Calcolo Pena Continuazione: La Cassazione Spiega Come si Applicano le Attenuanti
L’ordinanza n. 1007/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul calcolo pena continuazione e sulla corretta applicazione delle circostanze attenuanti. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato per bancarotta, che contestava proprio le modalità di determinazione della sanzione. Questo caso diventa un’occasione per chiarire un meccanismo tecnico ma fondamentale del diritto penale.
I Fatti di Causa
Un imprenditore era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Udine per reati di bancarotta preferenziale e fraudolenta. La Corte di Appello di Trieste aveva parzialmente riformato la sentenza, assolvendo l’imputato per alcuni episodi, dichiarandone altri prescritti e, infine, rideterminando la pena per i residui reati di bancarotta fraudolenta. Nel fare ciò, la Corte territoriale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sulle aggravanti, e applicato l’istituto della continuazione tra i reati.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale proprio con riferimento alla determinazione della pena. A suo dire, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente considerato l’impatto delle attenuanti generiche nel calcolo complessivo, specialmente per quanto riguarda l’aumento di pena per i cosiddetti reati satellite.
La Decisione della Corte e il corretto calcolo pena continuazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire la consolidata giurisprudenza di legittimità sul metodo da seguire per il calcolo pena continuazione. La procedura corretta è un processo a più fasi, chiaro e sequenziale, che non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie.
La Corte ha stabilito che l’appello dell’imputato era viziato da genericità, in quanto non spiegava concretamente perché la pena finale non avesse già tenuto conto dell’effetto benefico delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella spiegazione del meccanismo previsto dall’art. 81 c.p. La Corte Suprema ha chiarito che, quando più reati sono uniti dal vincolo della continuazione, il giudice deve seguire un iter logico-giuridico preciso:
1. Individuazione della violazione più grave: Il primo passo è identificare, tra tutti i reati contestati, quello più grave. Questa valutazione non si basa solo sulla pena edittale massima, ma sulla pena che sarebbe concretamente inflitta per ciascun singolo reato, tenendo conto di tutte le circostanze (aggravanti e attenuanti) e del loro eventuale bilanciamento.
2. Determinazione della pena base: Una volta individuato il reato più grave, il giudice ne determina la pena base. È in questa fase che si applicano le circostanze attenuanti generiche e si effettua il giudizio di comparazione con eventuali aggravanti.
3. Aumento per i reati satellite: Solo dopo aver fissato la pena base per il reato principale, si procede ad aumentarla per gli altri reati (i cosiddetti reati satellite). L’aumento deve essere proporzionato alla gravità dei singoli reati satellite.
Nel caso specifico, il ricorrente non ha dimostrato un errore in questo processo. La sua doglianza era generica perché non specificava in che modo la pena finale, frutto dell’aumento sul reato base, non avesse già beneficiato dell’impatto delle attenuanti generiche riconosciute. La Corte ha sottolineato che la portata generale delle attenuanti influenza la determinazione della pena base, e di conseguenza, indirettamente, anche la pena finale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per la difesa tecnica: un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una lamentela generica sull’entità della pena. È necessario individuare e argomentare un vizio specifico e dimostrabile nel ragionamento giuridico seguito dal giudice di merito. La decisione illustra come il calcolo pena continuazione sia un procedimento strutturato che richiede precisione. Per i professionisti del diritto, ciò significa che ogni contestazione sulla pena deve essere supportata da un’analisi dettagliata che smonti, passo dopo passo, il calcolo effettuato nella sentenza impugnata, evidenziando l’errore di diritto commesso. Per l’imputato, la sentenza serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede motivi di ricorso solidi e non mere contestazioni di fatto.
Come si calcola la pena in caso di più reati uniti dal vincolo della continuazione?
Bisogna prima individuare la violazione più grave, determinare la sua pena base tenendo conto di tutte le circostanze (attenuanti e aggravanti), e successivamente aumentare tale pena base per ciascuno degli altri reati (reati satellite).
In che modo le circostanze attenuanti generiche incidono sul calcolo della pena in continuazione?
Le circostanze attenuanti generiche vengono considerate nella fase di determinazione della pena per il singolo reato, in particolare per quello identificato come il più grave. Una volta stabilita la pena base per quest’ultimo, che già sconta l’effetto delle attenuanti, si procede all’aumento per gli altri reati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non ha spiegato in modo specifico perché la pena finale, determinata secondo il corretto procedimento, non avrebbe già tenuto conto dell’impatto favorevole delle circostanze attenuanti generiche concesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1007 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 09/11/1953
avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
St.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato, assolvendo l’imputato per il reato di bancarotta preferenziale perché il fatto non sussiste con riguardo ai fatti del 3 novembre 2008, 1 dicembre 2008 e 7 gennaio 2009 e dichiarando non doversi procedere per i residui fatti di bancarotta preferenziale, perché estinti per prescrizione nonché rideterminando la pena inflitta per i residui reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi B) D), la sentenza del Tribunale di Udine del 7 giugno 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME COGNOME per i reati di bancarotta preferenziale, fraudolenta patrimoniale e fraudolenta preferenziale e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
– che il primo ed unico motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia l’erronea applicazione della legge con riferimento alla determinazione della pena con riferimento alla concessione delle circostanze generiche prevalenti, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, COGNOME e altri, Rv.272211), e ancora, quand’anche fosse necessario, data la portata generale delle attenuanti generiche, tenuto conto anche dell’aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen., il ricorrente non spiega perché la pena così determinata per il reato satellite non avrebbe tenuto conto dell’impatto delle circostanze attenuanti generiche, cosicché il motivo risulta generico;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
.,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.