Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Custonaci il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 2/03/2023 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente al profilo sanzionatorio e il rigetto, nel resto, del ricorso; uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza impugnata, la Corte di appelio di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 21 ottobre 2021, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME in anni otto di reclusione, in continuazione con la pena inflittagli con la sentenza
della Corte d’assise di appello di Palermo in data 9 novembre 2000, irrevocabile il 15 luglio 2002. Ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.
Il ricorrente è stato condannato per avere fatto parte, unitamente ad altri persone, già condannate, tra cui COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, della associazione di tipo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE” e, in particolare, per avere mantenuto un costante collegamento con gli associati di vertice del mandamento mafioso di Trapani, finalizzato alla acquisizione di attività economiche, al controllo del territorio e al procacciamento di voti in occasione delle competizioni elettorali. Dal febbraio 1999 in permanenza.
GLYPH Avverso la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, con due distinti ricorsi a firma degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, deducendo i seguenti motivi, dei quali, i primi tre comuni a entrambe le difese:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa (primo motivo di ricorso di entrambe le difese)
La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine alla partecipazione di COGNOME alla associazione mafiosa sulla scorta degli elementi sottoindicati, che proverebbero la perdurante adesione del predetto al mandamento RAGIONE_SOCIALE durante e dopo la lunga carcerazione.
Tali elementi non risultano, in realtà, dimostrativi di un ruolo dinamico dell’imputato nel periodo di contestazione. In particolare:
-per quanto concerne il sostegno economico ricevuto da COGNOME durante la detenzione, gli avvocati COGNOME evidenziano che la sentenza impugnata fonda il proprio convincimento su una conversazione tra COGNOME e COGNOME risalente al 1998, elemento che è evidentemente riferito alle vicende processuali pregresse, a quel tempo ancora sub iudice. L’unico elemento attualizzato sarebbe il fatto storico che l’amico COGNOME avrebbe accompagnato l’anziana madre a fare visita all’imputato;
L’AVV_NOTAIO COGNOME sottolinea, con riferimento alle comunicazioni dell’imputato con NOME COGNOME durante la carcerazione, che la Corte si riferisce alla conversazione tra quest’ultimo e COGNOME NOME, nell’ambito della quale COGNOME affermava che COGNOME, durante la detenzione, scriveva a NOME e che entrambi, per riferirsi a lui, utilizzavano lo pseudonimo NOME. La motivazione è carente perché omette di motivare la rilevanza di tale comunicazione;
-per quanto concerne la relazione di COGNOME con i vertici del mandamento di Trapani dopo la scarcerazione, la Corte di appello fa leva sull’incontro con
NOME COGNOME accompagnato da NOME COGNOME, nella località di San NOME Lo Capo.
AVV_NOTAIO sottolinea che la Corte di appello, attraverso una motivazione contraddittoria, ritiene che il ricorrente abbia incontrato in segreto il 16 marzo 2017 COGNOME e COGNOME, desumendo la presenza di COGNOME all’incontro dai commenti dei primi due, successivi all’incontro, e, in particolare, dalla frase riferita alla necessità di invitare la persona appena incontrata a una riunione che si sarebbe svolta la domenica successiva in località Locogrande e dalla effettiva presenza di COGNOME il 2 aprile 2017 in tale località.
Gli avvocati COGNOME evidenziano, invece, che la sentenza sottolinea erroneamente che COGNOME ha adottato particolari cautele per l’incontro. In realtà, è, docurnentalmente, provato che lo stesso è avvenuto nella pubblica via del paese.
Infine, gli incontri avvenuti dopo oltre vent’anni tra COGNOME e i suoi coetanei, in maniera del tutto sporadica, non possono provare il vincolo associativo;
-per quanto concerne la conversazione riservata, durante l’addio al celibato di NOME COGNOME e la questione dell’oleificio, gli avvocati COGNOME sottolineano che non può essere ritenuto mafioso lo sfogo di COGNOME con COGNOME su NOME COGNOMECOGNOME titolare di un oleificio. COGNOME si limita a dire, in tono discorsivo, che «co quella persona ci sarebbe da parlare con la pistola»; nulla, infatti, è mai accaduto successivamente a quella chiacchierata.
