Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7354 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7354 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Genzano di Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, limitatemente al calcolo della pena. L’AVV_NOTAIO, del foro di Roma, in difesa di COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Il procedimento, proveniente da rinvio per adesione del difensore alla astensione indetta dalla RAGIONE_SOCIALE Penale, Ł stato trattato in forma orale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare di Velletri in data 29 novembre 2023, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME nella misura di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in relazione ai reati di lesioni personali, resistenza e danneggiamento.
Ha proposto ricorso l’imputato, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizi cumulativi di motivazione in relazione al computo della pena irrogata.
¨ stata erroneamente applicata una riduzione per la scelta del rito inferiore ad un terzo. Alla pena base inflitta per il reato piø grave e ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 1 e mesi 5 di reclusione, la Corte ha applicato aumenti in continuazione pari a mesi 1 di reclusione per il reato di percosse, mesi 8 di reclusione per il reato di lesioni, mesi 2 di reclusione per il reato di danneggiamento, pervenendo ad una pena complessiva erroneamente calcolata in anni 2 e mesi 6 di reclusione, invece di anni 2 e mesi 4 di reclusione. Per effetto della riduzione per il rito, la pena avrebbe dovuto essere determinata in 1 anno, 6 mesi e 20 giorni e non invece in 1 anno e 8 mesi di reclusione.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge in relazione all’art. 62 -bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto al riconoscimento della continuazione.
PoichØ le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in ragione della giovane età dell’imputato, come Ł dato evincere dalla sentenza di primo grado, e dunque su base soggettiva, esse devono intendersi riferite indistintamente a tutti i reati riuniti nel vincolo della continuazione e non al solo reato piø grave.
Erroneamente Ł stato applicato un aumento di pena a titolo di continuazione per le lesioni riportare dall’agente COGNOME, le quali sono state esclusivamente procurate dal coimputato NOME, come risulta dal verbale di arresto.
Erroneamente Ł stato applicato un ulteriore aumento a titolo di continuazione per il reato di danneggiamento, benchØ NOME non abbia colpito la paratia in plexiglass dell’automezzo delle forze dell’ordine.
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 393 -bis cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego della relativa esimente.
la Corte di appello avrebbe dovuto verificare i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, tenuto conto delle lesioni riportate al volto dal ricorrente.
Sta di fatto che la dinamica della colluttazione non Ł stata accertata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe, in ragione della erronea applicazione della misura della riduzione per la scelta del rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato nei limiti di seguito precisati.
In ordine logico va invertita la trattazione dei motivi.
Il terzo motivo Ł formulato in termini del tutto generici ed Ł reiterativo di quello già disatteso dalla Corte di appello con argomentazioni congrue.
Si invoca, in relazione al delitto di resistenza, la verifica dei presupposti della esimente della reazione legittima agli atti arbitrari di un pubblico ufficiale, prevista dall’art. 393bis cod. pen., sulla base di deduzioni assolutamente vaghe, facendo riferimento alle lesioni riportate dall’imputato, senza indicare chi le avrebbe causate ed in cosa gli operanti avrebbero ecceduto i limiti delle loro attribuzioni funzionali.
A ben vedere, le deduzioni difensive sottendono una differente lettura delle risultanze istruttorie, a fronte di un apparato motivazionale stringato, ma tutt’altro che illogico, che ha linearmente ricostruito la reazione scomposta avuta dal ricorrente nei confronti del personale di polizia che intendeva legittimamente procedere alla sua identificazione, dopo la denuncia di un fatto di rapina, con i conseguenti agiti violenti di lui nei confronti di ciascuno degli operanti.
Una sequenza di azioni legittime di controllo e poi di contenimento, e di reazioni scomposte da parte dell’imputato, che non Ł inficiata dalla circostanza che egli abbia desistito dall’iniziale tentativo di fuga, nŁ dalla mancata ricostruzione della precisa dinamica della colluttazione.
Va ricordato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., Ł soltanto quella manifesta, cioŁ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Ciò Ł coerente con la natura del giudizio di legittimità, posto che la cognizione della Corte di cassazione Ł funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, mentre non
rientra tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione (tra le moltissime Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Il secondo motivo assume l’erronea applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non estesa ai reati satellite.
