Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17183 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17183 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a PALERMO il 25/07/2002
avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 3 ottobre 2024, pronunciata in sede di giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte Suprema di Cassazione, Sez. 5, n: 23579 del 7 maggio 2024, la Corte d’appello di Palermo ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in 1 anno e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 cod. pen.
La responsabilità penale dell’imputato era stata già affermata sia in primo che in secondo grado e non aveva formato oggetto del giudizio di cassazione. All’imputato erano state concesse fin dal primo grado attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
La sentenza n 23579 del 2024 della Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di appello soltanto in punto di trattamento sanzionatorio con la seguente motivazione: “la Corte territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in materia di procedura di calcolo della pena nel caso di delitto tentato aggravato. Invero, ai fini della determinazione della pena per tale delitto, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nel caso concreto; b) determinare, in relazione a quest’ultimo, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando la riduzione di pena di cui all’art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, l pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (si veda nello stesso senso in motivazione Sez. 1, Sentenza n. 33435 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 285017 – 01; si veda, altresì, Sez. 1 n. 7557 del 25.2.2021, Rv 280500, nonché, sulla necessità di includere il giudizio di comparazione, Sez. 1 n. 41481 del 21.10.2005, Rv 232412). Ciò posto, è del tutto evidente che nella specie, una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (ex art. 69 cod. pen.), la cornice edittale del delitto «consumato» non è più quello di cui al comma 3 dell’articolo 624-bis cod. pen., bensì quella di cui al comma 1 della stessa norma”.
In questo contesto, il giudice del rinvio ha ricalcolato la pena nel seguente modo:
pena base per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.: 4 anni di reclusione e 1.800 euro di multa;
aumento per l’aggravante della violenza sulle cose: 5 anni di reclusione e 2.100 euro di multa;
riduzione per il tentativo: 3 anni di reclusione e 1.200 euro di multa;
riduzione per le attenuanti generiche: 2 anni di reclusione e 900 euro di multa;
riduzione per il rito abbreviato: 1 anno e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo giudizio, il calcolo della pena effettuato dal giudice del rinvio non è corretto in quanto è stato applicato sia l’aumento conseguente
all’aggravante dell’art. 625, n. 2 cod. pen. che la diminuzione per le attenuanti generiche, in violazione dell’art. 69, comma 3, cod. pen.; inoltre, in concreto l’imputato avrebbe meritato il minimo della pena per la personalità positiva e la non particolare gravità del fatto.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Nell’unico motivo il ricorso deduce anzitutto che il calcolo della pena non è corretto in quanto il giudice di rinvio ha applicato sia l’aumento conseguente all’aggravante dell’art. 625, n. 2 cod. pen. che la diminuzione per le attenuanti generiche, in violazione dell’art. 69, comma 3, cod. pen.
L’argomento è infondato.
Nella situazione del presente giudizio era stata riconosciuta sin dal primo grado sia la presenza di una aggravante privilegiata, ovvero non soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. (l’aggravante della violenza sulle cose, sottratta al giudizio di bilanciamento per effetto della norma speciale dell’art. 624-bis, comma 4, cod. pen.), che la presenza di una aggravante non privilegiata, ovvero soggetta al normale giudizio di bilanciamento con le attenuanti (la recidiva specifica infraquinquennale).
Nel presente giudizio, inoltre, erano state riconosciute all’imputato fin dal primo grado le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. Nonostante il fraintendimento in cui sono incorsi i giudici di tutti i gradi successivi del giudizi le attenuanti erano state riconosciute con giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, come si legge chiaramente all’inizio di pag. 5 della sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2022, in cui è scritto: “si ritiene di concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alla contestata recidiva”.
In una situazione di questo tipo il principio di diritto da adottare per il calcol della pena era quello dettato da Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 – 01, secondo cui «le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reat aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse»
(Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti “privilegiate” di cui all’art. 625 cod pen.).; nella giurisprudenza più recente, v., nello stesso senso, Sez. 2 n. 14655 del 07/03/2024, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 286212 GLYPH 01; Sez. 2, Sentenza n. 14170 del 25/03/2025, GLYPH Addaki, GLYPH n.m.; Sez. 2, Sentenza n. 4188 del 14/01/2025, Rizzo, n.m.)
A questo principio di diritto si è attenuto il giudice del rinvio, che ha isolat l’aggravante privilegiata della violenza sulle cose ed effettuato il giudizio di bilanciamento tra recidiva ed attenuanti generiche (perpetuando l’errore di ritenere le attenuanti prevalenti, e non equivalenti, ma di ciò non si può dolere l’imputato).
E’ vero che nella sentenza rescindente l’aggravante privilegiata era stata inserita nel giudizio di bilanciamento, ma il giudice del rinvio era obbligato, invece, ad isolarla ed a tenerne conto nel calcolo della pena, perché la pena calcolata inserendo l’aggravante privilegiata nel giudizio di bilanciamento è una pena illegale (Sez. 5, n. 24132 del 31/05/2022, Pg, Rv. 283533 – 01: in tema di patteggiamento, è ammissibile, versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui si deduca l’erronea quantificazione della pena base prevista per il reato più grave in misura inferiore al limite edittale, in quanto calcolata senza conteggiare l’aumento stabilito per la circostanza aggravante privilegiata contestata. Fattispecie in cui la pena base prevista per il reato più grave di furto pluriaggravato era stata calcolata in violazione della disciplina prevista dall’art. 61-bis cod. pen. che, nella parte in cui richiama l’art 416-bis.1. cod. pen., sottrae al giudizio di bilanciamento il relativo aumento di pena).
Ne consegue che l’argomento proposto in ricorso non è fondato, perché non tiene conto del disposto dell’art. 624-bis, comma 4, cod. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in conformità al principio di diritto di cui a pronuncia Cena sopra citata, che sottrae l’aggravante privilegiata al giudizio di bilanciamento.
1.2. Il ricorso deduce poi che la sentenza impugnata deve essere annullata perché l’imputato avrebbe meritato il minimo della pena.
L’argomento è inammissibile.
L’imputato ha, in realtà, già ottenuto il minimo della pena, perché cinque anni di reclusione come pena base comprensiva dell’aggravante privilegiata sono già il minimo della pena detentiva della forcella edittale vigente alla data del fatto; peraltro, per effetto della illegittima applicazione della riduzione per le attenuant generiche, l’imputato ha finito con il beneficiare anche di una pena inferiore al minimo edittale, pur non avendone diritto.
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Ne consegue che l'argomento è inammissibile per mancanza di interesse dell'imputato a contestare la legittimità di una pena il cui calcolo è a
favorevole di quello cui avrebbe potuto avere diritto.
2. Il ricorso è, nel complesso, infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento del
spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 17 aprile 2025.