Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10470 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10470 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRENTO nel procedimento a carico di: COGNOME nato il 02/06/1992
avverso la sentenza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
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RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica di Trento propone ricorso avverso l sentenza emessa il 29/05/2024 dal locale Tribunale nei confronti di NOME COGNOME dichiarato colpevole dei reati di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a) e di cui all’art. 116, comma 15, seco periodo, medesimo decreto legislativo (capo b).
2. Il ricorso consta di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce il contrasto tra il dispositivo e la motivazi rispetto alla pena irrogata. Nel primo, invero, si legge “anni uno e mesi due di arr ed euro 1.500 di ammenda”; nella seconda, pur dandosi atto che “appare congrua la pena indicata in dispositivo”, il percorso argomentativo in base al quale essa vi determinata porta alla misura di “mesi uno e giorni dieci e 1500”. Il ricorr evidenzia l’illegalità della pena, non irrogabile in base alla sommatoria tra la detentiva prevista dalla contravvenzione aggravata si cui al capo a) e la p (unicamente) pecuniaria per la guida senza patente di cui al capo b);
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta che il cumulo giuridico di cui all’art. cod. pen. sia stato applicato senza indicare le ragioni della continuazione tra i considerando che, sul piano logico, i reati di cui si tratta sembrano non ammett una matrice unitaria, essendo difficile ipotizzare una convergenza finalistica tra le fattispecie;
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta che la concessione della sospension condizionale della pena sia stata motivata sull’assunto che “l’imputato ha un s precedente non ostativo”. Si tratta di argomento inconferente con i presupposti di all’art. 163 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, un primo profilo è costituito, come esattamente evidenziato dal ricorrente, da un’effettiva discrasia tra il dispositivo e la motiva atteso che, nel primo, la pena – avendo il Tribunale tenuto conto dell’aumento per comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, della diminuzione per le attenuanti generich e dell’aumento per la continuazione tra i reati contestati (ritenuto più grave quel cui al capo a) – viene indicata “anni uno e mesi due di arresto ed euro 1.500 ammenda”, mentre nella motivazione, pur affermandosi che «appare congrua la pena indicata in dispositivo», si opera un calcolo per il quale si perviene ad una pena f
di mesi uno, giorni dieci ed euro 1.500 di ammenda – indicandosi la pena base i mesi uno di arresto ed euro 900 di multa, sulla quale sono stati disposti l’anzi raddoppio di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la diminuzione per la attenuanti generiche e l’aumento per la continuazione. Il secondo profilo di cens espresso nel primo motivo investe l’illegalità della pena, perché il Tribunale, riten la continuazione tra il reato di cui al capo a) e quello di cui al capo b), ne ha di il criterio di determinazione, in caso di diversità di sanzioni, stabilito dalle Unite di questa Corte (sent. n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME e altro, Rv. 27375 massimata nei seguenti termini: “In tema di concorso di reati puniti con sanzio eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secon criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, p principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per i “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave do essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.” ). Con rigu ad ipotesi come quella del caso di specie, per la quale il reato più grave (capo punito con pena congiunta e il reato satellite (capo b) esclusivamente con pe pecuniaria, l’aumento deve essere effettuato dapprima su entrambe le pene comminate per la violazione più grave. L’aumento sulla pena detentiva deve poi essere ragguagliato a pena pecuniaria ex art. 135 cod. pen. Il Tribunale di Trento ha invece proceduto ad un mero aumento della pena pecuniaria disposta per il reato più grave – che da euro 1200, così come si legge nella motivazione, è stata incrementat ad euro 1500 -, derivandone l’illegalità della pena così determinata. Il primo mot di ricorso è, pertanto, fondato.
Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il Collegio rileva, infatti, che una parola viene spesa nella sentenza impugnata rispetto alla ritenuta continuazion la quale è stata, per così dire, automaticamente computata nel calcolo della pen Invero il giudice ha obbligo di dare adeguatamente conto del suo convincimento in ordine alla delibazione sull’applicabilità della continuazione, specie quan presupposti di detta applicabilità non risultino evidenti, come nel caso della g senza patente e dell’assunzione di bevande alcoliche.
Quanto alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale ne ha disposto l concessione in base alla sussistenza di un solo precedente non ostativo. Si tra tuttavia, di una valutazione errata, perché il vaglio che il giudice di merito è te compiere attiene ad una prognosi favorevole di non recidiva: valutazione mancante nella sentenza impugnata.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione.
Così deciso il 5 novembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente