Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 45318 Anno 2023
Penale Sent. Sez. F Num. 45318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/08/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/seTTtrtt le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, volta alla decurtazione della pena di mesi 4 di reclusione, di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in data 29/11/2004, confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 13/10/2006, dal provvedimento di cumulo in esecuzione nei confronti del suddetto.
Avverso detta ordinanza COGNOME, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per erronea determinazione di pena complessiva tra più titoli concorrenti, in contrasto con il contenuto di ordinanze esecutive irrevocabili e in spregio delle argomentazioni difensive al riguardo.
Rileva la difesa che: – con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. della Corte di appello di Palermo in data 16/09/2011 veniva determinata, in seguito all’unificazione dei reati di cui a dodici sentenze emesse nei confronti di NOME COGNOME, la pena detentiva complessiva di anni 8, mesi 6 e giorni 15 di reclusione ed euro 1920 di multa, calcolata per “tutte le anzidette sentenze”; – con successiva ordinanza in data 25/10/2022 la Corte di appello di Firenze, in accoglimento di incidente di esecuzione proposto dalla difesa di COGNOME, indicava come il totale delle pene unificate nella suddetta ordinanza fosse da stabilirsi nella misura anzidetta, da cui andava detratta la parte di pena individuata in altra ordinanza della Corte di appello di Firenze in data 11/01/2022, pari ad anni 1 e mesi 10 di reclusione; – la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, anziché attenersi all’ordinanza del 25/10/2022 e decurtare dall’esecuzione in corso anche la pena in eccesso rispetto alla suddetta quantificazione, pari a mesi 10 e giorni 15 di reclusione (come da nota del condannato e richiesta difensiva), ha applicato una riduzione inferiore, pari a mesi 6 e giorni 15 di reclusione, ritenendo di non decurtare mesi 4 di reclusione in quanto relativi alla sentenza di condanna del 29/11/2004 del Tribunale per i minorenni di Palermo, non compresa nella continuazione disposta con
l’ordinanza del 16/09/2011; – proposto, quindi, incidente di esecuzione, la Corte di appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta difensiva di decurtazione integrale della pena di 10 mesi e giorni 15 di reclusione (compresa, quindi, l’ulteriore pena di mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza in ultimo menzionata).
Si duole la difesa che l’ordinanza impugnata abbia frainteso le sue argomentazioni, secondo le quali la pena della sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo – lungi dal considerarne i fatti avvinti dalla continuazione con quelli di cui alle altre undici sentenze – sarebbe stata calcolata in quella complessivamente individuata sia dal provvedimento di unificazione che dalla successiva ordinanza del 25/10/2022.
Rileva che tale ordinanza si pone in evidente violazione, in senso peggiorativo per il condannato, dell’ordinanza di unificazione della Corte di appello di Palermo, che, pure escludendo che nell’unitario disegno criminoso rientrasse il fatto di cui alla suddetta pronuncia del Tribunale per i minorenni di Palermo, conclude col quantificare la pena complessiva per tutte le sentenze, ivi compresa quella esclusa dall’unificazione, in anni 8, mesi 6 e giorni 15 di reclusione ed euro 1920 di multa; nonché dell’ordinanza in data 25/10/2022 della Corte di appello di Firenze che ha confermato che quella determinazione riguardasse tutte le sentenze indicate.
Osserva la difesa che con la decisione impugnata la Corte di appello di Firenze non ha violato unicamente il giudicato relativo all’ordinanza della Corte di appello di Palermo del 2011, ma ha, altresì, riformato in peius l’ordinanza emessa in data 25/10/2022, non impugnata dalla Procura generale e come tale irrevocabile, all’interno di un incidente di esecuzione promosso dalla difesa ed avente ad oggetto proprio il mancato adempimento di detta ordinanza.
La difesa insiste, pertanto, per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e aspecifico.
Invero, come correttamente evidenziato dall’ordinanza impugnata:
la Corte di appello di Palermo, con ordinanza in data 16/09/2011, laddove afferma (a p.8) «determinando la pena principale complessiva che
il COGNOME dovrà espiare in dipendenza di tutte le anzidette sentenze» fa riferimento, senza dubbi di sorta, alle sentenze indicate nello stesso dispositivo (a p. 7), per le quali accoglieva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, ad eccezione, quindi, della sentenza di condanna del Tribunale per i minorenni di Palermo (sub 10), che non è ivi menzionata e che, difatti, anche nella parte motiva viene espressamente esclusa dall’applicazione della disciplina del reato continuato (a p. 5);
la Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 25/10/2022, nell’indicare come totale delle pene unificate la pena di anni 8, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, non considera inclusa in detta misura la pena di mesi 4 di reclusione di cui alla sentenza di condanna del Tribunale per i minorenni di Palermo del 29/11/2004, non oggetto di unificazione, ribadisce che la pena complessiva è per i soli reati in continuazione, specificando (a p. 2) che ad essa deve essere aggiunta la pena di mesi 4 di reclusione della pronuncia in ultimo menzionata, e si limita ad evidenziare le imprecisioni e l’erroneità dei calcoli relativi all’unificazione contenuti nella parte motiva, ritenendoli tali, però, da non inficiare l’indubbia volontà del giudice di determinare la pena complessiva all’esito del riconoscimento della continuazione nella misura specificata (riportata sia nel dispositivo che in motivazione).
Ne deriva la manifesta infondatezza e aspecificità delle censure difensive, che insistono su rilievi già proposti in sede esecutiva e correttamente e logicamente affrontati nell’ordinanza in esame.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 agosto 2023.