Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43817 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il 14/06/1961
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Certe GLYPH . 110.44) CAL ti= il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo di accogliere il primo motivo di ricorso con rettifica della pena e il rigetto del secondo motivo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 dicembre 2023 la Corte di Appello di Lecce – quale giudice di rinvio – in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 10 novembre 2016 – riduceva ad anni quattro, giorni venticinque di reclusione e 2.200 euro di multa la pena inflitta a COGNOME NOMECOGNOME per i delitti di detenzione di una pluralità di armi, di una pluralità di munizioni, nonché di armi clandestine, oltre alla ricettazione di altre armi.
La Corte con la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio di rivedere il trattamento sanzionatorio, sia relativamente al calcolo degli aumenti per la continuazione, sia in punto all’omessa motivazione circa l’aumento per la continuazione operato sulla pena detentiva per la contravvenzione punita con pena alternativa sulla pena per il reato base punito con pena
Avverso detta sentenza proponeva ricorso COGNOME NOME tramite il proprio difensore di fiducia deducendo due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava l’errata applicazione della legge penale circa la riduzione della pena per il rito abbreviato che, anziché essere della metà per l’arresto era ugualmente di un terzo; pertanto, la pena corretta sarebbe stata di anni quattro e giorni dieci di reclusione, anziché anni quattro e giorni venticinque di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo lamentava la circostanza che la porzione di pena aumentata per il riconoscimento della continuazione, pur trattandosi di reato punito con pene alternative, fosse stata la porzione detentiva, in difetto di qualunque motivazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME chiedeva rettificare la pena inflitta in accoglimento del primo motivo di ricorso e chiedeva rigettarsi il secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Il calcolo della pena contenuto nell’impugnata sentenza è corretto.
La pena complessivamente inflitta all’imputato per i delitti è pari ad anni cinque, mesi undici e 3300 euro di multa, che viene ridotta per il rito di un terzo ad anni tre, mesi undici, giorni dieci e 2200 euro di multa, cui deve aggiungersi la porzione di pena calcolata in continuazione per la contravvenzione di cui al capo B), pari a mesi tre di arresto, diminuita per il rito della metà, pari a mesi uno e giorni quindici.
Complessivamente, dunque, la pena inflitta a COGNOME è di anni quattro, giorni venticinque di reclusione e 2200 euro di multa, come stabilito nell’impugnato provvedimento.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha operato per il capo B) – che riguarda una contravvenzione punita con pena alterativa – un unico aumento sulla pena detentiva, pari a mesi tre, pur omettendo di motivare esplicitamente la ragione che l’ha spinta a tale determinazione, anziché aumentare solo la pena pecuniaria.
La ragione che ha indotto la Corte di Appello a scegliere la pena detentiva per calcolare l’aumento per la continuazione, anziché la pena pecuniaria, è ricavabile dalla complessiva motivazione del provvedimento, nonché dalla stessa contestazione del reato satellite : si tratta, infatti, della detenzione di qualche centinaio di munizioni di differenti tipi e calibri, oltre che di ogive.
E’ evidente e forse sarebbe stato perfino pleonastico – a fronte della oggettiva e palmare gravità della condotta contestata – motivare apertis verbis la ragione per la quale, a fronte della alternativa di aumentare la pena detentiva, ovvero la pena pecuniaria, si sia scelto di aumentare la sanzione più afflittiva.
Del resto, è principio riconosciuto da questa Corte e più volte ribadito in differenti ambiti, il principio della non censurabilità di una decisione che, pur non avendo espressamente motivato su un punto, ne abbia però reso esplicite ed evidenti le ragioni alla luce della complessiva struttura argonnentativa del provvedimento impugnato.(Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 – 0; Sez. 3 – , Sentenza n. 3239 del 04/10/2022 Ud. (dep. 25/01/2023 ) Rv. 284061 – O
Il ricorso deve esser rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 25 settembre 2024
GLYPH