Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 12 luglio 2023 dalla Corte didhsise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
sentite le conclusioni degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che hanno insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa il 23 marzo 2022 dalla Corte di assise di Napoli, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al concorso nel delitto di sequestro d persona a scopo di estorsione aggravato ex art. 416 bis cod.pen., determinando la pena inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si addebita all’imputato di avere partecipato all’esecuzione del sequestro a scopo di estorsione di NOME COGNOME che, dopo essere stato prelevato con la forza e sotto la minaccia di una
pistola . COGNOME era alla guida della sua autovettura , che veniva bloccata da un gruppo d persone a bordo di diversi ciclomotori, veniva trattenuto e rilasciato dietro pagamento del somma di 40.000 C in contanti, condotta consumata a Napoli il 13 Febbraio 2020 .
La Corte di appello condivideva la ricostruzione dei giudici di primo grado e riteneva pienamente attendibile il narrato della persona offesa COGNOMECOGNOME COGNOME il COGNOME COGNOME aveva pre parte a tutte le fasi nelle quali si era articolato il sequestro, sia in occasione dell’agganci vittima, che poi nei due luoghi in cui era stata trasferita, la villetta di Chiaiano e la Torre di Scampia; a giudizio della Corte di merito il racconto della persona offesa aveva, inolt trovato riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME aveva ri della partecipazione del COGNOME alla fase del sequestro che si svolse presso la villett Chiaiano; e del collaboratore COGNOME NOMENOME NOME COGNOME confermava, sia pure de relato, per avere appreso tale circostanza dal coimputato COGNOME COGNOME la comune detenzione, la presenza del COGNOME in cui veniva trattenuto l’ostaggio, a Scampia fornendo ulteriore riscont alla versione offerta dalla persona offesa.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato COGNOME deducendo :
2.1 Vizio di motivazione in relazione alla prima fase di avvio del sequestro per travisament della prova e motivazione apparente poiché la Corte di merito ha condiviso la ricostruzione del fatto offerta dal COGNOME, svalutando i contributi del collaboratore COGNOME COGNOME del teste escu ex art. 603 cod.proc.pen. AVV_NOTAIO, elementi invece che hanno fornito una versione degli accadimenti incompatibile con quella accolta dalla Corte.
Ed infatti, accogliendo la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruzione dibattimental Corte di appello ha ammesso la testimonianza di NOME COGNOME e disposto l’escussione di COGNOME NOMENOME imputato divenuto nelle more collaboratore di giustizia; da detti elemen emerge che COGNOME venne condotto presso la villetta di Chiaiano ad opera di NOME COGNOME, il COGNOME ha dichiarato di essere stato presente in occasione del prelievo e di esse stato costretto ad accompagnare il COGNOME alla villetta di Chiaiano, lasciandolo nelle mani sequestratori.
La persona offesa, a questo punto, ha dovuto ammettere che la fase introduttiva del sequestro si svolse in prossimità del negozio di COGNOME NOME alla presenza di NOME COGNOME come confermato da quest’ultimo e dal collaboratore COGNOME, e ha sostenuto di avere inizialmente voluto evitare il coinvolgimento dell’amico, fornendo una diversa versione dei fat che lo escludeva. Il ricorrente valorizza le dichiarazioni dell’imputato di reato connesso NOME il COGNOME ha riferito di avere appreso dal COGNOME che COGNOME non era presente nella prima fas del sequestro.
Questa ricostruzione COGNOME la Corte di merito non esclude e non COGNOME incompatibile con il racconto della persona offesa COGNOME cui uno dei sequestratori a bordo del suo ciclomotore, identificato in COGNOME gli aveva domandato se fosse il figlio di NOME, soprannom del COGNOME, ma si colloca in una fase temporale precedente.
Ma l’insanabile contraddizione tra la versione resa dal teste NOME COGNOME e quella resa dalla persona offesa avrebbe imposto di riconsiderare il giudizio di attendibilità nei confront COGNOMECOGNOME COGNOME la Corte di merito si produce in argomentazioni congetturali e travisant osservando che tale elemento non inficia il giudizio di attendibilità della persona offesa e ch contrasto non involge la posizione del COGNOME, la cui partecipazione alla vicenda non compromessa dalle modalità con cui fu effettuato il prelievo del denaro contante o si realizz l’accompagnamento del COGNOME alla villetta di Chiaiano.
Così facendo il collegio incorre in manifesta contraddizione poiché non si confront correttamente con il novum costituito dalle dichiarazioni di COGNOME COGNOME del COGNOMECOGNOME sovrapponibil a quelle del COGNOMECOGNOME Osserva il ricorrente che, eliminando quel segmento di condotta addebitato al COGNOME in occasione dell’avvio del sequestro, così come COGNOMEto dal COGNOMECOGNOME verrebb meno l’apporto concorsuale del ricorrente al sequestro poiché non emerge alcun concreto apporto e un qualsivoglia contributo da questi posto in essere nel corso dell’esecuzione del sequestro. Rileva inoltre che la persona offesa nella denuncia descrive con dovizia di particola le fasi del sequestro, ma attribuisce la domanda che avrebbe dato avvio al esecuzione del delitto alla medesima persona che poi fece ritorno nella villetta di Chiaiano, avvisando i correi che madre del sequestrato voleva allertare le Forze dell’Ordine ed ancora colui che era tornato con il denaro provento del reato , così incorrendo in evidente confusione sui ruoli assunti e p attribuiti ad altri soggetti.
Osserva infine che anche se COGNOME è stato riconosciuto dalla persona offesa non potrebbe a questo punto escludersi che la sua presenza alla villetta fosse del tutto casuale e non idonea ad attribuirgli alcun ruolo attivo nell’esecuzione del sequestro tale da giustificare l responsabilità concorsuale.
2.2 Vizio di motivazione in ordine all’individuazione del ruolo del ricorrente nella seconda fa del sequestro, coincidente con la permanenza dell’ostaggio presso la villetta di Chiaiano, i attesa che il padre versasse il denaro richiesto, e prima che venisse trasferito alla volt Scampia Torrebianca, per sottrarsi all’eventuale intervento delle Forze dell’Ordine.
In merito a questa fase la ricostruzione offerta dalla persona offesa COGNOME ampiament riscontrata dalle propalazioni del COGNOMECOGNOME collaborante di elevata affidabilità. Secondo la Cor di appello sia il collaboratore COGNOME NOME, sia la persona offesa hanno riferito che COGNOME era presente anche nelle ulteriori fasi del sequestro, sia al momento della permanenza dell’ostaggio nella villa, sia in occasione del trasporto di quest’ultimo verso il garage di Scam
Il ricorrente lamenta l’apparenza della motivazione resa nella sentenza impugnata che si risolve nella convergenza tra la dichiarazione del COGNOME e quella del COGNOME, che concordano nel dichiarare presente il COGNOME presso la villetta, ma non dimostra la sua consapevol
partecipazione all’esecuzione del delitto.
Osserva inoltre il ricorrente che COGNOME COGNOME di aver visto che COGNOME andava e veniva allontanandosi ripetutamente alla volta di Miano per poi tornare sul luogo dove veniva tenuto in custodia il sequestrato, e attribuisce carattere di certezza a quella che è una me
supposizione del collaboratore COGNOMECOGNOME COGNOME cui il COGNOME svolgeva il. ruolo di tramite COGNOME e COGNOME, esponenti apicali di gruppi organizzati dediti al crimine operanti sul terri così facendo incorre nel vizio di travisamento della prova poiché attribuisce carattere di certez ad una mera supposizione del collaboratore. Di contro, depurate da questo elemento congetturale, le dichiarazioni del COGNOME non appaiono idonee a dimostrare la partecipazione del COGNOME al sequestro, poiché proprio questo suo periodico allontanamento dai luoghi dimostra il suo sostanziale disinteresse e un atteggiamento di mera connivenza, insufficiente ad integrare il concorso nel reato.
Osserva poi il ricorrente che riguardo alla terza fase del sequestro, costituita dal trasferim dell’ostaggio dalla villetta di Chiaiano alla volta della Torre Bianca di Scampia, il narrat collaboratore COGNOME COGNOME COGNOME quello del COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME aver percepito la partenza dell’ostaggio accompagnato dal COGNOME COGNOME COGNOME di non aver visto altr poiché non si era recato a Scampia. COGNOME invece afferma che fu COGNOME a condurlo con il suo motociclo presso la Torre Bianca.
La Corte, pur registrando il contrasto tra queste due dichiarazioni le ha ritenute compatibili quanto COGNOME non avrebbe percepito il cambio di ciclomotore, nonostante l’operazione fosse avvenuta nella immediatezza della partenza, come riferito dal COGNOME, e non avrebbe osservato colui che accompagnava l’ostaggio, ma questa argomentazione comporta una travisamento congetturale poiché tale cambio è avvenuto in un momento in cui COGNOME era ancora presente e afferma di avere percorso con il corteo dei rapitori un tratto di strada comune. Inoltre COGNOME dichiara che quando fu effettuato il trasferimento dell’ostaggio, COGNOME era già andato.
Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte ha cercato di sminuire il COGNOMEto della consul tecnica di parte da cui emerge che il cellulare del COGNOME alle 18:40 si trovava in un lu diverso da quello nel COGNOME era trattenuto l’ostaggio. Al fine di superare questo insanabi contrasto, la Corte ricorre ad argomentazioni apodittiche e infondate, affermando la compatibilità della cella agganciata al telefono del COGNOME con il luogo in cui si tr l’ostaggio.
2.3 Vizio di motivazione in relazione alla terza fase del sequestro, consistente nella permanenza dell’ostaggio presso la Torre bianca in Scampia sino alla sua liberazione, e travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del COGNOME e alla condotta attribuita al ricorrente.
Secondo il racconto del COGNOME fu COGNOME a trasferirlo alla Torre Bianca di Scampia a bord del suo ciclomotore e, ivi giunto, assunse un atteggiamento intimidatorio esponendo le pistole sul tavolo, salvo poi allontanarsi dalla scena del delitto su ordine del COGNOME. La narrazione COGNOME tuttavia smentisce tale ricostruzione in quanto COGNOME sarebbe sopraggiunto successivamente ed era estraneo al sequestro in atto.
La Corte ha svalutato e travisato le dichiarazioni del collaboratore COGNOME NOME NOME, n tenendo conto del tenore delle nuove informazioni probatorie, ed è incorsa in una motivazione illogica ed apparente. Ed infatti, svalutando il contributo dichiarativo di COGNOME che aveva esc
la partecipazione del COGNOME al sequestro, ha ritenuto di estrarre dal verbale l’informazio COGNOME cui COGNOME e COGNOME sarebbero giunti sul luogo del sequestro unitamente a COGNOME. La dimostrazione del concorso COGNOME alla terza fase del sequestro è affidata a questo ragionamento: COGNOME sopraggiunge unitamente a COGNOME e COGNOME presso la Torre Bianca e poiché COGNOME minaccia l’ostaggio con un accendino, COGNOME non poteva che essere un concorrente.
Questo dato è travisato nella parte in cui, non tenendo conto dei tre puntini sospensivi indicati di una pausa rispetto al concetto che il dichiarante stava esprimendo, non coglie che questi stava descrivendo due azioni fra loro scollegate: la prima riferita a COGNOME, l’al relativa al sopraggiungere del COGNOME unitamente a COGNOME. La Corte quindi afferma che l’essere sopraggiunto sulla scena del delitto unitamente al COGNOME conclama la pienezza del concorso del ricorrente, ma il COGNOME a specifica domanda ha chiarito che COGNOME era sopraggiunto a piedi, COGNOME COGNOME e COGNOME erano giunti a bordo di un motociclo.
COGNOME aveva inoltre dichiarato, riscontrato in ciò dal COGNOME, che all’atto dell’accordo interv tra gli COGNOME e gli COGNOME si era convenuto di sottoporre ad estorsione di usurai dell zona opzione strategica di cui il sequestro costituiva la evoluzione. Il collaboratore ino COGNOME che i COGNOME, di cui COGNOME sarebbe un affiliato, erano amici degli COGNOME, m estranei all’accordo sull’estorsione , al COGNOME non avevano preso parte.
Osserva il ricorrente che il teste COGNOME è incorso in numerose incertezze in ordine al identificazione del COGNOME e le sue dichiarazioni hanno subito un’evoluzione sospetta che non è stata adeguatamente valutata dalla Corte di merito, che ha reso una motivazione contraddittoria sul punto.
E’ invece realistico pensare che COGNOME abbia errato nell’attribuire le condotte a COGNOME allorquando ha operato il suo riconoscimento, anche in ragione della possibile attività pressione e condizionamento esercitata dai carabinieri, che presenziarono alla individuazione. 2.4 Violazione dell’articolo 63 terzo comma cod.pen., poiché la Corte territoriale nel computare la pena ha applicato prima la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e successivamente l’aumento per la circostanza aggravante prevista dall’articolo 416 bis.1 codice penale, così determinando un trattamento sanzionatorio più elevato rispetto a quello che sarebbe conseguito all’esito della corretta applicazione della norma sugli aumenti e sulle riduzioni di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Soltanto il quarto motivo di ricorso, relativo alla determinazione del trattamento sanzionato è fondato.
