Calcolo pena continuazione: la discrezionalità del giudice se ben motivata è insindacabile
Il calcolo pena continuazione è un meccanismo fondamentale del nostro sistema sanzionatorio, che permette di mitigare il cumulo materiale delle pene per chi ha commesso più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la determinazione dell’aumento di pena per i cosiddetti reati satellite non è un’operazione automatica, ma frutto di una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tale valutazione, sottolineando l’importanza di una motivazione specifica e ancorata a dati oggettivi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato avverso un’ordinanza della Corte di Appello. Quest’ultima, in fase esecutiva, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre diverse sentenze di condanna. Individuata la violazione più grave in una delle tre sentenze, aveva proceduto a rideterminare la pena complessiva, applicando gli aumenti per gli altri reati (i cosiddetti reati satellite). Il ricorrente lamentava l’erroneità di tale calcolo, ritenendo sproporzionati gli aumenti di pena applicati e contestando la mancata individuazione del reato più grave all’interno della stessa sentenza base.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza dell’operato del giudice dell’esecuzione. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, che chiariscono la ripartizione di competenze tra il giudice della cognizione e quello dell’esecuzione, nonché i limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
L’analisi della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sulla logica che governa il calcolo pena continuazione in fase esecutiva.
L’Intangibilità delle Valutazioni della Sede di Cognizione
In primo luogo, la Corte ha respinto la doglianza relativa alla scelta del reato più grave e al calcolo degli aumenti per gli altri illeciti già unificati nella sentenza di condanna originaria. I giudici hanno chiarito che tali valutazioni, compiute in sede di cognizione (cioè durante il processo che ha portato alla condanna), erano già state considerate eque e proporzionate. Pertanto, il giudice dell’esecuzione non aveva il potere di modificarle, in quanto il suo compito era unificare le pene di sentenze diverse, non riesaminare il merito di una singola decisione già passata in giudicato. Questa valutazione, essendo un apprezzamento di fatto ben motivato, non è sindacabile in una fase successiva.
La Motivazione Specifica giustifica il Calcolo pena continuazione
In secondo luogo, e con riferimento agli aumenti di pena per i reati oggetto delle altre due sentenze, la Corte ha sottolineato come la critica del ricorrente fosse meramente ‘rivalutativa’. Il giudice dell’esecuzione, infatti, aveva fornito un’ampia e specifica motivazione per giustificare l’entità degli aumenti. La decisione non era arbitraria, ma basata su elementi oggettivi e significativi, quali il tipo di stupefacente e i quantitativi di sostanza sequestrata. Questi fattori indicavano una rilevante gravità degli episodi delittuosi, tale da meritare una risposta sanzionatoria più intensa. Di fronte a una motivazione così dettagliata e logica, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, poiché ciò sconfinerebbe in un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la valutazione del giudice di merito sulla congruità della pena è insindacabile in Cassazione se sorretta da una motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica. Nel contesto del calcolo pena continuazione, ciò significa che il giudice dell’esecuzione gode di un’ampia discrezionalità nel determinare gli aumenti per i reati satellite, a patto che la sua scelta sia ancorata a elementi di fatto concreti che ne dimostrino la gravità. Una motivazione specifica e dettagliata rende la decisione ‘impermeabile’ a censure che si limitino a proporre una diversa valutazione del merito.
Può il giudice dell’esecuzione modificare gli aumenti di pena per reati già uniti in continuazione nella sentenza originaria?
No, la Corte ha stabilito che gli aumenti di pena già calcolati e ritenuti equi dal giudice della cognizione non sono ulteriormente modificabili in sede esecutiva, poiché si tratta di un apprezzamento di fatto già definito.
Su quali basi il giudice dell’esecuzione può decidere l’aumento di pena per i reati satellite?
Il giudice deve fondare la sua decisione su elementi oggettivi e specifici che dimostrino la gravità dei reati, come, nel caso di specie, il tipo e i quantitativi di sostanze stupefacenti, fornendo un’ampia e dettagliata motivazione.
È possibile contestare in Cassazione la proporzionalità dell’aumento di pena deciso dal giudice dell’esecuzione?
No, se la decisione del giudice è supportata da una motivazione logica, specifica e basata su fatti concreti, la critica si configura come una richiesta di rivalutazione del merito, che è inammissibile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2006 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 02/06/1968 avverso l’ordinanza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 27 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’istanza e ritenuta piø grave la violazione di cui alla sentenza sub 3) ha rideterminato la pena unica complessiva in anni dodici e mesi quattro di reclusione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità del calcolo della pena e la sproporzione degli aumenti per i reati satellite;
che Ł inammissibile la doglianza riguardo la mancata individuazione del reato piø grave rispetto alle altre condotte oggetto della medesima sentenza, poichØ la decisione che riguarda una pluralità di condotte Ł la sentenza sub 3), con riguardo alla quale Ł individuato il piø grave reato e il parametro della pena base, mentre gli aumenti già calcolati per gli altri illeciti in sede di cognizione non sono stati ulteriormente modificati, perchØ ritenuti del tutto equi e proporzionati con apprezzamento in fatto ragionevole e quindi non sindacabile anche dal giudice dell’esecuzione;
che per quanto attiene agli aumenti per le altre due condotte oggetto delle sentenze sub 1) e sub 2), la misura determinata dal giudice Ł oggetto di critiche esclusivamente rivalutative a fronte di un’ampia e specifica motivazione del giudice dell’esecuzione che indica gli elementi oggettivi – tipo di stupefacente e quantitativi di sostanza – significativi della rilevante gravità di quegli episodi delittuosi, comparandoli con quelli già posti in continuazione con l’illecito piø grave nella sentenza sub 3) e ritenendoli meritevoli di una piø intensa risposta sanzionatoria;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME