Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39764 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Manfredonia il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato a Cerignola il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME COGNOME, nato a Cerignola il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME – di fiducia avverso la sentenza in data 08/11/2024 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO che, quale difensore dell’imputato NOME COGNOME, e quale sostituto processuale degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso nei confronti di tutti i ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 novembre 2024 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 4 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, all’esito del processo celebrato con rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato loro ascritto al capo 4 (di cui agli artt. 110 cod. pen., 624, 625, primo comma, n. 2 e n. 5, cod. pen.), perchØ l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità, rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati appellanti e confermava nel resto l’affermazione della penale responsabilità di:
NOME COGNOME per il delitto di furto aggravato contestato al capo 6 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni, per il quale la pena era rideterminata in anni due di reclusione ed euro 300,00 di
multa;
NOME COGNOME per i delitti di cui al capo 1 (tentata estorsione aggravata ai danni dei COGNOME), capo 3 (violazione di domicilio e violenza privata aggravate), capo 5 (detenzione e porto di armi in luogo pubblico) e capo 6 (furto aggravato), per i quali la pena era rideterminata, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in anni tre, mesi sette e giorni diciassette di reclusione ed euro 2500,00 di multa.
NOME COGNOME per i delitti di cui al capo 1 (tentata estorsione aggravata ai danni dei COGNOME), capo 5 (detenzione e porto di armi in luogo pubblico), capo 6 (furto aggravato), capo 7 (detenzione e porto di armi in luogo pubblico), capo 8 (furto aggravato) e capo 10 (furto aggravato), per i quali la pena era rideterminata, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in anni quattro e giorni ventisette di reclusione ed euro 2800,00 di multa.
NOME COGNOME per i delitti di cui al capo 1 (tentata estorsione aggravata ai danni dei COGNOME), capo 2 (estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME), capo 3 (violazione di domicilio e violenza privata aggravate), capo 5 (detenzione e porto di armi in luogo pubblico) e capo 6 (furto aggravato), in relazione ai quali, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la pena era rideterminata in anni quattro, mesi due e giorni sei di reclusione ed euro 1245,00 di multa.
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. Per NOME COGNOME:
2.1.1. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. in merito alla sussistenza del reato contestato di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen., 61, n. 2, cod. pen., 624, 625 primo comma, nn. 2, 5 e 7, cod. pen.
Si deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in quanto dagli atti emergerebbero evidenti prove di non colpevolezza dell’imputato; la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del giudice di primo grado omettendo di argomentare in ordine alla non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. Si evidenzia, in particolare, la mancanza di elementi di prova della presenza del COGNOME nei momenti antecedenti, concomitanti e successivi al furto dell’autovettura Renegade, della sua partecipazione alla spartizione di denaro e del suo interessamento alle fasi preparatorie del furto.
2.1.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. relativamente alla sussistenza del reato contestato di cui agli artt. 81 cod. pen., 110 cod. pen., 61, n. 2, cod. pen., 624, 625 primo comma, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. Si deduce che la Corte di appello avrebbe effettuato una valutazione acritica dell’unica fonte probatoria, rappresentata dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, senza vagliare le argomentazioni della difesa (che sono riepilogate alle pagine 7-12 del ricorso) e senza esplicitare le argomentazioni e i passaggi logici, fondanti l’affermazione di responsabilità del ricorrente, incorrendo quindi anche in un vizio di mancanza di motivazione.
2.1.3. Violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62bis cod. pen., 132 cod. pen., 133 cod. pen. in quanto il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, in misura equivalente o prevalente sulle contestate circostanze aggravanti, Ł stato motivato sulla base della negativa valutazione della personalità del COGNOME, derivante dai precedenti penali a suo carico e dalla gravità dei fatti contestati, con conseguente
irrogazione di una pena di entità elevata.
La Corte di appello avrebbe omesso del tutto di motivare sulle ragioni della mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche nonchØ di adeguare concretamente la pena al fatto, secondo i criteri di cui agli artt. 132 cod. pen. e 133 cod. pen.
2.1.4. Violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. in quanto il diniego del contenimento della pena base nel minimo edittale Ł stato motivato sulla base della gravità dei fatti contestati e della condotta del COGNOME. La Corte di appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente in merito al mancato contenimento della pena base nel minimo edittale, avendo fondato la valutazione dell’adeguatezza del trattamento sanzionatorio esclusivamente sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell’imputato.
2.2. Per NOME COGNOME:
2.2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 416bis 1 cod. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe errato il calcolo mediante il quale Ł stata determinata la pena applicabile all’imputato, essendo stata individuata la pena base per il delitto di estorsione consumata, per poi ridurla per il tentativo e, successivamente, aumentarla per l’aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen. In particolare, la pena Ł stata calcolata partendo dalla pena base di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 5400,00 di multa per il delitto piø grave di estorsione consumata, poi ridotta per il tentativo ad anni cinque di reclusione ed euro 3600,00 di multa e, successivamente, aumentata di un terzo per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen., così risultando pari ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 4800,00 di multa, per poi applicare i successivi aumenti per la continuazione e le diminuzioni per le attenuanti generiche e per il rito prescelto.
Si deduce che tale modalità di calcolo sarebbe errata in quanto il giudice, prima di applicare la diminuzione di pena per il tentativo, dovrebbe stabilire se e quali circostanze siano applicabili al caso concreto e, solo all’esito del predetto procedimento, dovrebbe applicare la diminuzione della pena per il tentativo.
2.2.2. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 2, quarto comma, cod. pen. in quanto la Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità dell’imputato anche per il delitto di cui al capo 3 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni (violazione di domicilio e violenza privata aggravate) commesso ai danni di NOME COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, che non hanno mai sporto querela per il delitto di violenza privata.
Si deduce che i fatti oggetto del presente procedimento risalgono al 14 luglio 2019, periodo in cui la fattispecie di cui all’articolo 610 cod. pen. era procedibile d’ufficio; successivamente, con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, la norma Ł stata modificata prevedendo la procedibilità a querela anche in presenza dell’aggravante di cui all’articolo 416bis 1 cod. pen.; la norma ha poi subito un’ulteriore modifica ad opera della legge 24 maggio 2023, n. 60 che ha previsto la procedibilità d’ufficio del delitto di violenza privata in presenza di determinate condizioni ivi compresa la sussistenza dell’aggravante dell’aver commesso il fatto con metodo mafioso ex articolo 416bis 1 cod. pen. Dunque, si deduce che, nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e la legge n. 60 del 2023, n. 60, vale a dire tra il 31 dicembre 2022 e il 16 giugno 2023, tale reato era procedibile a querela anche se aggravato ai sensi dell’art. 416bis 1 cod. pen.
2.3. Per NOME COGNOME:
2.3.1. Omessa motivazione relazione l’unico motivo sottoposto alla valutazione della
Corte di appello, ovvero quello relativo alla rideterminazione della pena. Si deduce che, qualora la pena inflitta sia di misura superiore alla media edittale, occorre una motivazione specifica e dettagliata in merito a tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 cod. pen. mentre, invece, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito al corretto esercizio del suo potere discrezionale di determinare la pena.
2.4. Per NOME COGNOME:
2.4.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla continuazione tra reati, per omessa o insufficiente motivazione in merito alla quantificazione degli aumenti per la continuazione; illogicità della motivazione in relazione ai singoli aumenti applicati per la continuazione; nullità della sentenza impugnata. Si deduce che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sull’entità degli aumenti applicati per la continuazione tra i reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti qui di seguito esposti.
Il primo motivo e secondo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME sono inammissibili in quanto non consentiti, essendo proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Premesso che si Ł in presenza di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01), si evidenzia come le censure proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Si evidenzia, inoltre, che trattandosi di ‘doppia conforme’ la Corte di appello, nella motivazione della sentenza, non Ł tenuta a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
2.1. Le ragioni di doglianza oggetto del primo e secondo motivo di ricorso, in particolare, lungi dal delineare effettivi vizi di legittimità, risultano sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale RAGIONE_SOCIALE correlative risultanze processuali, poichØ imperniate sul presupposto di una valutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione RAGIONE_SOCIALE sequenze motivazionali dell’impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il ricorso non Ł volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal
Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto del capo di imputazione.
