Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25024 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
Il difensore COGNOME NOME del foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che – decidendo a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, che aveva registrato difetto di motivazione sulla incidenza dell’attenuante speciale de collaborazione a suo favore riconosciuta – ha rideterminato la pena nei suoi confronti, con riduzione prevista per il rito abbreviato in relazione all’imputazione di cui all’art. 416 proc. pen., già concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e con continuazione con gli altri reati oggetto di condanna, nella misura di anni 2, mesi reclusione, così calcolata: pena base anni 12 di reclusione, già riconosciute le attenua generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, ridotta ad anni 4 di reclusione art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen., aumentata per la continuazione con gli altri reati ad anni ridotta per il rito ad anni 2 e mesi 8.
1.E’ stato dedotto un unico motivo, fondato sulla sussistenza dei vizi di cui all’art. 606 co 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., poiché la Corte territoriale ha individuato la pena base, giudizio di equivalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alle aggravan contestate, in anni 12 di reclusione anziché in anni 10.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e, comunque, carente d’interesse ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
1.Una volta operata l’elisione delle circostanze aggravanti nel giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti generiche, ritenute ad esse equivalenti, la pena applicabile, a nor dell’art. 69 comma 3 cod. pen., è quella della reclusione da 10 a 15 anni di cui all’art. 416 comma 1 cod. pen., in relazione al ruolo di partecipe nella consorteria attribuito al ricorr La Corte territoriale ha dunque comminato la pena nei limiti del minimo e del massimo stabili dalla legge (art. 132 cod. pen.) ed ha legittimamente individuato la pena base in anni 12 reclusione, peraltro della stessa entità di quella inflitta dal primo giudice, decurtand misura maggiore rispetto all’opzione del giudizio di primo grado ed in linea con il princip diritto impartito dalla pronuncia di annullamento con rinvio. Deve anzi rilevarsi che la pe stata erroneamente abbattuta pro reo nella misura di due terzi sulla pena base, anziché del massimo della metà, previsto dall’art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen. (già art. 8 L. n. 203 d 1991); e la ulteriore riduzione della pena per il rito abbreviato è stata calcolata, altr erroneamente e sempre pro reo, così da pervenire ad una pena inferiore al minimo assoluto concretamente irrogabile, in misura superiore al terzo sancito dall’art. 442 comma 2 cod. proc pen. che, come noto, è disciplina inderogabile, di carattere puramente processuale (ex multis, sez.1, n. 17951 del 30/03/2004, Canal, Rv. 228290). In difetto d’impugnazione del pubblico
ministero, trattandosi di effetto in bonam partem, l’error in iudicando non può essere emendato d’ufficio dalla Corte di Cassazione (cfr. in motivazione sez. U n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento del somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024
Il consigl
i kere ‘eStensore
Il Presidente