LAVV_NOTAIO fa, invece, riferimento ad altra conversazione intervenuta tra COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, prima di giungere al convivio, nell’ambito della quale, secondo la Corte d’appello, i tre avrebbero fatto riferimento alla circostanza che NOME COGNOME avrebbe dovuto informare COGNOME di una “questione” dell’oleificio. Invero, trattandosi dell’oleificio intestato a NOME COGNOME, parente di COGNOME, quest’ultimo avrebbe potuto essere informato di eventuali iniziative unicamente in ragione del rapporto di parentela. Non viene indicata alcuna condotta concretamente riconducibile a COGNOME;
– per quanto concerne i rapporti con COGNOME NOME e “il business del carburante”, entrambi i difensori sottolineano che il solo fatto che l’imputato si fosse interessato alla installazione di un rifornimento di carburanti presso un terreno appartenente a sua moglie non dimostra in alcun modo la comunanza di interessi di natura economica e imprenditoriale del COGNOME con le famiglie trapanesi e marsalesi. COGNOME, allorché andava a RAGIONE_SOCIALE presso il deposito di carburante di COGNOME NOME, era solo alla ricerca di un onesto lavoro.
-per quanto concerne le elezioni regionali del 2017, gli avvocati COGNOME deducono che COGNOME si è limitato a ricevere da parte di COGNOME un pacchetto di “facsimili”; non vi è traccia di promesse di soldi, di favori, di intimidazione,
ricerca di voti in favore di COGNOME NOMENOME L’AVV_NOTAIO COGNOME evidenzia che gli incontri avuti da COGNOME COGNOME alcuni so ggetti coinvolti nell’operazione “Scrigno”, al pari della NOME, non sono stati oggetto di captazione e, quindi, non è dato saperne il contenuto;
per quanto concerne gli interessi nella “RAGIONE_SOCIALE” gli avvocati COGNOME sottolineano che, dalla stessa lettura della nota informativa dei carabinieri del 4 dicembre 2020, si ricava che l’imputato non cercava affatto “teste di legno” per trasferire la proprietà formale della “RAGIONE_SOCIALE“. E lo stesso NOME a dire che COGNOME e COGNOME gli parlarono solo per proporgli l’acquisto della società. L’imputato, quindi, cercava unicamente un compratore.
AVV_NOTAIO sottolinea che la Corte di appello, con motivazione apparente, ha ritenuto provato che tale iniziativa fosse stata assunta da COGNOME al fine di conseguire un interesse associativo senza tenere conto del fatto che non fu COGNOME ad avanzare una proposta di acquisto della “RAGIONE_SOCIALE“, ma che, al contrario, l’imputato aveva chiesto, malvolentieri, a un soggetto diverso, di avanzare proposta di acquisto, ovvero ai COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, società sulla quale COGNOME non aveva evidentemente alcun potere di controllo;
-per quanto riguarda l’impegno di COGNOME per COGNOME NOME e COGNOME NOME, i difensori sottolineano che l’imputato si limitò a invitare tale “NOME” pagare a COGNOME NOME, condannato per mafia, il debito di euro 1.800,00 per la vendita di bestiame e a sollecitare un pastore paesano a pagare la concordata somma di 250,00 euro e un agnello alla vedova COGNOME per un terreno preso a pascolo. La Corte di appello ha pretermesso il necessario collegamento tra COGNOME e la consorteria;
-per quanto riguarda la autorevolezza di COGNOME sul territorio e il rapporto con COGNOME NOME, l’imputato si limitò a dare un consiglio a COGNOME esasperato per un furto di pecore invitandolo a non usare la pistola.
-per quanto riguarda i timori per le indagini in corso, è logico che COGNOME si sia preoccupato nel leggere un articolo di giornale che riparlava di lui e dell’omicidio di COGNOME.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla attribuibilità ex art. 59, secondo comma, cod. pen. a COGNOME dell’aggravante dell’essere l’associazione armata (secondo motivo di entrambi i ricorsi).
L’aggravante della disponibilità di armi non è autonomamente connessa alla sussistenza e alla partecipazione ad una “mafia storica”. Non è sufficiente sostenere che «RAGIONE_SOCIALE è armata per antonomasia»; è necessaria una consapevolezza autonoma del possesso di armi. L’AVV_NOTAIO COGNOME richiama la sentenza numero 3190/2021 della Seconda sezione di questa Corte, che ha
ritenuto, sempre con riguardo le mafie storiche, che l’ aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico dei partecipi di una locale di mafia storica solo qualora sia riscontrata l’effettiva disponibilità delle armi e l’uso del stesse per il conseguimento delle finalità associative, non essendo sufficiente il riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico. La sentenza d’appello è viziata con riguardo alla specifica posizione di COGNOME, estraneo ai reati in materia di armi e non coinvolto in nessun episodio, nel quale è emersa la disponibilità di armi in capo a membri del sodalizio, accertato nelle sentenze di inizio anni 2000, alle quali si fa riferimento in motivazione. Nemmeno può dirsi indicativo dell’effettiva disponibilità delle armi e dell’uso delle stesse per conseguimento delle finalità dell’associazione, lo scambio di battute tra COGNOME e COGNOME compiuto nel contesto del proprio addio al nubilato, proprio in ragione del contesto scherzoso nel quale lo stesso si inserisce.