Si Ł dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come Ł noto, dai poteri di questa Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali dal ricorrente ritenute piø adeguate (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 COGNOME, Rv. 207944 – 01).
2.2. Nel caso di specie, invero, l’adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite con i motivi di ricorso, con i quali ci si limita a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte d’appello rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non Ł in alcun modo percorribile in questa sede.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di furto aggravato (pagg. 5-6 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
I giudici di merito hanno, con motivazione logica ed esente da vizi censurabili in questa sede, valorizzato, tra gli altri elementi, gli incontri avuti dall’imputato con il COGNOME sin dal mese di giugno del 2019, per l’organizzazione del piano delittuoso, e le conversazioni telefoniche dalle quali si poteva evincere l’avvenuta spartizione dei proventi del furto dell’autovettura Renegade e, in particolare, la circostanza che il COGNOME aveva provveduto a retribuire gli autori del furto medesimo, circostanza dalla quale poteva desumersi che si trattasse di soggetti proprio da lui ingaggiati, con la conseguenza che, avendo retribuito gli autori del furto dell’auto, il COGNOME aveva evidentemente agito per un interesse proprio, coincidente con quello degli autori del furto, e si era reso quindi partecipe della esecuzione dell’azione delittuosa, con ciò giustificandosi la sua condanna a titolo di concorso nella commissione del delitto in esame (pag. 5 della sentenza impugnata che richiama pag. 152 della sentenza di primo grado).
2.3. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sØ dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioŁ, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.
Il terzo e il quarto motivo nell’interesse di NOME COGNOME sono inammissibili, in quanto non previamente dedotti in appello.
3.1. In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere
rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perchØ non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 2, Sentenza n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631-01).
3.2. Entrambi i motivi risultano formulati per la prima volta in questa sede e, costituendo un novum che interrompela catena devolutiva, va applicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME Ł fondato.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha in piø occasioni chiarito che, ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l’art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500-01; n. 35617 del 24/01/2019, Rv. 276807-01; Sez. 2, n. 7995 del 16/11/2010, dep. 2011, Rv. 249914-01; Sez. 4, n. 1611 del 21/06/1996, Rv. 205678-01).
4.2. E’ stato poi chiarito chela determinazione della pena, nel caso di delitto tentato, può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioŁ senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la necessità del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e l’obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 277528 – 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, Birra, dep. 2014, Rv. 258461-01).
4.3. Inoltre, la pena stabilita per il delitto tentato (figura di reato a sØ stante, del tutto autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce) non può che trarsi dal disposto dell’art. 56, secondo comma, cod. pen., secondo cui «il colpevole di delitto tentato Ł punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita Ł l’ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi». Nelle ipotesi di delitto circostanziato tentato, quindi, la determinazione della pena deve essere operata individuando la pena del delitto circostanziato consumato per poi applicare, su di essa, la riduzione per la forma tentata indicata dall’art. 56 cod. pen.
4.4. Per quanto riguarda, in particolare, il giudizio di comparazione RAGIONE_SOCIALE circostanze, si osserva che, nel caso in esame, con le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62bis cod. pen., ritenute dalla Corte di appello applicabili all’imputato, concorrono una circostanza aggravante privilegiata e circostanze aggravanti non privilegiate.
