Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18765 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Francesco nato a Palermo il 25/09/1967
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del Tribunale di Palermo in funzione di Giudice dell’esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio relativamente agli aumenti ex art.
81 cod. pen. per i reati di cui alle sentenze n. 6 e 10
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha accolto l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta da NOME COGNOME in relazione a reati giudicati con i seguenti provvedimenti:
sentenza emessa il 20 giugno 2013 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il 19 novembre 2013, di condanna alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 600 di multa per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso in Monreale in epoca anteriore e prossima al 30 agosto 2009;
sentenza emessa il 5 novembre 2013 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermata dalla Corte di appello con sentenza del 28.1.2016, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2016, di condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 800 di multa per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso in Monreale tra il 30 novembre 2010 e il 19 aprile 2011;
sentenza emessa in data 11 marzo 2014 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermata dalla Corte di appello il 14 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 19 aprile 2016, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati previsti dagli artt. 648 e 485 cod. pen., commesso in Monreale tra il 18 novembre 2008 e il 25 ottobre 2009;
sentenza emessa il 18 marzo 2014 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermata dalla Corte di appello il 25 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2015, di condanna alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso in Palermo tra il 5 dicembre 2008 e il 19 febbraio 2009;
sentenza emessa in data 8 aprile 2014 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermata dalla Corte di appello il 3 giugno 2015, divenuta irrevocabile il 19 ottobre 2015, di condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso in Palermo in data anteriore e prossima al 2 maggio 2011;
sentenza emessa il 22 aprile 2015 dalla Corte di appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 28 luglio 2015, di condanna alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed euro 783 di multa, per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso in Palermo in un intervallo di tempo compreso tra dicembre 2010 e settembre 2012;
sentenza emessa il 26 settembre 2014 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, confermata dalla Corte di appello il 4 novembre 2015, divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2016, di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il reato previsto dall’art. 648 cod. pen., commesso in Monreale in epoca anteriore e prossima al 13 dicembre 2010;
sentenza emessa in data 1°dicembre 2014 dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, parzialmente riformata dalla Corte di appello il 14 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 28 luglio 2017, di condanna alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 516 di multa per i reati previsti dagli artt. 110, 648, 640 cod. pen., commessi in Palermo in epoca anteriore e prossima al 5 gennaio 2011;
sentenza emessa il 2 febbraio 2017 dalla Corte di appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 24 maggio 2017, di condanna alla pena di mesi 2 di
reclusione ed euro 200 di multa per i reati previsti dagli artt. 648 e 640 cod. pen., commesso in Palermo in data anteriore e prossima al 25 agosto 2009;
sentenza emessa il 21 ottobre 2016 dalla Corte di appello di Palermo, irrevocabile il 6 dicembre 2016, di condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa per più reati di cui all’art. 648 cod. pen., commessi in Monreale tra il 18 agosto 2009 e il 2 febbraio 2011;
sentenza emessa il 25 maggio 2015 dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale, parzialmente riformata dalla Corte di appello il 22 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 7 dicembre 2016, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione per più ipotesi di bancarotta di cui all’art. 216 c. 1 e 2 R.D. n. 267 del 1942, commesse in Palermo il 26.3.2010;
sentenza emessa il 27 aprile 2023 dal Tribunale di Palermo in composizione collegiale, divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2023, di condanna alla pena di anni due di reclusione per più violazioni di cui all’art. 10 d. lgs. 74 del 2000, commesse in Palermo e Monreale, in data anteriore al 6 ottobre 2014 e fino al 21 ottobre 2014.
Il Giudice dell’esecuzione ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ritenendo, pur a fronte della diversa tipologia criminosa dei fatti, dell’eterogeneità delle pene e della distanza temporale, che tutti i reati erano stati commessi al fine di profitto, in un contesto territoriale unitario, senza soluzione di continuità e nell’ambito dell’attività commerciale di vendita di carne al dettaglio gestita da COGNOME attraverso la ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Francesco’, poi dichiarata fallita.
La pena, rideterminata nella misura finale di anni quindici di reclusione ed euro 3605 di multa, con aumento complessivo di anni dieci mesi quattro di reclusione ed euro 3605 di multa, partendo dalla pena base irrogata per la sentenza sub 11 (anni cinque di reclusione), è stata così calcolata con aumenti di:
mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa per il reato sub 1;
mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa per i fatti sub 2, determinata diminuendo per la continuazione la pena in relazione al reato di cui al capo A da anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa a mesi 6 ed euro 100, mantenendo fermi i singoli aumenti per i 2 reati satelliti pari a mesi 1 ed euro 100 per ciascun reato satellite;
anni 2 ed euro 490 per i reati sub 3, determinata diminuendo la pena per il reato di cui al capo B da anni 3 ed euro 800 a mesi 8 ed euro 200, mentendo fermi i singoli aumenti per gli 8 satelliti pari a mesi 2 ed euro 36,25 per ogni reato di ricettazione;
mesi 5 e giorni 15 di reclusione ed euro 250 di multa per i reati di cui alla sentenza sub 4, determinata diminuendo la pena per il reato di cui al capo A da
anni 1 e mesi 4 ed euro 300 a mesi 4 ed euro 100, mentendo fermi i singoli aumenti per i 3 reati satelliti pari a giorni 15 ed euro 50 per ciascun satellite;
mesi due di reclusione ed euro 50 di multa per il reato di cui alla sentenza sub 5;
anni 2 mesi 7 ed euro 1175 per i fatti sub 6, determinata diminuendo la pena per il reato di cui al capo E di cui alla sentenza del 25 giugno 2014, da anni 2 mesi 2 ed euro 600 a mesi 8 ed euro 100, mentendo fermi i singoli aumenti per i capi A-B-CD pari ad anni 1 ed euro 800, fermo l’aumento per il reato di cui alla sentenza del 13 maggio 2014, pari a mesi 9 ed euro 225, fermo l’aumento per il reato di cui alla sentenza del 29 aprile 2014 pari a mesi 2 ed euro 50;
mesi 1 ed euro 50 per il reato di cui alla sentenza sub 7;
mesi 1 e giorni 15 ed euro 110 per i reati sub 8, determinata diminuendo la pena in relazione al capo 1 da mesi 7 ed euro 668 a mesi 1 ed euro 100, mantenendo fermi i singoli aumenti per i 2 reati satelliti pari a giorni 15 di reclusione ed euro 10 per entrambi;
mesi 1 ed euro 70 per i fatti sub 9, determinata diminuendo la pena per il capo 1 da mesi 1 e giorni 10 ed euro 120 a giorni 20 ed euro 50, mantenendo fermo l’aumento per il reato satellite pari a giorni 10 ed euro 20;
anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 1010 per i fatti sub 10, determinata diminuendo la pena per il capo B della sentenza del 21 gennaio 2015 da anni 2 mesi 1 e euro 690 di multa a anni 1 ed euro 200, mantenendo fermo il singolo aumento per il reato satellite di mesi 10 ed euro 610 per il reato di ricettazione di cui alla sentenza del 1° marzo 2016 e di mesi 2 ed euro 100 per ciascuno dei due reati di ricettazione di cui alla sentenza del 19 settembre 2014;
anni 1 mesi 6 di reclusione per i fatti sub 12, determinata diminuendo la pena per il capo S da anni 1 mesi 6 ad anni 1, mantenendo fermo l’aumento per il reato satellite di mesi 6.
Avverso l’indicata ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen., in relazione agli aumenti effettuati per i titoli nn. 6 e 10.
Riguardo alla sentenza sub 6 la complessiva determinazione in anni due, mesi sette di reclusione ed euro 1175 di multa è più grave della pena originariamente irrogata in sede di cognizione (anni due e mesi sette di reclusione ed euro 783 di multa).
Riguardo alla sentenza sub 10, si osserva che la pena complessiva da anni due e mesi due di reclusione ed euro 1000 di multa irrogata in sede di cognizione,
si riduce in quella di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1010 di multa a titolo di aumento per la continuazione.
Entrambe le pronunce, peraltro, sono state rese all’esito di giudizio abbreviato che non è stato valutato dal G iudice dell’esecuzione, non avendo tenuto conto della diminuente e, anzi, giungendo ad un trattamento sanzionatorio deteriore.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente agli aumenti disposti per i titoli di cui ai nn. 6 e 10 dell’originaria istanza .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nel ritenere che in caso di riconoscimento del vincolo della continuazione, il Giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva, è tenuto ad individuare il reato più grave per stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, al fine di consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01).
Il Giudice dell’esecuzione, inoltre, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio è tenuto a quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura non superiore a quelli fissati dai giudici della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (cfr. Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735). Peraltro, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena irrogato, in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, Rv. 281617 -01).
Il Tribunale di Palermo è incorso nel vizio denunciato dal ricorrente, non attenendosi ai principi suesposti in relazione agli aumenti effettuati per i fatti giudicati dalle sentenze nn. 6 e 10 dell’ordinanza impugnata.
Nel caso di specie, infatti, il Giudice dell’esecuzione non ha dato conto della operata riduzione per la scelta del rito, ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen.
Invero, l’ordinanza non ha esplicitato, compiutamente, l’ iter seguito nel determinare le pene irrogate in aumento per i reati giudicati con le due sentenze n. 6 e 10.
Infatti, nonostante la dichiarata riduzione della pena per i reati più gravi di ciascuna delle due sentenze indicate, non si esplicita da parte del Giudice dell’esecuzione, se questi abbia o meno operato la riduzione per il rito abbreviato, trattandosi di pronunce rese, in entrambi i casi, all’esito di tale rito speciale.
Né tale precisazione viene svolta in relazione alla misura degli operati aumenti per la continuazione interna, per i reati satellite.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento, con rinvio al Giudice dell’esecuzione, in diversa composizione fisica (Corte Cost. , sent. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame limitatamente alla misura degli aumenti operati a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., per i reati satellite di cui alle sentenze n. 6 e 10.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione inerenti ai reati oggetto delle sentenze indicate sub 6 e sub 10 nell’istanza , con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al Tribunale di Palermo.
Così deciso, il 23 aprile 2025