2.3. Vizio di motivazione in relazione al computo della pena irrogata (quarto motivo dell’AVV_NOTAIO COGNOME e terzo motivo degli avvocati COGNOME).
Manca il calcolo della pena effettuato dalla Corte di appello al fine di giungere alla pena finale, ovvero l’esplicazione dei diversi passaggi che hanno condotto alla quantità della pena irrogata in dispositivo. Invero, difetta l’indicazione della pena base sulla quale applicare i vari aumenti per la recidiva e per la circostanza aggravante di cui al connma 4 dell’art. 416-bis cod. pen.
Non è, altresì, possibile ricostruire l’iter di calcolo seguito per la determinazione dell’aumento ex art. 81 cod. pen.
2.4.Con il terzo motivo, l’AVV_NOTAIO COGNOME deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La Corte di appello ha omesso di spiegare, con riguardo alla nuova azione costituente reato, la sua idoneità a manifestare una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere.
2.5. Con il quinto motivo, l’AVV_NOTAIO COGNOME deduce il vizio di motivazione in relazione all’aumento in continuazione con la condanna precedente inflitta con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 9 novembre 2020.,
L’aumento di anni otto di reclusione in continuazione è eccessivo, in quanto pari, prima della riduzione per il rito, ad anni 12 di reclusione.
2.6. Con il sesto motivo, l’AVV_NOTAIO COGNOME deduce la violazione di legge in relazione alla diminuzione di 1/3 ex art. 442 cod. proc. pen.
Premessa l’impossibilità di definire il calcolo della pena seguito dalla Corte di appello palermitana, la formula adottata in dispositivo – che ridetermina la pena inflitta in anni 8 di reclusione in continuazione con la pena inflitta con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 9 novembre 2020 – può sottendere la mancata applicazione della riduzione del rito ex art. 442 cod. proc. pen.
L’aumento inflitto ai sensi dell’art. 81 cod. pen., infatti, è soggetto alla riduzio premiale, dovuta anche nel caso di continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri con rito abbreviato. La pena comminata dovrà essere rideterminata nella misura di anni cinque e mesi quattro di reclusione, conseguente alla corretta applicazione della diminuente per il rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla misura della pena, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Il primo motivo, comune a entrambe le difese è generico e interamente versato in fatto.
E’ utile evidenziare che, secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano, come nel caso si specie, in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perch considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa con motivazione congrua e priva di illogicità, dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità n sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
2.1.Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica e autonoma proprio in relazione agli specifici punti indicati nell’impugnazione di appello ed ora riproposti alla cognizione della Corte di cassazione. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato:
-i numerosissimi incontri di COGNOME con COGNOME, il quale era a capo della cosca RAGIONE_SOCIALE;
l’intervento dell’imputato al meeting di Locogrande il 16 marzo 2017, a seguito del quale si decideva, come emerge dalle intercettazioni, lo sviluppo di comuni affari in materia di raccolta degli inerti;
la partecipazione attiva del predetto all’acquisto di un oleificio di tale COGNOME, parente di COGNOME, da parte di COGNOME – esponente della cosca di RAGIONE_SOCIALE – nell’interesse dei fratelli COGNOME; l’astio di COGNOME verso taluni soggetti COGNOME che stavano interferendo con il progetto dell’oleodotto, cui erano interessati, come detto, non solo COGNOME ma anche i COGNOME; la programmazione di un attentato incendiario (“ci buttiamo quattro bidoni di nafta li di benzina dentro l’oleificio”), sempre ai fini dell’acquisizione dell’oleodotto. La Cort sottolinea come proprio il coinvolgimento di COGNOME qualifichi con maggiore chiarezza la vicenda come di interesse associativo, nel quadro di una serie di attività economiche alle quali estendere l’interesse del sodalizio);
i plurimi contatti tra COGNOME e COGNOME finalizzati a ulteriori iniziati imprenditoriali, come la realizzazione di un deposito di nafta, sempre con l’intervento di COGNOME, secondo le regole mafiose del controllo dei settori economici di interesse;
-l’interesse dell’imputato a far acquistare la titolarità dell’impresa di COGNOME, che era in forte perdita, ad altra società, per poi gestirla direttamente. La Corte d’appello evidenzia la conversazione nella quale COGNOME riferiva alla zia di essersi attivamente operato con COGNOME per richiedere ai COGNOME di corrispondere alla consorteria mafiosa denaro, pena l’estromissione dall’azienda;
la disponibilità con i fratelli COGNOME per sostenere la candidata COGNOME alle elezioni regionali del 2017, partecipando agli incontri con il marito della donna e altro sodale, dedicati al sostegno elettorale sul territorio, e mantenendo costanti comunicazioni con i fratelli COGNOME e con coloro che, d’accordo con la cosca RAGIONE_SOCIALE, sostenevano la COGNOME;
-l’impegno per la tutela di interessi economici di appartenenti al sodalizio o di familiari dei medesimi con tipiche modalità mafiose;
-la riconosciuta autorevolezza di COGNOME sul territorio, in considerazione del fatto che il predetto aveva espiato ventisei anni di reclusione per avere fornito allo zio la casa, ove era stato tenuto sequestrato il piccolo COGNOME;
-la particolare accortezza di COGNOME per non farsi intercettare e il conseguente invito ai sodali di non parlare di argomenti sensibili per telefono.
