Calcolo pena continuazione: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il calcolo pena continuazione è un tema cruciale nella fase esecutiva del processo penale. Questo istituto permette di unificare più condanne sotto un unico ‘disegno criminoso’, portando a una pena complessiva inferiore alla somma aritmetica delle singole condanne. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 11537/2024) ha ribadito i criteri di correttezza di tale calcolo, dichiarando inammissibile il ricorso di un condannato che ne contestava le modalità. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati.
I fatti del caso
Il caso nasce dalla richiesta di un condannato di vedere applicato l’istituto della continuazione tra tre sentenze già unificate in precedenza e una quarta, successiva. La Corte d’Appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza, procedendo a un nuovo calcolo della pena complessiva.
Tuttavia, il condannato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione. La doglianza si concentrava sull’entità degli aumenti di pena stabiliti per i cosiddetti ‘reati satellite’, ovvero quelli meno gravi collegati al reato principale.
Il corretto Calcolo pena continuazione secondo i Giudici
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo inammissibile perché basato su censure ‘manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite’. I giudici supremi hanno validato l’operato della Corte d’Appello, spiegando perché il calcolo della pena fosse stato eseguito correttamente.
Il Giudice dell’esecuzione aveva seguito scrupolosamente il principio sancito dall’art. 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In pratica, il procedimento è stato il seguente:
1. Individuazione della pena base: È stata identificata la pena più grave tra tutte le sentenze coinvolte. In questo caso, si trattava di quella inflitta con la quarta sentenza (8 anni di reclusione).
2. Determinazione degli aumenti: Per i reati satellite, il giudice non ha effettuato un calcolo ex novo, ma ha mantenuto gli stessi aumenti di pena già determinati in un precedente provvedimento di unificazione (3 anni e 4 mesi di reclusione, più una multa). Si è limitato a ricalcolare, nella stessa misura, l’aumento per il reato giudicato con l’ultima sentenza coinvolta nell’unificazione.
Secondo la Cassazione, questo metodo è del tutto corretto e non presenta alcun vizio logico o giuridico.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non individuasse un reale errore di diritto, ma si limitasse a contestare una valutazione di merito del giudice dell’esecuzione, che rientra nella sua discrezionalità. Il Giudice dell’esecuzione aveva correttamente applicato le norme, partendo dalla violazione più grave e aggiungendo aumenti congrui per le altre, mantenendo peraltro un’impostazione già cristallizzata in un precedente provvedimento. L’operato è stato giudicato coerente e immune da censure. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere le valutazioni di merito, come la quantificazione della pena, se queste sono state effettuate nel rispetto della legge e con una motivazione logica. Per un corretto calcolo pena continuazione, il giudice deve individuare la pena base più grave e applicare aumenti congrui, potendo anche confermare quelli già stabiliti in precedenti unificazioni. La dichiarazione di inammissibilità comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Come si calcola la pena quando più reati sono uniti dalla continuazione?
Si identifica il reato punito con la pena più grave (reato principale) e si assume quella come pena base. Successivamente, si applicano degli aumenti di pena per ciascuno degli altri reati (reati satellite), in una misura inferiore a quella che sarebbe stata inflitta se fossero stati giudicati separatamente.
Per quale motivo il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato, aspecifico e non consentito. Il condannato non ha evidenziato un errore di diritto, ma ha tentato di contestare una valutazione di merito del giudice, che è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Qual era la critica principale mossa dal ricorrente riguardo al calcolo della pena?
Il ricorrente criticava l’entità degli aumenti di pena applicati per i reati satellite, ritenendo che vi fosse stata un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione nel modo in cui erano stati determinati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11537 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza con la quale NOME COGNOME chiedeva di riconoscere la continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra le tre sentenze già unificat con provvedimento del GIP di Napoli del 10712/2019 ( 1. Corte appello Napoli del 10/10/2013; 2. Corte appello Napoli del 06/11.2014; 3. Corte appello Napoli del 29/06/2016) e la sentenza (n. 4) emessa dalla Corte appello di Napoli il 20/02/2019.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione agli incrementi per i reati satellite.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite.
Il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione del principio sancito dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., ponendo come pena base quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ovvero la pena inflitta con la sentenza sub 4. della Corte appello Napoli del 20/02/2019, irr. il 18/02/2021, pari ad anni 8 di reclusione. Nella determinazione delle pene in aumento, il G.E. ha mantenuto l’entità delle pene in aumento di cui al precedente provvedimento, del 10/12/2019 (che aveva unificato in executivis i reati di cui alle sentenze corte appello Napoli del 06/11/2014, irr. 24/12/2914, e corte appello Napoli del 10/10/2013, irr. 25/02/2014) già stabilite in anni 3 mesi 4 di reclusione ed 800 di multa, limitandosi a rideterminare in egual misura l’aumento per la continuazione per il reato giudicato con sentenza Corte appello Napoli 29/06/2016 irr. 08/11/2017.
L’operato del Giudice dell’esecuzione risulta pertanto del tutto corretto.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 febbraio 2024
Il C nsigliere estensore
Il Presidente