Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9695 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9695 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che, in replica alla requisitoria del PG, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza emessa il 24 giugno 2022 dal Tribunale di Pavia, appellata da NOME COGNOME, che lo aveva condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole di plurime violazioni tributarie commesse, quale titolare di numerose società, secondo le modalità esecutive e spazio-temporali meglio descritte nei relativi capi di imputazione.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge e il correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata diminuzione della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo giudice.
In sintesi, si duole la difesa per aver i giudici di appello provveduto a motivare autonomamente il calcolo della pena, interpretando, per così dire, quanto affermato dal primo giudice, che aveva indicato la pena base di un anno e sei mesi di reclusione, ritenendo che quella fosse la pena risultante dall’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, individuando pertanto la pena base in anni due e mesi tre di reclusione. Si tratterebbe di motivazione censurabile, a giudizio della difesa; perché contraria a logica ed arbitraria, non solo perché la pena base deve essere determinata in maniera autonoma, operando su di essa gli aumenti e le diminuzioni relative, ma anche perché la determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale richieste una motivazione rafforzata, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, si sostiene che i giudici di appello, così decidendo, avrebbero operato in violazione del divieto di reformatio in peius, chiedendo pertanto a questa Corte l’annullamento con rinvio anche per consentire la valutazione del riconoscimento dei benefici di legge.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29 novembre 2023, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il PG ricorda, innanzitutto, che in relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato il principio per cui il giudizio discrezionale delle Corti di merito non può essere oggetto di censura in sede di
legittimità purché legittimo e motivato. Si richiama, poi, il seguente principio affermato dalla Corte di cassazione: “In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell’applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l’incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 42121 del 08/04/2019 Ud., dep. 15/10/2019, rv. 277058). Nella specie occorre osservare come il trattamento sanzionatorio è stato correttamente determinato e nella sentenza impugnata vi è ampia motivazione sul punto, con la conseguenza che il giudizio discrezionale non è sindacabile in questa sede.
In data 22 dicembre 2023, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, in replica alla requisitoria scritta del P.G., ha depositato memoria e conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, è inammissibile.
La motivazione dei giudici territoriali, quanto alle ragioni della determinazione del trattamento sanzionatorio, è ineccepibile.
La Corte d’appello motiva l’individuazione della pena base in anni due e mesi tre di reclusione (ritenendo logicamente che il riconoscimento delle attenuanti generiche indicate dal primo giudice conducesse alla pena, così ridotta per l’art. 62-bis, c.p. ad anni uno e mesi sei di reclusione), assumendo quale reato più grave quello di cui all’art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, ritenendola ampiamente giustificata alla luce della natura totale delle sottrazioni, della pervicacia e callidi con cui per molti anni l’imputato ha reso evasori totali entrambe le imprese da lui amministrate, sottraendo completamente all’imposizione qualsivoglia proprio ricavo, dimostrando di aver avuto un dolo di particolare intensità, determinando un danno davvero notevole ed in assenza di qualsivoglia condotta riparatoria di sorta, trattandosi di sanzione base comunque ascrivibile ancora alla forbice edittale medio-bassa stabilita dalla norma.
È pacifico che tale operazione di specificazione in sede di appello del calcolo della pena determinato in primo grado è assolutamente legittima e consentita al giudice di secondo grado, non comportando alcuna nullità.
Questa Corte ha già avuto modo infatti di affermare che in tema di appello, il giudice del gravame, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto e conformemente al principio di integrazione tra sentenza di primo grado e sentenza di appello, può integrare la motivazione della sentenza impugnata che non abbia specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale trattandosi di lacuna che non dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, Rv. 282878 – 01, nella specie, l’entità della diminuzione operata per il tentativo).
Ne consegue, pertanto, che tale operazione, del tutto legittima, priva di pregio l’ulteriore doglianza difensiva di asserita violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), non essendovi stata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 gennaio 2024
estensore
Il Presidente