4.5. Circostanza aggravante privilegiata Ł quella di cui all’art. 416bis 1 cod. pen., nel caso in esame contestata quale aggravante del delitto di tentata estorsione di cui al capo 1 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni; trattasi di aggravante privilegiata in quanto sottratta al giudizio di bilanciamento, stante il disposto del secondo comma dell’art. 416bis 1 cod. pen. che prevede che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 cod. pen. e 114 cod. pen. concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
4.6. Non sono aggravanti privilegiate quelle previste dall’art. 628, terzo comma, cod.
pen. richiamate dall’art. 629, secondo comma, cod. pen., atteso che il richiamo Ł solo al terzo comma e non anche al quinto comma, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti (le parole «nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente» sono state sostituite dalle attuali: «nel terzo comma dell’articolo 628» dall’articolo 16, comma 1, lett. m), n. 1 della legge 28 giugno 2024 n. 90).
A tal proposito, prima che intervenisse il legislatore con la legge n. 90 del 2024, questa Corte aveva già chiarito che il rinvio operato, quanto alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall’art. 629, comma secondo, cod. pen. all’art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all’attuale comma terzo dell’art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti; in motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in malam partem al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall’art. 628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3bis , 3ter e 3quater di tale disposizione (Sez. 2, Sentenza n. 49940 del 10/10/2023, P., Rv. 285464-01).
4.7. Tanto premesso, sulla questione se, una volta che siano riconosciute le circostanze attenuanti (come nel caso in esame, nel quale sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche) queste debbano in concreto operare, incidendo sulla pena del reato aggravato da una circostanza aggravante privilegiata, anche nel caso in cui vi siano circostanze aggravanti non ugualmente privilegiate, cioŁ aggravanti destinate ad essere sottoposte al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. con le attenuanti, si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE stesse (Sez. U, Sentenza n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096).
4.8. Nella fattispecie, deve rilevarsi che la Corte di appello nel determinare la pena nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di tentata estorsione aggravata di cui al capo 1, non si Ł attenuta ai principi di diritto sin qui esposti, in base ai quali si deve individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti ritenute sussistenti nella fattispecie concreta e, solo successivamente, determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l’art. 56 cod. pen.
Dalla sentenza impugnata emerge invero che, in primo luogo, la Corte di appello ha proceduto ad applicare la diminuente di cui all’art. 56 cod. pen. (nella misura di un terzo) sulla pena base individuata per il delitto di estorsione aggravata di cui al capo 1 (pena base anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 5400,00 di multa, ridotta di un terzo ad anni cinque di reclusione ed euro 3600,00 di multa); successivamente, ha applicato a tale pena l’aumento di un terzo per la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen., così determinando la pena in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 4800,00 di multa; successivamente su tale pena ha applicato la riduzione, nella misura di un terzo, derivante dalla applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ritenute «prevalenti sulla contestata aggravante», determinando la pena in quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 3200,00 di multa. Su tale pena la Corte di appello ha, infine, applicato gli aumenti di pena per la continuazione con gli altri reati contestati all’imputato.
In tal modo, la Corte di appello, nel calcolare la pena, ha sottratto le circostanze aggravanti (non privilegiate) di cui all’art. 629, secondo comma, cod. pen., al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche e, invece di individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta, per poi determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l’art. 56 cod. pen., ha applicato l’aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen. dopo la diminuzione di pena ai sensi dell’art. 56 cod. pen., così sottraendo tale aggravante alla riduzione di pena prevista per il delitto tentato.
4.9. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata relativamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di NOME COGNOME, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto.
4.10. Considerato che anche agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME Ł contestato il delitto di cui al capo 1 e che, anche nei loro confronti, si sono verificati i medesimi errori di calcolo della pena in concreto applicata, si impone anche con riguardo a loro l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari relativamente al trattamento sanzionatorio per un nuovo giudizio sul punto.
Il secondo motivo di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME Ł fondato.
5.1. Nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e la legge n. 60 del 2023 (ovvero tra il 31 dicembre 2022 ed il 16 giugno 2023) il reato di cui all’art. 610 cod. pen. era perseguibile a querela anche se aggravato ai sensi dell’art. 416bis 1 cod. pen.
Ne consegue che, nella fattispecie, all’epoca della richiesta di rinvio a giudizio del 23 agosto 2022 il reato era procedibile di ufficio; all’epoca della sentenza di primo grado del 4 luglio 2023 il reato era procedibile di ufficio; all’epoca della sentenza di appello dell’8 novembre 2024 il reato era procedibile di ufficio.
Dunque, il periodo nel quale tale reato Ł stato procedibile a querela, ovvero quello tra l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e la L. 60/2023 (vale a dire tra il 31 dicembre 2022 ed il 16 giugno 2023), ricade durante lo svolgimento del giudizio di primo grado.
5.2. Questa Corte, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente ricorso, ha chiarito che, in tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono piø favorevoli al reo, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela (fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell’art. 416bis 1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d’ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60) (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, La COGNOME, Rv. 287440-01).
5.3. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato la natura mista, sostanziale e processuale, della querela affermando che il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura sostanziale e processuale di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell’applicazione della norma piø favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, dato che Ł inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, F., Rv. 209188-01).
5.4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ricordato come la giurisprudenza di legittimità, non ritenendo applicabile, in difetto di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum , non considera la querela come un elemento essenziale del reato, ovvero che concorra all’esistenza stessa dell’illecito, in mancanza del quale, stante la sopravvenuta sostituzione del precedente regime giuridico di procedibilità di ufficio, possa venire in considerazione la previsione dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., tale da comportare il travolgimento anche del giudicato formale. La giurisprudenza, piuttosto, ha definito la querela come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell’ an e del quomod o di applicazione del precetto, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 – 01).
5.5. Da tale natura mista, sostanziale e processuale, della querela, questa Corte ha tratto la coerente conseguenza che, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica; il principio dell’applicazione della norma piø favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, dato che Ł inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749-01).
5.6. Pertanto, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, quale ribadita dalle Sezioni Unite ‘Salatino’, non esiste dubbio alcuno che il giudice debba prendere atto del piø favorevole regime a querela quale intervenuto nel corso del processo e prima della decisione definitiva. In altri termini, il profilo processuale della querela non può escludere l’applicazione del principio contenuto nel quarto comma dell’art. 2 cod. pen. in considerazione della natura garantistica di esso.
5.7. Alle medesime conclusioni, peraltro, si giunge anche in una prospettiva strettamente processuale.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che l’art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di condotta rivolta al giudice, che prevede l’obbligo dell’immediata declaratoria, d’ufficio, di determinate cause di non punibilità che il giudice “riconosce” come già acquisite agli atti, nel senso della necessaria precedenza che tale declaratoria deve avere, ove ne ricorrano le condizioni, su altri eventuali provvedimenti decisionali adottabili dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 49935 del 28/09/2023 COGNOME, Rv. 285517 – 01, non massimata sul punto; Sez. U, n. 12233 del 25/01/2005, COGNOME, Rv. 230529 – 01, non massimata sul punto).
Pertanto, in qualunque momento si verifichi in concreto la situazione di improcedibilità (nel caso di specie, col decorso del termine previsto dalla disciplina intertemporale dettata dall’art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 50), il giudice ha l’obbligo di prenderne atto.
5.8. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente NOME COGNOME, limitatamente al delitto di cui all’art. 610 cod. pen., essendo l’azione penale improcedibile per difetto di querela; considerato che il medesimo reato Ł contestato anche a NOME COGNOME, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio anche nei confronti di quest’ultimo, limitatamente al delitto di cui all’art. 610 cod. pen.
5.9. Tenuto conto che, nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, per i motivi già sopra esposti, Ł stato disposto l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto, sarà il giudice di rinvio, nel rideterminare il trattamento
sanzionatorio per gli imputati, ad eliminare la pena per il delitto di cui all’art. 610 cod. pen.
Il motivo di ricorso nei confronti di NOME COGNOME Ł manifestamente infondato.
6.1. In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza che dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.); quanto piø il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piø ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall’art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla “entità del fatto” e alla “personalità dell’imputato’ (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189-01); Ł consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01); Ł stato anzi precisato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non Ł necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596-01) e se il parametro valutativo Ł desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 267949-01).