Esso Ł manifestamente infondato.
Va premesso che, ai fini della determinazione della pena relativa a piø fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, Ł necessario innanzitutto individuare la violazione piø grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, P., Rv. 288450 – 01; v. Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, NOME, Rv. 272211 – 01, in relazione a fattispecie in cui era rilevato come errore di diritto quello in cui era incorso il giudice di primo grado per avere applicato le circostanze attenuanti generiche sulla pena risultante a seguito dell’aumento operato per la continuazione).
Una volta che abbia ritenuto il vincolo della continuazione tra piø reati, il giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri “oggettivi” o “soggettivi” previsti dall’art. 133 cod. pen., sicchØ, se la loro concessione richiama elementi di fatto di natura oggettiva, l’applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l’applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (v. Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez, Rv. 272375 – 01, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base del “comportamento processuale’ tenuto dagli imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena base).
Tuttavia, la riferibilità delle attenuanti a tutti i reati ascritti non muta l’algoritmo per la determinazione della pena, con la necessità – affermata dal ricorrente – di posporre la diminuzione all’esito degli incrementi sanzionatori per la continuazione; piuttosto, va solo operato un aumento piø contenuto a titolo di continuazione per i reati satellite, che tenga conto della incidenza di tali attenuanti (si veda, tra le altre, Sez.1, n. 6247 del 14/10/2021, n. m.).
Nella specie, gli aumenti di pena per i reati satellite sono stati quantificati in misura modesta, sicchØ non può dirsi che i Giudici di merito non abbiano tenuto conto del minor disvalore correlato al riconoscimento dei predetti elementi di attenuazione.
Passando ad esaminare il primo motivo di ricorso, vanno distinte le censure che attengono alla configurabilità dei reati satellite che hanno determinato gli aumenti a titolo di continuazione, da quelle esclusivamente inerenti al calcolo della pena, in relazione a tali aumenti.
5.1. Quanto alle prime, viene dedotta la non riferibilità al ricorrente delle lesioni patite da una delle persone offese, siccome non direttamente attinta dal prevenuto, sicchŁ non avrebbe dovuto essere operato l’aumento di due mesi ex art. 81 cpv. in riferimento a detto segmento della condotta.
Il rilievo, non ammissibile perchØ non devoluto in appello, Ł comunque manifestamente infondato alla luce dei principi generali regolativi della responsabilità concorsuale.
A prescindere dall’individuazione di colui che, tra i correi, ebbe materialmente a colpire l’ass. capo COGNOME, quel che rileva Ł la partecipazione di entrambiall’azione collettiva. COGNOME, autore di ripetute condotte oppositive, anche molto aggressive, nei confronti di tutti indistintamente i pubblici ufficiali che intendevano procedere alla sua identificazione e poi al suo contenimento, ha arrecato un contributo alla causazione delle lesioni procurate in quel contesto da NOMENOME intervenuto in sua difesa, se non altro in termini di rafforzamento dell’altrui azione violenta.
Sono poi inammissibili perchØ versati in fatto, in quanto propongono una differente lettura delle prove, i rilievi difensivi sulla non ascrivibilità al ricorrente del reato di danneggiamento, che la difesa contesta sul presupposto che egli non abbia materialmente infranto il pannello divisorio della automobile di servizio, laddove i Giudici di merito hanno ricostruito che COGNOME sferrò calci e pugni al pannello e che il plexiglass si infranse.
5.2. Da ultimo, Ł invece fondato il primo motivo, nella parte in cui denuncia che il procedimento di determinazione della pena Ł stato inficiato da errore di calcolo.
Senza necessità di rinvio, in quanto restano fermi i passaggi intermedi – relativi alla incidenza delle attenuanti ed alla determinazione degli incrementi sanzionatori per i reati satellite, espressione di discrezionalità valutativa dei Giudici di merito – va rettificata la somma di tali incrementi, che Ł pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, così pervenendosi, con la riduzione di un terzo per il rito abbreviato, ad 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, e non invece ad 1 anno e 8 mesi di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così Ł deciso, 15/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME