Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8794 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8794 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BUENOS AIRES( ARGENTINA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; da-g. I s izo-Rel-u-se-ch – t~
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzioNOMErio; rigetto nel resto.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di LATINA in difesa di COGNOME NOME, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza n. 2266/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria, emessa in data 9/10/2024, e depositata in data 7/1/2025, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 5/6/2023, il ricorrente, previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art.74, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella misura massima e quelle di cui all’art. 62bis cod.pen., da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, applicata la riduzione per il rito, veniva condanNOME per i reati di cui ai capi 15), 16), 17), 19) dell’imputazione alla pena di anni 5 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale per tutta la durata della pena.
Il ricorrente veniva ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver fatto parte di una articolata e vasta organizzazione dedita al commercio di ingenti quantità di sostanza stupefacente di tipo hascisc, marijuana e cocaina dal S’udamerica all’Italia. Il COGNOME, successivamente al suo arresto avvenuto in Colombia, ha iniziato una collaborazione con l’Autorità Giudiziaria italiana.
Nel procedimento a suo carico il COGNOME ha reso ampie e dettagliate dichiarazioni che invero hanno consentito il riconoscimento della speciale attenuante della collaborazione.
Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 606, co. 1 lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 62-bis cod.pen. per l’erronea applicazione della legge per mancata riduzione della pena a seguito della concessione GLYPH delle GLYPH circostanze GLYPH attenuanti GLYPH generiche GLYPH e GLYPH comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Il Giudice, sul punto, a parere della difesa, è incorso in un errore nel calcolo della pena e conseguentemente in una evidente contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte di appello ha ritenuto che siano concedibili le circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen., unitamente alla già concessa diminuzione ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. In applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. che consentono di determinare la pena base in misura pari al minimo edittale, la sanzione irrogata deve essere rideterminata in anni cinque di reclusione, così calcolata: pena base per il reato più grave, ossia quello di cui
al capo 15), anni venti di reclusione; ridotta nella misura massima di 2/3 per la concessione delle attenuanti di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e di quelle di cui all’art. 62-bis cod.pen., da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, ad anni sei e mesi otto di reclusione; aumentata ex art. 81 cod.pen. di mesi dieci di reclusione, di cui mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo 17) e mesi tre ciascuno per i reati di cui ai capi 16) e 19), per una pena complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito.
Ritiene la difesa che siffatto calcolo sia errato, in quanto non è stata applicata la diminuzione a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Da tale fatto conseguirebbe, altresì, l’evidente contraddittorietà della motivazione. Una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, le stesse andavano applicate nel calcolo della pena finale.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 721 cod.proc.pen. e alla legge 22 aprile 2005, n. 69 per mancato riconoscimento del principio di specialità e conseguente sospensione del processo nei confronti del ricorrente.
Il ricorrente, infatti, è stato estradato dalla Colombia in data 3/6/2014 in esecuzione della sentenza emessa in data 27/02/2012 dalla Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 02/11/2012. Lo stesso ricorrente nell’ambito del presente procedimento penale risponde dei delitti di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990, per fatti commessi in Colombia, Spagna ed in varie provincie italiane, per fatti diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e precedenti alla stessa.
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Per tale motivo è stata a2,tetrp l’applicazione del principio di specialità, dapprima innanzi al GUP del Tribunale di Reggio Calabria, questione successivamente riproposta con i motivi di impugnazione innanzi alla Corte territoriale, che ha ritenuto l’eccezione infondata in quanto il principio di specialità previsto nell’ambito della procedura estradizionàle sancisce un divieto soltanto sulla restrizione della libertà personale.
Si ritiene che nel caso di specie non operi nessuna delle disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 26 e nell’art. 32 della legge 22 aprile 2005 n. 69, in quanto non sussiste alcuna delle condizioni ivi previste, per cui opera pienamente la disposizione del comma 1 del medesimo articolo.
Il Procuratore Generale conclude per l’annullamento con rinvio relativamente al trattamento sanzioNOMErio e per il rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso espone un effettivo errore intervenuto nel calcolo della pena. Il Collegio osserva che in effetti dopo che la diminuzione di pena per l’attenuante ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro già riconosciuta in primo grado, la Corte di appello ha ritenuto concedibili le circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen. ma ha calcolato complessivamente un’unica diminuzione di pena unitamente alla diminuzione ex art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Quindi ha proceduto a determinare la pena base in misura pari al minimo edittale, e ha ridetermiNOME la pena finale in anni cinque di reclusione, così calcolata: pena base per il reato più grave, ossia quello di cui al capo 15), anni venti di reclusione; ridotta nella misura massima di 2/3 per la concessione delle attenuanti di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e di quelle di cui all’art. 62-bis cod.pen., da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, ad anni sei e mesi otto di reclusione, quindi ridotta per il rito ad anni cinque di reclusione. Pertanto, non risulta dalla motivazione l’entità della diminuzione di pena per ciascuna attenuante.
La Corte di appello, invece, avrebbe dovuto procedere a due successive diminuzioni di pena, prima ex art. 74, comma 7, cit e quindi ex art. 62-bis cod. pen. Di conseguenza il Collegio dispone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Il secondo motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto espone genericamente e in termini manifestamente infondati una critica alla motivazione impugnata.
Il Collegio, innanzi tutto, ribadisce in proposito che ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità “attenuata”, per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per “fatti anteriori e.diversi” a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione – in assenza di altre eccezioni al principio di specialità – attivare la prescritta procedura per ottenere l’assenso dallo Stato di esecuzione. (Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, COGNOME, Rv. 268062 – 01). Tale principio di specialità “attenuata” di cui agli artt. 26, comma 2, lett. c), e 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non osta a che l’Autorità giudiziaria italiana proceda, nei confronti della persona consegnata, per reati diversi da quelli per
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i quali la consegna è avvenuta e commessi anteriormente ad essi, a condizione che, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, la persona consegnata non sia sottoposta a misure restrittive della libertà personale sia durante il procedimento che in esito ad esso (Sez. 3, n. 44660 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 283833 – 01).
La motivazione impugnata a pag. 11 si è attenuta a tali principi e ha spiegato in termini chiari, logici e condivisibili il rigetto della richiesta difensiva per l’insussistenza dei presupposti di legge. Con tali principi non si confrontano le brevi e generiche osservazioni della difesa.
Ha ritenuto la Corte, inoltre, l’infondatezza della richiesta difensiva, che eccepiva la violazione dell’art. 721 cod. proc. pen., in quanto non documentata, senza collegamento alcuno con le emergenze istruttorie, e priva di qualsiasi allegazione a supporto della richiesta. Assolvere all’onere di allegazione avrebbe potuto consentire di vagliare concretamente la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del principio di specialità invocato dalla difesa.
Si tratta di una valutazione attinente al merito del materiale probatorio in atti che non è sottoponibile al giudizio di legittimità e che depone ulteriormente per l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
Il consigliere estensore