Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Romania
avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 17 febbraio 2022, dal Tribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 267,00 di multa in relazione ai reati di ricettazioni descritti ai capi A) e B), previa assoluzione dal reato contestato al capo C) e non doversi procedere per prescrizione del reato di cui al capo D).
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la carenza, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente indicato in mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 265,00 di multa la pena finale irrogata nei confronti del
ricorrente a seguito della elisione della pena applicata, a titolo di continuazione, per i reati di cui ai capi C) e D).
La difesa ha rimarcato che, avendo i giudici di appello indicato in mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa la pena irrogata per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e in mesi 2 di reclusione ed euro 100,00 di multa la pena irrogata per il reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada, la pena finale dovrebbe essere determinata in mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 200,00 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di appello, avendo assolto il Paval dal reato di cui al capo C) e dichiarato non doversi per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo D), hanno correttamente rideterminato la pena nei seguenti termini:
pena base per il reato più grave di cui al capo A): 15 mesi di reclusione ed euro 450,00 di multa;
ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a mesi 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa;
aumentata di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 per la continuazione con il reato di ricettazione di cui al capo b);
ridotta per il rito: mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 267,00.
La Corte di merito ha, quindi, correttamente eliminato la pena che era stata individuata dal primo giudice a titolo di continuazione per i reati satelliti di cui capi C) e D), pena pari a mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. ed a mesi 2 di reclusione ed euro 100,00 per la contravvenzione di cui all’art. 186 del Codice della Strada (vedi pag. 6 della sentenza emessa dal Tribunale di Roma).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
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