Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6758 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6758 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proCOGNOMEo da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte di Appello di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 marzo 2023, emessa nel procedimento penale n. 10537/21 R.G.N.R., la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del 10 ottobre 2022 del Tribunale di Bari, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione alle fattispecie delittuose ascritte capi 3), 4), 6), 7), 10), 11), 17), 18), 21), 23) e 24) della rubrica, perché l’azio non poteva essere proseguita per difetto di querela e, espunti i relativi aumenti di pena disCOGNOMEi in primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato in relazione agli ulteriori reati per i quali ne aveva confermato la penale responsabilità nella misura di anni quattro e giorni venti di reclusione ed euro 933,33 di multa.
Avverso detta sentenza il COGNOME aveva proCOGNOMEo ricorso in cassazione.
Questa Corte, con sentenza n. 25518 del 6 marzo 2024, aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente ritenendo fondato il primo motivo di ricorso.
Con esso il difensore del COGNOME aveva lamentato la violazione del divieto di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di appello, per un verso, quantificato la pena per il reato più grave sulla quale apportare gli aumenti in relazione agli ulteriori delitti avvinti dal vincolo della continuazione in una misur maggiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado (quattro anni e nove mesi ed euro 1.000,00 di multa anziché quattro anni e sei mesi ed eur 900,00 di multa) ed avendo, per altro verso, operato un aumento a titolo di continuazione sui reati satellite maggiore di quello delineato dallo stesso Tribunale di Bari.
Con sentenza del 28 ottobre 2024, depositata in pari data, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in relazione ai reati ascritti (otto episodi di furto aggravato consumato contestati ai capi 1), 9), 12), 13), 15), 19), 20) e 22) ed un’ipotesi di tentato furto aggravato contestato al capo 14) della rubrica) nella misura di anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 766,67 di multa.
A tale risultato è prevenuta attraverso il seguente percorso argomentativo:
più grave tra i delitti ascritti al COGNOME deve ritenersi quello addebitat al capo 1) della rubrica (furto dell’autovettura Jeep, modello Gran Cherokee, consumato in Mola di Bari il 24 settembre 2021, aggravato ai sensi degli artt. 61 n.5 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) per il quale pena congrua, valutati gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., è stata ritenuta quella di anni quattro e mese uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, sulla quale è stato apportato un ulteriore aumento facoltativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen., nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 50,00 di multa, sì da pervenirsi alla pena complessiva pari ad anni quattro, mesi quattro ed euro 450,00 di multa;
per ciascuno dei delitti consumati contestati ai capi 9), 12), 13) e 15), reputati connotati da una maggiore carica di offensività perché l’imputato li ha commessi avvalendosi della collaborazione di una complice, è stato apportato un aumento in continuazione di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa;
per ciascuno dei delitti consumati uti singulus contestati ai capi 19), 20) e 22) è stato apportato un aumento di mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 50,00 di multa;
per il reato di tentativo di furto aggravato di cui al capo 14), è stato apportato un aumento di mese uno di reclusione ed euro 50,00.
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),
La pena complessiva – pari ad anni cinque e mesi cinque di reclusione ed euro 1.150,00 di multa – è stata infine ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. sì da pervenirsi alla pena finale sopra indicata.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha errato nella determinazione del calcolo della pena relativa al delitto più grave tra quelli ascritti al COGNOME che, dopo aver determinato la sanzione per il reato di furto pluriaggravato in anni quattro e mese uno di reclusione, oltre la multa, ha operato sulla stessa un aumento di pena, ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen. «per la medesima circostanza aggravante».
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile evidenziando come l’aumento di pena apportato ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen. sia stato apportato in relazione alla già circostanza aggravante della recidiva, già riconosciuta dal giudice di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, per l’effetto, essere dichiarato inammissibile.
L’aumento di pena di mesi tre di reclusione ed euro 50,00 di multa che, nella prospettazione difensiva, costituisce il frutto di un’erronea duplicazione della medesima circostanza aggravante già considerata nella determinazione della pena base rappresenta, all’evidenza, come si desume da una più attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata (così pag. 5: «ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p. deve operarsi un unico aumento facoltativo per la medesima circostanza aggravante individuata dal primo giudice, contenuto nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 50 di multa..»), il risultato dell’aumento facoltativo apportato a seguito dell’avvenuto riconoscimento, in primo grado, della recidiva infraquinquennale.
La sentenza non è, pertanto, affetta dal dedotto vizio di legge denunciato dal difensore.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la co nella determinazione della causa di inammissibilità, il COGNOME deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della casa delle ammende. Così deciso il 29/01/2026.