Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11786 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOMENOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
NOME COGNOME nato a CATANIA il 08/05/1967
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/04/2024 la Sesta Sezione della Corte di cassazione rigettava il ricorso, proposto con due motivi, da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 06/07/2022, con la quale veniva condannato alla pena di giustizia per l’imputazione allo stesso ascritta di associazione per delinquere dedita al narco traffico finalizzato all’approvvigionamento e cessione di cocaina (capo a, b e c della rubrica).
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario per cassazione, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente ha, in via preliminare, richiamato l’esito del procedimento penale che lo ha riguardato e la decisione della Corte di appello di Catania n. 2513 del 2022, con la quale Ł stato condannato alla pena di anni 27, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, riportando specificamente il calcolo per la determinazione della pena effettuato dalla Corte di appello (pag. 2 del ricorso in relazione alla pag. 5 della sentenza della Corte di appello). Rispetto a tale determinazione della pena era stato proposto ricorso per cassazione ed introdotto uno specifico motivo, con il quale era stata dedotta l’erronea applicazione della legge penale in relazione al calcolo della pena, con
specifico riferimento all’art. 78 cod. pen. In tal senso, si era specificamente evidenziato, nell’ambito di tale motivo, l’aggiramento del criterio moderatore sancito dall’art. 78 cod. pen., atteso che ‘il decidente ha proceduto all’individuazione del reato piø grave determinando la pena base, aumentato per la continuazione interna con i reati di cui ai capi della rubrica, ha ridotto per la scelta del rito, per poi nuovamente aumentare per la continuazione esterna con i reati oggetto delle precedenti sentenze di condanna passate in giudicato. Ebbene, tale operazione Ł stata censurata dalla stessa Corte regolatrice’. Sul punto la difesa ha richiamato la sentenza n. 43595 del 09/09/2019 (ric. COGNOME) emessa dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, secondo la quale: ‘questa Corte ha già avuto modo di osservare che in tema di rito abbreviato la riduzione di pena, prevista dall’art. 442 cod. proc. pen., comma 2, va computata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della continuazione, al riconoscimento delle circostanze attenuanti e aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed all’applicazione della recidiva, atteso che tale riduzione per il suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento concernente il reato oppure il reo non può essere ricondotta nØ alla categoria delle circostanze attenuanti nŁ a quella delle diminuente in senso tecnico giuridico’.
La difesa ha rilevato come la Sesta sezione della Corte di cassazione avesse materialmente travisato le allegazioni proposte dalla difesa con il secondo motivo di ricorso, che oggettivamente avevano evidenziato l’erroneo computo della pena, in considerazione del fatto che la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. avrebbe dovuto essere calcolata all’esito della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione del regime della continuazione (unitariamente intesa, sia interna che esterna), al riconoscimento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, al giudizio di bilanciamento ed alla applicazione della recidiva.
In altri termini, la difesa ha osservato come le doglianze non fossero incentrate nel sostenere che dovesse farsi luogo ad una duplicazione della diminuente, ma sul momento in cui applicare e rendere operativa la stessa diminuente; momento che deve essere successivo alla determinazione della pena in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dall’art. 71 cod. pen. in applicazione del dictum delle Sezioni Unite Volpe (sent. n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692-01), invece inopinatamente disatteso dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione, che aveva travisato gli argomenti dedotti dalla difesa nell’ambito del secondo motivo di ricorso, così integrando un errore di fatto.
Tale evidente travisamento aveva determinato un erroneo giudizio quanto all’applicazione della legge penale eccepita, così avallando l’errore di calcolo in cui era incorsa la Corte di appello di Catania, che aveva dapprima operato la riduzione per il rito premiale prescelto sulla pena irrogata e poi i singoli aumenti in continuazione esterna, anche questi singolarmente ridotti per il rito, con determinazione della dosimetria della pena in violazione dell’art. 78 cod. pen.
La difesa ha, quindi, allegato in modo specifico quale avrebbe dovuto essere il criterio per la determinazione della pena nel caso di specie, ovvero: ‘pena base per il capo a) della rubrica, alla quale si somma l’aumento per la continuazione interna, nel caso di specie capo b); alla quale si sommano gli aumenti per la continuazione esterna (senza riduzione per il rito abbreviato al fine di non incorrere nella duplicazione dell’effetto premiale) con i reati giudicati con le quattro sentenze definitive; superandosi, nel caso concreto, anni 30 di reclusione, dovrà applicarsi il criterio moderatore di cui all’articolo 78 codice penale (pena base capo a): anni 20 piø anni 6 e mesi 8 per la continuazione interna col capo b), piø anni 3 + anni 3 e mesi 3 + anni 5 + anni tre e mesi tre), aumentati questi ultimi per i reati di cui alle quattro sentenze definitive, giudicati con rito abbreviato) = anni 34 e mesi 7 di reclusione) e, quindi, ridotta ad anni 30; in applicazione dell’articolo 78 codice
penale; pena da ridursi di un terzo per la scelta del rito in anni 20 di reclusione’.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
Ricorre un evidente vizio nella percezione delle allegazioni e osservazioni difensive di cui al secondo motivo di ricorso (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048-01). In tal senso, occorre considerare che il ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen. ‘ha carattere di “straordinarieta” ed e strettamente finalizzato a consentire la sola correzione di errori “percettivi”, ed essenziali, sui presupposti sui quali e fondata la decisione di legittimità. Nel caso concreto, dalla lettura della sentenza, emerge un errore percettivo quanto al secondo motivo di ricorso del tutto travisato, circostanza che ha determinato un’erronea considerazione quanto al calcolo della pena effettuato dalla Corte di appello di Catania in violazione di legge, come tempestivamente rilevato dalla difesa in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha difatti riportato, seppure sinteticamente, il motivo di ricorso, che tuttavia risulta affrontato con argomenti eccentrici, che evidenziano la ricorrenza di tale errore percettivo. Sul punto, come correttamente osservato dalla difesa, avrebbe dovuto essere considerato il principio enunciato dalle Sezioni Unite Volpe (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692-01), che hanno affermato che, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato, si applica dopo che la pena Ł stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi Ł anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. Nello stesso senso si Ł successivamente affermato (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414-02) che, nel giudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del rito abbreviato, si effettua dopo che la pena Ł stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e ss. cod. pen., fra le quali rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Fattispecie in cui la pena era stata determinata, per effetto della continuazione “esterna”, in misura superiore a trenta anni di reclusione, rispetto alla quale la Corte ha precisato che la riduzione per la scelta del rito abbreviato andava effettuata solo dopo l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., che impone di contenere la pena entro i trent’anni di reclusione).
La riscontrata fuorviata rappresentazione percettiva impone la correzione della sentenza impugnata con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Catania del 06/07/2022 limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che deve essere rideterminato in anni 20 di reclusione in applicazione dei principi appena enunciati correlati al combinato disposto degli artt. 71 e 78 del cod. pen. e del rito prescelto dal ricorrente (Sez. 5, n. 55807 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274622-01). Alla pronuncia consegue altresì la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali disposta nei confronti di NOME COGNOME con sentenza n. 29527/24 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Corregge la sentenza n. 29527 del 18/04/2024 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione
nei confronti di NOME e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania del 06/07/2022 limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nei confronti di NOME in anni venti di reclusione.
Revoca la condanna al pagamento delle spese processuali disposta nei confronti di NOME con sentenza n. 29527/24 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione.
Così Ł deciso, 13/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME