Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 25/01/1972
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha conferma o la sentenz emessa dal GUP del Tribunale di Milano che aveva dichiarato responsz bile NOME COGNOME John dei reati di spaccio di sostanza stupefacente di tipo metanfetz mina cloridat – commessi tra il dicembre 2016 e il gennaio 2017 – unificati dalla cc ltinuazion riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la continuaziol ie con il già giudicato dalla sentenza n.5669/2017, divenuta irrevocabile ( riguarc ante il cap della imputazione) lo aveva condannato, con la diminuente del rito, alla pena di anni di reclusione e €.18.000 di multa.
L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appellc, lamentando, con un primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione < on riferiment al calcolo della pena. In particolare, si duole dell'errore di calcolo nella i luanti dell'aumento per la continuazione interna, pari ad anni 4 e mesi 3, poi :hé l'aumen avrebbe dovuto essere determinato in soli anni 4; della eccessività degli z umenti e del mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della misura dell'aumento medesimo; della mancanza di adeguata motivazione in ordine all'au mento per la continuazione esterna, fissato in mesi 9, e quindi in misura maggiore rispet o agli aumen di mesi 3 calcolati per la continuazione interna.
Le doglianze sono manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, la Cc rte territorial ha fondatamente ritenuto corretto il calcolo operato dal primo giudice I quale ave considerato congruo" un aumento pari a mesi 3 di reclusione ed euro 5+ n 0,00 di multa per ciascuna delle contestazioni mosse nelle diverse ulteriori lett ?re dell'u imputazione di cui al presente giudizio". Come rilevato dalla Corte territoi iale, le letter p) e q) della imputazione ricomprendono a loro volta due contestazioni; si< chè l'aument di mesi tre va computato per 17 diverse contestazioni: il calcolo porta duni ;Lie a mesi ovvero esattamente 4 anni e tre mesi, ed 8.500 di multa, applicate dai git dici di mer Relativamente, poi, alla determinazione della misura degli aumenti la sentenza impugnata reca una motivazione approfondita, congrua ed esaustiva, piena mente in linea con i criteri di legge. In ordine agli aumenti per la continuazione int !ma, la territoriale richiama il consistente allarme sociale connesso alla comm arcializzazione della sostanza, la sistematicità della attività di spaccio, l'ampiezza del p ìrco cl solidità dell'organizzazione riferibile all'imputato; quanto all'aumento per la continua esterna, i giudici di merito argomentano ampiamente con riferimento alla maggiore gravità dell'episodio separatamente giudicato, riguardante non solo 13 cessione di metanfetamine, ma la contemporanea cessione di un ulteriore quantita ivo di canapa indiana al medesimo cliente oltre che la detenzione di 15 grammi di shaboc . È utile allo ribadire che, nella applicazione della pena, il giudice del merito esercita la iiscrezi
che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, de valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez.
27/04/2017, COGNOME Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 2 i9196;
n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). È dunque ammissibile il sinda legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di merr
ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con r i condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non suss istend
di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, di terminab euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen o de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrr ende.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.