Calcolo della pena: la Cassazione chiarisce i limiti dello sconto per rito abbreviato
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sul corretto calcolo della pena quando si intersecano il rito abbreviato, le circostanze del reato e il minimo edittale. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando che la riduzione di pena prevista dal rito speciale non può operare su una sanzione già fissata al livello più basso consentito dalla legge a seguito del bilanciamento delle circostanze.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso nasce dalla condanna di un soggetto per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza: un presunto errore nella determinazione della sanzione.
Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto prima stabilire una pena equa e solo successivamente applicare la riduzione di un terzo prevista per chi sceglie il rito abbreviato. L’errore, a detta del ricorrente, risiedeva nell’aver considerato congrua una pena già al netto di tale riduzione, senza un’adeguata valutazione preliminare.
La questione giuridica sul corretto calcolo della pena
Il nucleo della controversia riguarda la sequenza logico-giuridica che il giudice deve seguire nel calcolo della pena. Il ricorrente sosteneva che la riduzione per il rito abbreviato dovesse essere l’ultimo passaggio, da applicare su una pena base determinata in modo equo.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha evidenziato un passaggio cruciale, precedente a questa fase, che il ricorrente non aveva contestato: il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. Nel caso specifico, il giudice di primo grado aveva ritenuto equivalenti le attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva contestata all’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, definendo la censura “priva di qualsiasi consistenza”. La motivazione della decisione si basa su un principio cardine del diritto penale: una volta effettuato il giudizio di bilanciamento, la pena risultante costituisce la base per le successive operazioni.
Nel caso in esame, il bilanciamento di equivalenza tra attenuanti e aggravanti aveva portato il giudice a determinare la pena nel suo minimo edittale, ovvero la soglia più bassa prevista dalla legge per quel reato. A questo punto, la pena non era “ulteriormente riducibile”. Essendo già al limite minimo consentito, non poteva essere ulteriormente abbassata, nemmeno per effetto dello sconto previsto dal rito abbreviato. Poiché il giudizio di bilanciamento non era stato oggetto di impugnazione, la sua correttezza non poteva essere messa in discussione, rendendo di conseguenza inammissibile la doglianza successiva sul calcolo della pena finale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il percorso di determinazione della pena segue tappe precise e gerarchicamente ordinate. Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze precede l’applicazione delle riduzioni per i riti speciali. Se l’esito di tale bilanciamento è una pena fissata al minimo edittale, non c’è più spazio per ulteriori sconti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare correttamente i motivi di impugnazione, attaccando, se del caso, i passaggi a monte del calcolo, come il bilanciamento delle circostanze, piuttosto che gli effetti a valle.
È possibile ottenere lo sconto per il rito abbreviato se la pena è già al minimo di legge?
No. Secondo questa ordinanza, se la pena è già stata fissata nel minimo edittale a seguito del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, non può essere ulteriormente ridotta, neanche in virtù della scelta del rito abbreviato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la contestazione era infondata. Il giudice di merito aveva correttamente applicato la pena minima prevista dalla legge dopo aver giudicato equivalenti le attenuanti generiche e la recidiva. Poiché tale giudizio di bilanciamento non era stato impugnato, la pena risultante non era ulteriormente riducibile.
Qual è l’effetto del giudizio di bilanciamento sul calcolo della pena?
Il giudizio di bilanciamento è un passaggio cruciale che determina la pena base su cui applicare eventuali riduzioni successive. In questo caso, avendo portato a una pena nel minimo edittale, ha di fatto precluso ogni possibilità di ulteriore sconto, rendendo inutile la doglianza del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
• ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 12/07/1965
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’unico motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena operata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24/05/2023 (che ha confermato la condanna in primo grado per il reato di cui al comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), dolendosi in particolare della valutazione di congruità della pena al netto della riduzione per il rito abbreviato, laddove invece si sarebbe dovuto disporre tale riduzione solo dopo aver stabilito la pena equa;
ritenuto che la censura sia priva di qualsiasi consistenza, avendo il giudice di primo grado operato un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, determinando la pena nel minimo eclittale: trattamento sanzionatorio che non risulta ulteriormente riducibile, non essendo stata proposta impugnazione avverso il predetto giudizio di bilanciamento;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2023
Il Presidente