Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47310 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47310 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25.5.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo emiliano, in data 19.1.2021, aveva riconosciuto NOME
OR
COGNOME responsabile del delitto di rapina e, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 440 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione il COGNOME tramite il difensore che deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà: rileva, infatti, l’errore in cui è ca il giudice d’appello nel calcolo della pena e, in particolare, nel computo delle due attenuanti la cui concorrenza è regolata dall’art. 63, comma 2, cod. pen. che avrebbe dovuto trovare piena applicazione mentre la seconda attenuante non era stata applicata nella sua massima portata nonostante la pur ritenuta “non elevatissima gravità della condotta” tenuto conto del modestissimo valore della merce sottratta e della sua immediata restituzione al proprietario;
la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 insistendo per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo d motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 13 cod. pen.; osserva che è dunque inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre tenuto anche conto che i giudici di merito sono partiti dal minimo edittale ed hanno applicato ben due riduzioni per le circostanze attenuanti riconosciute;
la difesa del COGNOME ha concluso per iscritto insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
NOME COGNOME era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di rapina impropria relativamente alla sottrazione, dal supermercato RAGIONE_SOCIALE di Arnola, di generi alimentari per un valore complessivo di euro 17,85.
Il Tribunale, nel ritenere integrata la fattispecie contestata sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, aveva calcolato la pena (“… tenuto conto della
non elevatissima gravità delle modalità utilizzate nel porre in essere l’azione criminosa”) partendo dal minimo edittale di anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa su cui aveva operato una prima diminuzione, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed una seconda diminuzione, nella misura di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 360 di multa, per effetto delle pure ritenute circostanze attenuanti generiche.
Con l’atto di appello la difesa aveva sollecitato il giudice di secondo grado ad applicare entrambe le circostanze attenuanti, tra loro concorrenti, nella loro massima estensione.
La Corte di appello ha preso in esame la richiesta difensiva che ha tuttavia respinto con motivazione certamente incongrua: ha sostenuto, infatti, che le due attenuanti, come congiuntamente applicate dal Tribunale, avevano ridotto la pena nella misura massima possibile.
E’ tuttavia sufficiente una verifica di natura “aritmetica” per rilevare l’error in cui sono incorsi i giudici di secondo grado dal momento che, se è vero che la attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. era stata effettivamente applicata riducendo di un terzo la pena di partenza, lo stesso non era avvenuto per le attenuanti generiche che avevano ridotto la pena detentiva cui si era pervenuti dopo la prima riduzione, in misura di gran lunga inferiore al terzo laddove, invece, la pena pecuniaria era stata ridotta in misura superiore.
La sentenza impugnata, perciò, va annullata, senza rinvio, correggendo la pena detentiva finale per rendere la decisione coerente con la parte motiva laddove, invece, la pena pecuniaria, pur ridotta oltre il dovuto (ma entro i limiti stabiliti dall’art. 24 cod. pen.), non può essere toccata pena la violazione del divieto di reformatio in pejus.
In definitiva, partendo dalla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, si perviene, con la riduzione nella misura di 1/3, a quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa; su questa pena va operata la seconda diminuzione nella misura di 1/3 che porta la pena detentiva finale ad anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio della pena detentiva inflitta, che ridetermina nella misura di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.
Così deciso in Roma, 1’11.10.2023