I primi tre motivi, relativi alla affermazione di responsabilità dell’imputato si app sull’attendibilità della persona offesa e devono ritenersi inammissibili poiché, pur deducen formalmente vizi della motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, nella
sostanza invocano una ricostruzione, alternativa del compendio probatorio che è stata oggetto da parte dei giudici di merito di una valutazione approfondita e scrupolosa, in forza argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie.
Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazio probatoria.
La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle font di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.
In questa sede è infatti l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle f indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al COGNOME spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre c diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L’inammissibilità di un siffatto ricorso deri sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell’art. 6 sia dalla necessità di non compromettere ruolo e funzione della Corte stessa la COGNOME, più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata, finirebbe con il trova inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).
L’assunto difensivo, che viene articolato nei primi tre motivi di ricorso, in relazione a diverse fasi in cui si è sviluppata la condotta illecita, muove, oltretutto, da una interpret parziale e parcellizzata del compendio probatorio e delle diverse prove dichiarative, che elude l necessità di effettuare una valutazione complessiva del compendio assunto e di valutare le diverse fonti nel rispetto dei criteri di legge.
E’ opportuno ricordare in questa sede che in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qua risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in quals elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. (Sez. 5 – , Sentenza n. 21135 del 26/03/2019 Ud. (dep. 15/05/2019 ) Rv. 275312 – 01); inoltre, l’attendibilità dell persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo c la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”
ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti pr di una pur minima plausibilità. (Sez. 4 – , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020 Ud. (dep. 16/03/2020 ) Rv. 278609 – 01), COGNOME integra il vizio di mancanza della motivazione, l’omessa valutazione nella sentenza impugnata delle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della perso offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 10758 del 29/01/2015 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 263129 – 01) Non va poi trascurato che le dichiarazioni della persona offesa, ritenuta nella senten pienamente attendibile perché coerente e costante nel suo narrato e puntuale nel ricordare dettagli della vicenda, assumono una rilevanza probatoria di gran lunga superiore all dichiarazioni rese de relato da un soggetto, COGNOMECOGNOME che sostiene di non avere preso parte alle fasi principali del sequestro e di avere appreso le notizie riportate da altro coimpu considerato peraltro che il suo grado di attendibilità non è ancora stato oggetto di valutazion altri procedimenti o con sentenze definitive.
La Corte da pagina 17 della sentenza impugnata ha reso esaustiva e scrupolosa motivazione in ordine all’elevato grado di attendibilità del teste persona offesa, ripercorrendo l dichiarazioni in relazione alle diverse fasi in cui si è svolto il suo sequestro, e valorizz innumerevoli riscontri emersi negli accertamenti di Pg. e nelle altre prove dichiarat unitamente all’atteggiamento determinato ed autonomo assunto quando ha ritenuto altri soggetti indicatigli dalla P.G. estranei al sequestro; ha escluso una sospetta evoluzione n racconto della persona offesa, il COGNOME ha lealmente ammesso nel corso della sua deposizione, la presenza di COGNOME NOME, che aveva inizialmente evitato di coinvolgere; ha richiamato il tenore di alcune intercettazioni tra i membri della famiglia COGNOME, da cui emerge confe della genuinità delle accuse formulate e dei riconoscimenti operati dal teste.
Dopo avere ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare il giudizi di colpevolezza, ha comunque sottolineato la sostanziale sovrapponibilità tra il narrato de persona offesa e quello del collaboratore di giustizia NOME COGNOMECOGNOME già COGNOME al cla COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, pur non essendo sicuro della presenza del COGNOME nella prima fase d rapimento, ha con assoluta certezza riferito della sua partecipazione al sequestro e della s presenza alla fase successiva compiutasi nella villetta di Chiaiano.
La Corte di merito, inoltre, non si è sottratta all’onere di rivalutare il compendio probator luce delle nuove acquisizioni intervenute in appello e non è incorsa in alcun travisamento del prova, che ricorre quando viene ritenuto esistente un dato probatorio che non sussiste o a contrario viene negato un elemento di fatto certo.
Con argomentazioni non manifestamente illogiche o contradditorie, ha affrontato e superato tutte le questioni dedotte dalla difesa e reiterate con i motivi di ricorso e ha risolto le a e marginali discrasie tra le diverse fonti dichiarative , valorizzando la loro diversa atten e individuando il nucleo centrale e concorde del compendio probatorio, da cui emerge la costante presenza del COGNOME a tutte le fasi del sequestro, dato probatorio dirimente che smentis
l’assunto difensivo COGNOME cui la sua presenza sarebbe stata causale e occasionale e comunque inidonea a fornire un effettivo contributo all’esecuzione del reato.
Basti al riguardo rilevare che COGNOME COGNOMECOGNOME il COGNOME diede l’avvio al seques chiedendogli se fosse il figlio di NOME e lo accompagnò a bordo del ciclomotore nell sua disponibilità dalla villetta di Chiaiano alla Torre Bianca di Scampia, dove lo condusse n locale in cui venne trattenuto e minacciato.
Non va poi trascurato che lo stesso COGNOME, valorizzato dalla difesa COGNOME sostenito dell’estraneità del COGNOME al sequestro, ha confermato la presenza effettiva del COGNOME a Torre Bianca, il che esclude la possibilità che la persona offesa abbia commesso un errore nel riconoscimento dell’imputato, attribuendogli il ruolo svolto da altri anche a seguito di inde pressioni degli investigatori, come sembra ipotizzare la difesa, in assenza di qualsivog elemento probatorio che possa sostenere tale assunto.
Anche in ordine alle COGNOMEnze dei tabulati telefonici la Corte fornisce un’articolata motiva che, valorizzando alcune contraddizioni dell’assunto difensivo del COGNOME, offre una lettura n manifestamente illogica dei dati acquisiti, che smentisce la tesi difensiva dell’assen dell’imputato al momento della liberazione dell’ostaggio; tesi peraltro che, anche ove dimostrata non sarebbe comunque idonea ad inficiare il giudizio di complessiva elevata attendibilità de COGNOME e la credibilità delle sue precise e reiterate accuse nei confronti del ricorrente, presenza nei luoghi del sequestro è stata riportata, in relazione alle diverse fasi del delitto a dai collaboratori COGNOME e COGNOME. Peraltro, a fronte di un addebito di concorso nel reato ex 110 cod.pen. non sarebbe necessario verificare la partecipazione dell’imputato a tutte le fasi ma è sufficiente dimostrare la sua attiva e consapevole partecipazione ad un segmento della condotta e le difese che tendono ad escludere il suo contributo ad una sola di dette fasi son per tale ragione prive di rilievo giuridico.
Di contro deve rilevarsi che la difesa, nel ricorso, propone una valutazione parcellizzata robusto compendio probatorio raccolto, basata sull’equiparazione delle varie fonti di prova dichiarative, come se avessero tutte la medesima efficacia dimostrativa; e allo scopo d screditare la attendibilità del racconto della persona offesa, valorizza alcune margin smagliature e discrasie tra i diversi apporti, in realtà normalmente rilevabili quando un episo complesso viene COGNOMEto da più soggetti coinvolti a vario titolo, che hanno vissuto segmenti diversi della vicenda e possono avere prestato maggiore o minore attenzione a dettagli e fatti, rendendone narrazioni che per questa ragione non COGNOMEno esattamente sovrapponibili.
In conclusione, la sentenza impugnata COGNOME immune dalle censure dedotte con i primi tre motivi di ricorso che COGNOMEno in parte reiterative delle doglianze formulate con l’appello e in non consentite perché dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa del compendio probatorio che non COGNOME non legittimata in concreto da alcunchè ed esula dal sindacato di legittimità.
Il quarto motivo di ricorso è fondato poiché la Corte ha riconosciuto le circostanze attenua generiche e ha in effetti applicato sulla pena base la relativa riduzione e poi l’aumento
l’aggravante ad effetto speciale ex art. 416 bis,1 cod.pen. che si sottrae al giudizi bilanciamento.
La disposizione dell’art. 63, terzo comma, cod. pen. stabilisce che in presenza di circostanz aggravanti ad effetto speciale – definite tali in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo – l’aumento (o la diminuzione) per altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza stessa.
E’ indubbio che l’art. 63, terzo comma, cod.pen. si applichi anche nell’ipotesi di concorso di un’aggravante privilegiata ad effetto speciale che si sottrae al bilanciamento ex art. 69 cod.pe con un’attenuante; ne consegue che quest’ultima opera sulla pena determinata in relazione alla fattispecie aggravata.
La Corte di merito avrebbe quindi dovuto calcolare sulla pena base di anni 25 di reclusione dapprima l’aumento da un terzo alla metà per l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen. , e poi l riduzione sino ad un terzo per le concesse attenuanti generiche.
Trattandosi di valutazioni discrezionali che rientrano nella competenza precipua dei giudici merito si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, che effettu il calcolo della pena nel rispetto dei criteri suindicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise d appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
NOME COGNOME