Calcolo della Pena: L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale, relativo ai limiti dell’impugnazione in tema di calcolo della pena. La decisione chiarisce quando la contestazione sulla quantificazione della sanzione si scontra con il potere discrezionale del giudice, rendendo il ricorso inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato, la cui condanna era già stata confermata dalla Corte di Appello. Il ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che vi fosse stato un errore nel calcolo della pena applicata. In particolare, la difesa contestava il fatto che la riduzione concessa per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non fosse stata applicata nella sua massima estensione, risultando in una pena ritenuta sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Calcolo della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la doglianza del ricorrente non riguardasse un vizio di legge o un errore materiale nel calcolo, bensì una critica all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Appello, infatti, aveva fornito una specifica motivazione per giustificare la misura della riduzione applicata, agendo pienamente all’interno dei confini tracciati dalla normativa.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra vizio di legittimità, sindacabile in Cassazione, e valutazione di merito, insindacabile in tale sede. La determinazione dell’entità della pena, inclusa la misura delle attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice, come previsto dall’art. 133 del codice penale. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato fornendo una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria.
Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva legittimamente deciso di non applicare la massima riduzione possibile, spiegandone le ragioni. Pertanto, la contestazione del ricorrente si traduceva in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché mirava a ottenere un riesame del merito della decisione e non a denunciare un effettivo errore di diritto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento secondo cui non è possibile ricorrere in Cassazione semplicemente perché si ritiene la pena ingiusta o eccessiva, se questa è frutto di un corretto e motivato esercizio del potere discrezionale del giudice. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare un errore giuridico concreto: un’errata interpretazione della norma, un vizio di motivazione palese (illogicità o contraddittorietà) o un errore di calcolo materiale. La conseguenza dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, non è possibile se la contestazione riguarda unicamente l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena, a condizione che questo sia stato adeguatamente motivato e rientri nei limiti di legge.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché manca dei requisiti previsti dalla legge. La conseguenza è la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual era il motivo specifico per cui il ricorso è stato respinto in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Appello aveva legittimamente esercitato il suo potere discrezionale nel concedere le attenuanti generiche in misura non massima, fornendo una specifica motivazione. Non si trattava di un errore di calcolo, ma di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME deduce una violazione dell’art. 133 cod. pen.,per erroneo calcolo della pena applicata ,che neanche calcoli relativi alla determinazione della pena trova corrispondenza nei contenuti del sentenza con cui la Corte di appello ha confermato quella di primo grado e, con specific motivazione dell’esercizio del suo potere discrezionale sul punto, ha legittimament applicato non nel massimo la riduzione connessa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
NOMEQ, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Presidente