6.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha congruamente motivato sulla determinazione della entità della pena in misura superiore al minimo edittale, in considerazione sia dei precedenti penali dell’imputato, anche specifici, che evidenziano la sua capacità a delinquere, sia della gravità del reato desunta dalla capacità di reclutare terzi per il compimento di azioni delittuose (pag. 6 della sentenza impugnata) potendosi, quindi, affermare chela decisione non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione della pena, desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale dal testo della sentenza impugnata.
Il motivo di ricorso nell’interesse di NOME NOME Ł manifestamente infondato.
7.1. Deve, innanzitutto, evidenziarsi la sostanziale genericità del motivo di ricorso in quanto la difesa del ricorrente si limita a sostenere la mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione, ma non indica alcun profilo dal quale potersi desumere l’interesse a coltivare tale doglianza.
¨ infatti, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite ‘Pizzone’ di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01) quello secondo il quale «in tema di determinazione della pena, Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il “quantum” dei singoli aumenti applicati a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 276117 – 01).
Nel caso in esame la difesa del ricorrente non risulta avere indicato alcun concreto elemento a sostegno del fatto che l’aumento della pena operato per la ritenuta continuazione tra il reato di cui al capo 1 e quelli di cui ai capi 2, 3, 5 e 6 sia incongruo o comunque sproporzionato rispetto alla complessiva valutazione dei fatti per i quali Ł intervenuta
condanna od in relazione alla personalità dell’imputato ed agli altri criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
7.2. A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per tutti i reati in contestazione, la Corte di appello ha stabilito una pena per il reato piø grave in misura prossima ai minimi edittali e ha operato un aumento di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per gli altri reati non sproporzionato (4 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa per ciascun reato) nØ in contrasto con le motivazioni generali adottate in sentenza sul trattamento sanzionatorio e, infine, in misura di gran lunga inferiore rispetto al minimo della sanzione detentiva prevista per i singoli reati in continuazione.
7.3. D’altro canto nella decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ‘Pizzone’ non si Ł certo sostenuto che solo perchØ difetti una motivazione relativa all’aumento di pena per un solo reato ritenuto in continuazione ciò comporta una nullità sul punto della sentenza impugnata, quanto, piuttosto, si Ł osservato che l’astratto rigore che assiste la decisione del Giudici di merito nell’operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale sia alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., sia ad evitare che non sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
In sostanza, la sentenza ‘Pizzone’ citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultano cui si Ł pervenuti, ha tuttavia precisato che l’obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorchØ la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale; quest’ultimo principio Ł ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata al punto 6.1., secondo la quale il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione adeguata per dimostrare l’intervenuta ponderazione della pena rispetto all’entità del fatto e una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare Ł, pertanto, necessaria allorchØ la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356-01).
Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine al reato in continuazione, dovendosi ritenere (evenienza rilevante per il ricorso sottoposto a scrutinio) che la pena determinata per il reato in continuazione in misura ampiamente inferiore nel minimo edittale previsto per tale reato esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e depone per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio.
7.4. Tali principi sono stati ribaditi da questa Corte di legittimità anche in epoca successiva alla sentenza ‘Pizzone’ allorquando si Ł affermato che «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non Ł tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
7.5. Ne consegue che la sentenza impugnata non può essere censurata per difetto di
motivazione in ordine i criteri adottati per la commisurazione degli aumenti di pena per la continuazione, nei confronti di COGNOME, desumendosi il buon uso del relativo potere discrezionale dal testo della sentenza.
Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di cui al 610 cod. pen., nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, essendo l’azione penale improcedibile per difetto di querela.
8.1. La sentenza deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto.
8.2. Il giudice del rinvio, come detto, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, provvederà anche ad eliminare la pena per il delitto di cui all’art. 610 cod. pen.
I ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili nel resto, con conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità nei loro confronti.
Per le considerazioni esposte, infine, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al reato di cui all’art. 610 cod. pen. per essere l’azione penale improcedibile per difetto di querela.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei suddetti imputati e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME