Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7315 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 19/3/2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza de GIP del Tribunale di Napoli in data 8/7/2021 che aveva condannato, tra gli altri, NOME COGNOME per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alle truffe, rideterminando la p effetto dell’applicazione del vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenz Corte di appello di Bologna del 9/10/2017, irrevocabile il 21/11/2017, in anni tre di reclus
2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazi all’affermazione di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere in quanto la di appello avrebbe erroneamente individuato nell’ COGNOME, l’interlocutore del coimputato NOME COGNOME
3.Con il secondo motivo censura la sentenza per GLYPH violazione di legge in relazione all’applicazione della recidiva reiterata specifica (art. 99, comma 4, cod. pen. ), aven Corte di appello valutato, ai fini della citata aggravante, non solo i fatti del 2000 per ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Vasto del 17/10/2000, ma anche i fatti di cui alla sentenza del Corte di appello di Bologna del 2017, commessi successivamente alla consumazione dei reati di cui alla sentenza impugnata che riguarda fatti del 2015.
4.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 e 132 cod. pen. avere la Corte di appello erroneamente calcolato la pena in anni tre di reclusione, a segui dell’incremento della continuazione pari a mesi due, su una pena di anni due e mesi otto d reclusione, senza motivare sull’entità dell’aumento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per essere i motivi proposti, ad eccezione dell’ulti manifestamente infondati. La fondatezza del terzo motivo non comporta, tuttavia, l’annullamento della sentenza potendo procedersi alla rettificazione della quantità della pena 2.11 primo motivo è aspecifico e comunque non deducibile.
Il ricorrente perché non si confronta con quanto spiegato a pag. 7 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello dà atto che le critiche difensive riguardavano (solo) la riconduc dell’utenza n. NUMERO_DOCUMENTO all’COGNOME, sul rilievo che questi non si chiamasse “NOME“. La Corte territoriale ha dato congrua risposta evidenziando che l’COGNOME era il “telefonista”, av anche un ruolo “operativo” nella ricerca delle vittime della truffa ed era stato identific certezza posto che il coimputato COGNOME, cognato di COGNOME nel rispondere ad altr interlocutore, in altra intercettazione valorizzata dal primo giudice, non conte dall’imputato, gli riferiva di stare “lavorando” con “NOME” (cfr. pag. 33 della sente primo grado). Tale circostanza contrariamente a quanto si assume nel ricorso, non si pone in contrasto con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza avendo la Corte di appello precis che l’COGNOME aveva riferito all’interlocutore di stare lavorando con “NOME” intendendo con di stare fornendogli telefonicamente gli indirizzi delle vittime e non che fossero ins fisicamente e ciò spiega logicamente anche la ragione dell’aggancio della cella di Fermo d parte di COGNOME e di quella di Napoli da parte del ricorrente.
3.11 secondo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato “In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento
consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per r precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiv semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878).
In forza di tale principio deve ritenersi priva di fondamento la censura difensiva con la qu contesta la sussistenza della recidiva reiterata specifica. In tema di reato associa l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data pronuncia di primo grado ( Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, Rv. 277788; Sez. 6, n. 3054 de 14/12/2017, Rv. 272138).
Nel caso esaminato la sentenza impugnata ha riguardato un’associazione per delinquere finalizzata alle truffe, con contestazione ” aperta” ove la consumazione è indicata “nel mes ottobre 2015 con condotta perdurante” per cui la consumazione è fissata alla data dell sentenza di primo grado ( 08/07/2021) conseguentemente i fatti riportati nella sentenza d 2017, ben potevano essere considerati ai fini della recidiva reiterata essendo precedenti a consumazione del reato oggetto della sentenza impugnata.
3.Fondato è, infine, il terzo motivo.
In primo grado COGNOME è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione così determinata : p.b. anni due di reclusione, aumentata ad anni tre per la recidiva aggrava ulteriormente aumentata ad anni quattro per l’aggravante di cui all’art. 416, comma 5, co pen., con riduzione di un terzo per il rito alla pena suindicata.
In appello la Corte, ritenuta la continuazione con il reati di cui alla sentenza del Tribu Vasto in data 9/10/2017, irrevocabile 24/11/2017 ha aumentato la pena di mesi due di reclusione rideterminando la pena complessiva in anni tre di reclusione, anziché in anni due mesi dieci di reclusione.
Va ricordato come, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la manca osservanza o l’erronea applicazione delle norme sul calcolo della pena acquistano rilevanza, a fini del ricorso per cassazione, esclusivamente quando la pena irrogata in dispositivo “illegale”, cioè non rientri, per specie o quantità, nei limiti di quella astrattamente co per il reato in contestazione (in questo senso Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e alt Rv. 255197). Tale situazione non è configurabile nel caso di specie nel quale la pena irroga all’imputato, di anni tre di reclusione, è compatibile, per specie e quantità, con i limit stabiliti per il delitto di cui all’art. 416 c.p, oggetto di addebito, talché non è r alcuna violazione di legge. D’altro canto, reputa il Collegio di poter rettificare la sent sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., comma 2, essendo riconoscibile nella sua motivazion quella particolare forma di errore materiale che attiene alle modalità di computo della pena talché, senza pronunciare annullamento, la Corte, partendo dalla pena base e tenendo fermi gli aumenti per le aggravanti e l’aumento di mesi due per la continuazione ridetermina la pena
nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della condanna finale alla pena d anni tre di reclusione è sostituta con quella di anni due e mesi dieci di reclusione. Dic inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso 1’8 gennaio 2025
GLYPH
Il consigliere estensore
Il presidente