Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 2 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli aveva condannato NOME COGNOME NOME alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, in ordine al reato di atti persecutori, aggravato dalla circostanza prevista dall’art 416-bis.1 cod. pen.
La sentenza era stata impugnata dall’imputato, che, nel corso del giudizio di secondo grado, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione di pena nel minimo edittale.
Con sentenza emessa il 26 ottobre 2023, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena in anni due e mesi quattro di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.
Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto il reato aggravato «sia sul versante del metodo mafioso che sul versante dell’agevolazione mafiosa», contrariamente al giudice di primo grado, che aveva «ritenuto correttamente contestata l’aggravante nella sola accezione oggettiva, non essendo stata provata, invece, con sufficiente evidenza la finalità dell’agevolazione mafiosa».
La sentenza impugnata, pertanto, sarebbe da censurare poiché, sebbene la pubblica accusa non avesse impugnato il provvedimento di primo grado, la Corte di appello aveva ritenuto sussistente «un elemento circostanziale (la finalità agevolatrice della condotta) che il Tribunale aveva escluso».
L’errore, secondo il ricorrente, avrebbe inciso anche in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché proprio l’aver ritenuto sussistente l’aggravante sotto entrambi i profili, avrebbe potuto indurre la Corte di appello a determinare un aumento per l’aggravante in misura superiore al minimo.
Sotto altro profilo, il ricorrente contesta l’aumento di pena determinato per l’aggravante, in misura eccedente il minimo edittale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 192 e 546 cod. proc. pen.
Il ricorrente contesta la determinazione della pena base, in misura eccedente il minimo edittale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 416bis.1 cod. pen.
Rappresenta che la Corte di appello, nel determinare il trattamento sanzionatorio, dopo aver indicato la pena base, ha operato su di essa la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche, per poi aumentarla in ragione della circostanza aggravante contestata.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il calcolo della pena sarebbe errato, in quanto, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 416-bis.1 cod. peri., la Corte di appello avrebbe dovuto, prima, aumentare la pena per effetto della circostanza aggravante, per poi diminuirla in ragione delle attenuanti generiche.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il terzo motivo, e la sentenza, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
1.1. I primi due motivi – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono manifestamente infondati.
In ordine all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte di appello, invero, ha confermato la decisione del giudice di primo grado, riportandosi, sostanzialmente, alle motivazioni del Tribunale. L’imputato, d’altronde, aveva rinunciato a tutti i motivi d’appello attinenti al merito, tra i quali rien sicuramente anche la questione relativa all’aggravante. Eventuali espressioni, rinvenibili nella motivazione della sentenza impugnata, che appaiano in contrasto con la decisione di primo grado sono da ritenersi frutto di un errore materiale del tutto irrilevante, rispetto al quale il ricorrente risulta privo di interesse.
L’affermazione che il presunto errore avrebbe inciso sulla determinazione dell’aumento di pena per l’aggravante risulta del tutto privo di fondamento, atteso che la Corte di appello, per motivare l’aumento per l’aggravante in misura superiore al minimo, ha fatto riferimento alla peculiare intensità della minaccia e all’incisività dell’intimidazione. Risulta, dunque, del tutto assente qualsias riferimento alla finalità di agevolare il clan.
Quanto alla determinazione della pena e alla presunta carenza di motivazione, va rilevato che i motivi prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita i aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283).
Ebbene, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice di secondo grado ampiamente soffermato sia sulla determinazione della pena base che sull’aumento di pena previsto per l’aggravante (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), nonostante si sia mantenuto ben al di sotto della media edittale.
1.2. Il terzo motivo è fondato.
La Corte di appello, invero, nel determinare il trattamento sanzionatorio, dopo aver indicato la pena base, nella misura di anni due e mesi tre di reclusione, ha operato su di essa la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche, per poi aumentarla in ragione della circostanza aggravante contestata. In tal modo, ha violato il criterio di calcolo della pena previsto dal comma 2 dell’art. 416-bis.1 cod. pen., che prevede che la pena, prima, vada aumentata per effetto della circostanza aggravante e, poi, diminuita in ragione delle attenuanti generiche.
La sentenza, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, il 12 giugno 2024.