Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29635 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29635 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO Il Procuratore Generale, riportandosi alla requisitoria in atti, conclude chiedendo si dichiari l’inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO PROCENTESE, per COGNOME, si riporta al proprio ricorso chiedendone l’accoglimento; l’AVV_NOTAIO, per COGNOME e COGNOME, si riporta agli atti difensivi da questi depositati chiedendo l’accoglimento dei motivi di gravame.
‘.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 gennaio 2024, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Prima sezione di questa Corte del 18 maggio 2023, esclusa l’aggravante della premeditazione (l’oggetto dell’annullamento), rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella misura di anni 4, mesi 3, giorni 10 di reclusione (già decurtata per il rito) per il delitto loro ascritto ai sensi degli a 582, 583 e 7 legge n. 203 del 1991, ora art. 416 bis 1 cod. pen., e per l’ulteriore delitto, posto in continuazione, di detenzione e porto della relativa arma (anch’esso aggravato ai sensi dell’art. 416 bis 1 cod pen.), per avere cagioNOME, in concorso fra loro, a NOME COGNOME la frattura della tibia destra attingendolo con un colpo d’arma da fuoco.
La Corte territoriale ha escluso la premeditazione posto che i prevenuti avevano concorso alla sola fase esecutiva dell’agguato, senza pertanto che vi fosse prova di un loro contributo nella fase ideativa ed organizzativa.
Venendo alla GLYPH riformulazione della GLYPH pena ad esito dell’esclusione dell’aggravante, ritenuta congrua la pena base per il delitto di cui all’art. 583 cod. pen, la Corte scomputava, dall’ulteriore aumento conseguente all’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. fissato dal Tribunale nella prevista misura di un terzo, un solo mese di reclusione per la premeditazione che il primo giudice non aveva considerato ma che purtuttavia doveva ritenersi incluso in tale aumento.
Propongono ricorso tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME e NOME COGNOME, con l’unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena.
Il Tribunale aveva fissato la pena base per il delitto di lesioni aggravate, ai sensi dell’art. 583 cod. pen., ad anni 4 e mesi 6 di reclusione, operando poi l’aumento, ex art. 63, comma 4, cod. pen. per l’aggravante mafiosa e per la premeditazione ad anni 6 di reclusione, ulteriormente aumentata per i delitti inerenti le armi ad anni 6 e mesi 6, ridotta per il rito ad anni 4 e mesi 4 di reclusione.
La Corte di appello, nella sentenza annullata, aveva confermato il predetto trattamento sanzioNOMErio.
La Corte napoletana, nel giudizio di rinvio, esclusa la premeditazione (la ragione dell’annullamento della Corte di legittimità), nel procedere all’ulteriore aumento previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen., in assenza di specificazione sul
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punto del Tribunale, individuava la parte di aumento relativa alla circostanza esclusa in un mese di reclusione e fissava pertanto la pena nella misura indicata in dispositivo.
Senza adeguatamente motivare, così contravvenendo ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione (Rv. 247202, 254527).
2.2. L’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, lamenta anch’egli, con l’unico motivo, il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena da eliminare a seguito dell’esclusione dell’aggravante della premeditazione.
La Corte di rinvio non aveva adeguatamente motivato la decisione di considerare l’aumento inflitto dal primo giudice per l’ulteriore aggravante della premeditazione nella misura di solo un mese di reclusione.
Non giustificando così l’uso del potere di quantificare la pena in modo tale da rendere possibile l’effettivo controllo del percorso logico e giuridico seguito.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse dei tre imputati non meritano accoglimento.
Il Gup del Tribunale di Napoli aveva fissato la pena da infliggere a caiscuno degli imputati, odierni ricorrenti, nell’identica misura finale di anni 4 e mesi 4 di reclusione, così calcolandola:
considerando che doveva farsi applicazione del disposto dell’art. 63, comma 4, cod. pen. in presenza di due aggravanti ad effetto speciale – quelle previste dall’art. 583 cod. pen. e dall’art. 416 bis 1 cod. pen. – stabiliva la pena base (per la violazione degli artt. 582 e 583 cod. pen. e quindi riconnpresa la prima aggravante) in anni 4 e mesi 6 di reclusione;
aumentava la pena base di un terzo, come appunto consentito dall’art. 63, comma 4, cod. pen., per l’ulteriore aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen., giungendo così ad anni 6 di reclusione;
aggiungeva l’aumento di pena per la continuazione (relativa ai reati inerenti l’arma utilizzata) di mesi 6 di reclusione, per un totale di anni 6 e mesi 6 di reclusione, diminuiti ad anni 4 e mesi 4 di reclusione per il rito.
La prima sentenza della Corte di appello di Napoli, del 15 marzo 2022, aveva confermato la detta pena.
La seconda sentenza della Corte di appello di Napoli, del 29 gennaio 2024, pronunciata in sede di rinvio ad esito dell’annullamento della prima pronuncia ad opera della Prima sezione di questa Corte, che aveva dubitato della configurabilità dell’ulteriore aggravante della premeditazione, esclusa, appunto, detta aggravante, diminuiva le pene fissate, ancora nell’identica misura per tutti i condannati, di un solo mese di reclusione (che incideva per giorni 20 sulla pena ridotta per il rito).
Affermando, la Corte di merito, che, pur non avendo il primo giudice fissato alcun aumento di pena per l’aggravante della premeditazione, doveva provvedersi, ad esito della sua esclusione, a diminuire l’aumento fissato ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen., in tale misura.
Misura che le difese contestano, lamentandone l’insufficienza.
3. Tale doglianza è, come detto, priva di fondamento.
Deve, invero, osservarsi che il Gup, riconosciuta l’aggravante della premeditazione, preso atto che la stessa non è un’aggravante ad effetto speciale posto che la medesima, prevista dagli artt. 585, comma 1, 577, comma 1 n. 3, cod. pen., non comporta un aumento di pena superiore ad un terzo, avrebbe dovuto disporre un ulteriore aumento della pena già fissata in anni 6 di reclusione (ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. pen., già aumentata nella misura consentita dall’art. 63, comma 4, per l’ulteriore aggravante dell’art. 416 bis cod. pen.) per l’ulteriore aggravante della premeditazione, appunto.
Si è infatti affermato che, in caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l’aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell’esercizio del potere discrezionale conferitogli dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all’esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all’art. 66 cod. pen. (Sez. 2, n. 46210 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285437; Sez. 5, n. 1928 del 21/12/2017, dep. 2018, Boettcher, Rv. 272003).
Aumento che invece il Gup non aveva operato.
Come, del resto, aveva rilevato la stessa Corte d’appello, nella sentenza impugnata, derivandone così, anche da tale omissione, la ragione del contenimento della riduzione della pena (per l’esclusione della premeditazione) nella misura indicata.
Così rendendo una motivazione priva di qualsivoglia manifesta aporia logica. Deve, poi, comunque, considerarsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 19 aprile 2024.