Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34277 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 4/12/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e di dichiarare l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME;
letta la memoria inoltrata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, con cui sono state reiterate le deduzioni formulate nel ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 dicembre 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 7 luglio 2022, qualificato il fatto di cui al capo E) dell’imputazione ai sensi dell’art. 612 comma primo, e 61 n. 10 cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME in mesi 10 e giorni 5 di reclusione e nei confronti di NOME COGNOME in mesi 11 e giorni 20 di reclusione. Ha confermato la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha dedotto la violazione o l’erronea applicazione della legge con riferimento al genere di pena inflitta in relazione al reato di cui all’art. 612, comma primo, cod. pen. Premesso che la Corte di appello, in accoglimento del motivo di gravame proposto dalla difesa, aveva qualificato il fatto di cui al capo E) dell’imputazione come minaccia semplice, i ricorrenti hanno lamentato che a titolo di continuazione è stata inflitta la pena di 5 giorni di reclusione per entrambi gli odierni imputati, con ciò trascurandosi che l’aumento di pena per tale reato, da effettuarsi sulla pena irrogata per il più grave reato di cui al capo A) per COGNOME e di cui al capo C) per COGNOME, doveva essere ragguagliato in pena pecuniaria, in applicazione dell’art. 135 cod. pen.
Il difensore di NOME COGNOME ha dedotto i motivi di seguito indicati.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all’art. 337 cod. pen., essendo la condotta riconducibile nel novero della c.d. resistenza passiva, atteso che l’imputato istintivamente aveva danneggiato alcuni oggetti, presenti nei locali dell’ospedale, e indirettamente aveva arrecato un danno all’agente operante.
4.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge in ordine alla pena. Quanto al reato di cui all’art. 635 cod. pen., per cui è stata applicata la pena di sei mesi di reclusione, sarebbe stato vanificato l’istituto della continuazione, essendosi in presenza di un cumulo materiale. Sarebbe eccessivo anche l’aumento di 5 mesi, disposto per il reato di cui all’art. 340 cod. pen., nonostante il comportamento processuale dell’imputato. Inoltre, gli aumenti a titolo di continuazione non sarebbero stati motivati e sarebbe stato violato il limite posto dall’art. 81 cod. pen., ossia l’aumento fino al triplo de
pena base. Le attenuanti generiche, poi, sarebbero state applicate solo per il reato base e non anche per i reati satelliti, pur essendo state riconosciute in considerazione di elementi di natura soggettiva.
Il 12 giugno 2024 è pervenuta memoria nell’interesse di NOME COGNOME con cui sono state reiterate le argomentazioni formulate in ricorso in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod pen. e agli aumenti della pena a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente all’aumento a titolo di continuazione con il reato di cui al capo E) dell’imputazione; nei riguardi di NOME COGNOME la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Prendendo le mosse dai ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME deve rilevarsi che la Corte di appello, qualificato il fatto di cui al capo E) nel reato cui all’art. 612, comma primo, e 61 n. 10, cod. pen., ha rideterminato la pena complessiva nei confronti di NOME COGNOME in mesi 11 e giorni 20 di reclusione e di NOME COGNOME in mesi 10 e giorni 5 di reclusione. La menzionata Corte ha aumentato la pena della reclusione, determinata per il delitto base, applicando a titolo di continuazione, oltre ad altri aumenti per diversi reati, la pena di 5 gior di reclusione per il reato di minaccia anzidetto, senza considerare che per quest’ultimo è prevista soltanto la pena della multa ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 74 del 2000, secondo cui ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
Giova allora ricordare che questa Corte ha affermato che, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando, tuttavia, per il principio di legalità della pena e d favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a
pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, NOME e altro, Rv. 273751 – 01).
A questi principi non si è allineata la Corte territoriale, come dedotto dai ricorrenti.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata quanto all’aumento della pena a titolo di continuazione con il reato di minaccia con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Ciò nei confronti di entrambi i ricorrenti, pur se il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per difetto del mandato specifico a proporre ricorso per cassazione. Nei confronti di quest’ultimo ricorrente, infatti, deve aggiungersi che l’errore, in cui è incorsa la menzionata Corte, può essere rilevato anche di ufficio, vertendosi in tema di pena illegale, essendo stata applicata una pena diversa per genere da quella prevista per legge. Spetta, infatti, alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (cfr.: Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 01: fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall’art. 52 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato limitatamente al secondo motivo mentre è inammissibile nel resto.
3.1. Il primo motivo non è consentito.
Il ricorrente ha reiterato la medesima censura già correttamente disattesa dalla Corte di appello, che ha affermato che la valutazione delle risultanze processuali non consentiva, nella specie, di ravvisare l’ipotesi della resistenza passiva. La condotta, tenuta dagli imputati, infatti, concretata in strattonamenti, calci e pugni contro i pubblici ufficiali, integrava gli elementi, oggettivo soggettivo, di cui all’art. 337 cod. pen.
Così argomentando, il Collegio di secondo grado si è allineato ai principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi, posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria, integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione e a sottrarsi alla
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presa, guadagnando la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/3/2022, NOME, Rv. 283376 – 01; Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, NOME, Rv. 259043 – 01).
Di contro, le censure difensive sono tese a sollecitare una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è preclusa a questa Corte la nuova valutazione delle risultanze, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una differente ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova (cfr. ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01).
3.2. Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME è fondato.
Come dedotto dal ricorrente sin dalla fase di appello, in cui, tra l’altro, aveva censurato l’eccessività della pena complessiva e di quella relativa agli aumenti a titolo di continuazione, deve rilevarsi che, in contrasto con l’art. 81, primo comma, cod. pen., la pena, complessivamente inflittagli, pari ad anni 1, mesi 3 e giorni 15 di reclusione, supera il triplo della pena base, determinata in 4 mesi di reclusione.
Ciò impone di annullare la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME limitatamente all’aumento a titolo di continuazione con il reato sub E) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso il 19/6/2024