Anche il secondo motivo, comune ad entrambe le difese e relativo all’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è generico e, comunque, manifestamente infondato.
La Corte di appello motiva puntualmente in ordine al fatto che la disponibilità di armi da parte della articolazione RAGIONE_SOCIALE di cosa RAGIONE_SOCIALE costituisce un dato accertato da numerose sentenze di condanna relative al mandamento RAGIONE_SOCIALE durante la reggenza di COGNOME. L’uso di armi, evidenzia la sentenza, si ricava anche dalla conversazione intercettata durante l’addio al celibato di COGNOME: in tale conversazione l’imputato manifestava ai fratelli COGNOME il proposito di utilizzare una pistola nei confronti di un soggetto, con il quale aveva avuto alcuni contrasti per questioni legate a un oleificio. I COGNOME non lo autorizzavano e lo invitavano a pianificare l’inverno successivo un’azione intimidatoria di tipo incendiario.
Tali elementi hanno indotto la Corte di appello, con valutazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici, a ritenere che ciascun affiliato, a prescindere dalla diretta disponibilità di un’arma, fosse consapevole del fatto che l’associazione aveva la possibilità di disporre di armi.
Va aggiunto che il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti, disciplinato dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., fa leva sulla consapevolezza del fatto o sulla sua ignoranza per colpa, nel senso che l’aggravante della disponibilità di armi, di cui all’art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria RAGIONE_SOCIALE o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 – 02).
Peraltro, a tal fine, ben può utilizzarsi anche il fatto notorio della stabil detenzione di strumenti di offesa da parte di un sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 15/5/2015, Lana, Rv. 265254), il che certamente si pone in linea con il tipo di approccio probatorio al quale si è fatto riferimento con riguardo alla mafia: vuol dirsi, cioè, che rientra nella sfera della comune conoscenza che la mafia utilizza mezzi di intimidazione e si avvale anche di armi; la circostanza che l’associazione fosse costituita da una pluralità di cosche, che avevano operativamente manifestato il metodo mafioso, implicava dunque la consapevolezza o almeno la possibilità di aver effettiva contezza che nel suo complesso la consorteria disponesse di armi.
Ed ancora, va rilevato come la Corte territoriale abbia debitamente sottolineato che la disponibilità delle armi, contrariamente a quanto in modo apodittico prospettato dalla difesa, era funzionale al perseguimento degli interessi della consorteria nel suo complesso.
GLYPH Il terzo motivo dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che denuncia la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva non si confronta con la sentenza impugnata che fornisce una adeguata motivazione sul punto, evidenziando la gravità del reato, nonché la omogeneità
tra le condotte ripetute, nonostante la lunga detenzione subita, segno manifesto di un’autentica, costante determinazione nella devianza connotata da modalità tipiche del metodo mafioso. Inoltre, il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
5.11 terzo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME, nonché il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO COGNOME, aventi ad oggetto la misura della pena, sono fondati.
Nel dispositivo della sentenza impugnata si legge, testualmente, «Ridetermina la pena inflittagli (a COGNOMECOGNOME in anni otto di reclusione in continuazione, con la pena inflittagli con sentenza della Corte di assise d’appello di Palermo emessa il 9 novembre 2000″. Con tale sentenza, la Corte di assise di appello, all’esito di rito ordinario, ha condannato l’odierno imputato per il delitt di partecipazione all’associazione mafiosa fino al 14 febbraio 1997 e per il delitto di sequestro di persona continuato in concorso, aggravato ex art. 416-bis 1 cod. pen., alla pena complessiva di anni venticinque di reclusione.
Rileva il Collegio che la Corte di appello non spiega se la pena di anni otto sia stata o meno già ridotta per il rito, partendo, quindi, da una pena base di anni dodici di reclusione, mentre aveva l’obbligo di specificarlo.
Si osserva, infatti, che l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltant nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati c integrino la violazione più grave – deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547).
Inoltre, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita, Rv. 281617 – 01).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio, limitatamente alla misura della pena, per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 13 marzo 2024
SEe..10NE VI PENALE