Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARIENZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 12 marzo 2024 il Tribunale di Frosinone – quale giudice della esecuzione – ha in parte accolto le domande introdotte da COGNOME NOME.
In particolare il Tribunale ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con le decisioni Trib. Velletri (7 febbraio 2011) e Trib. Frosinone (23 maggio 2023) determinando la pena a titolo di aumento per continuazione su altra decisione (sent. n.192 del 2014 del GUP Frosinone) e nella misura di anni due e mesi nove di reclusione + multa.
Le domande residue sono state dichiarate inammissibili.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla avvenuta declaratoria di inammissibilità di parte della domanda di riconoscimento della continuazione, riferita alle decisioni emesse dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di Appello di Firenze.
Si ritiene non corretta la affermazione secondo cui su tale parte della domanda non poteva pronunziarsi il Tribunale di Frosinone per essere ancora in corso un precedente procedimento esecutivo.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della parte di domanda con cui si chiedeva al giudice della esecuzione di intervenire sul provvedimento di cumulo.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla determinazione della pena.
Si evidenzia contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla entità dell’aumento per continuazione in riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Velletri nell’anno 2011.
Il ricorso è in parte fondato, al terzo motivo.
3.1 Il primo motivo è infondato.
La domanda introdotta dal RAGIONE_SOCIALE ha incluso nel quesito di riconoscimento della continuazione anche i fatti giudicati con sentenze emesse dalla Corte di Appello di Firenze (22 giugno 2016) e di Milano (2.11.1988), oggetto di precedente procedimento esecutivo tuttora in corso, atteso che questa Corte di Cassazione con sentenza emessa in data 28 novembre 2023 e depositata il 5 aprile del 2024 ha annullato con rinvio la decisione (peraltro reiettiva) emessa, sul punto, dalla Corte di Appello di Firenze in data 14 settembre 2021.
Su tali fatti, dunque, non vi poteva essere giurisdizione esecutiva da parte del Tribunale di Frosinone, proprio in ragione del fatto che il precedente procedimento esecutivo non è concluso. Non potrebbero nemmeno essere allegati dei nova, in quanto va attesa la decisione del giudice del rinvio da questa Corte sulla precedente istanza.
3.2 Parimenti infondato è il secondo motivo.
Il giudice della esecuzione ha riconosciuto, su alcuni fatti oggetto dei giudizi definitivi, il vincolo della continuazione, con riduzione del complessivo impatto sanzionatorio. Su tali aspetti l’organo deputato alla emissione di un nuovo provvedimento di cumulo è il Pubblico Ministero, come correttamente affermato dal Tribunale di Frosinone.
3.3 La determinazione del trattamento sanzionatorio è – nel suo complesso erronea.
Dal tenore del provvedimento si comprende che due fatti giudicati (dal Tribunale di Frosinone e dal Tribunale di Velletri) sono stati ritenuti in continuazione non soltanto «tra loro» ma con altri fatti già giudicati con la sentenza numero 192 del 2014 , di cui sarebbero diventati reati-satellite.
Ora, se ciò è vero, il computo della sanzione deve necessariamente partire dalla individuazione del reato più grave – quello per cui è stata inflitta la pena più grave in concreto, ai sensi dell’art. 187 disp.att. cpp – tra tutti i fatti posti in continuazione e posteriormente va indicato l’aumento per continuazione, sulla pena-base, per ciascun fatto appartenente al medesimo disegno criminoso (v. Sez. U 2024 Giampà; Sez. U. 2021 Pizzone).
A tali criteri non si è attenuto il giudice della esecuzione il che comporta la necessità di ricalcolo complessivo della sanzione, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Frosinone Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente