Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 60 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 60 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 28/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il parziale annullamento della sentenza
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella emessa dal Tribunale di Parma, di condanna di XXXXXXXXXXXXXXXXX alle pene di anni 2 e mesi 2 di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui al capo B) e di mesi 7 di reclusione ed euro 1500,00 di multa per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di violazione della legge armi e detenzione abusiva di armi ai sensi dell’art. 697 cod. pen., rispettivamente ascritti ai capi A) e C).
Nel proposto ricorso, l’imputato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento di responsabilità per il reato di maltrattamenti, per non avere la Corte di appello adeguatamente vagliato le doglianze difensive in punto di attendibilità della persona offesa, con riferimento a: -) il protrarsi della convivenza con l’imputato per circa dieci anni, nonostante la sua asserita inusitata aggressività e l’ossessiva gelosia; -) l’operata remissione della querela sporta, con ripristino della convivenza; -) la dedotta assenza di supporto, anche economico, da parte dei servizi sociali; -) l’assunzione di psicofarmaci tranquillanti il giorno in cui aveva presentato querela; -) il rifiuto di deporre, tant’Ł che era stato necessario dispornel’accompagnamento coattivo; -) l’assenza di riscontri documentali al suo narrato, stante la non pertinenza della maggior parte delle fotografie e dei referti prodotti.
La Corte di merito ha poi indebitamente svalutato le parziali ammissioni del ricorrente, che ha riconosciuto di avere una indole impulsiva ed irascibile, ritenendole determinate da motivi di mera convenienza processuale.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla qualificazione
giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 572 cod. pen., per mancanza dell’elemento costitutivo della abitualità delle condotte, stante la episodicità dei fatti di minaccia, violenza o offesa, distanziati negli anni e costituenti espressione reattiva ad un contingente clima di tensione.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione in relazione a tutti i reati ascritti.
La persona offesa ha dichiarato che le ripetute minacce di morte, profferite dal marito, erano connotate da peculiare vis intimidatrice, in quanto questi deteneva armi bianche e da fuoco, che certamente erano anche finalizzate a porre in essere le condotte maltrattanti.
2.4. Il quarto motivo denuncia l’illegalità della pena, in quanto l’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di cui al capo C) (punito con pena alternativa) Ł stato operato sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria del reato-base di cui al capo A) (punito con pena congiunta), con conseguente violazione del criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 40938 del 2018.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Sono inammissibili gli ulteriori motivi.
Sono inammissibili, perchØ aspecifiche e declinate in fatto, le doglianze vertenti sul giudizio di attendibilità della persona offesa.
Le medesime censure sono già state esaminate e respinte con argomentazioni esaustive e logicamente coerenti dai Giudici di merito.
Vi Ł stato un positivo vaglio di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nel loro contenuto intrinseco, siccome coerenti e costanti nel tempo, nonchØ scevre da contraddittorietà e da eccessi, sintomatici di intento calunniatorio.
Sul piano estrinseco esse sono corroborate da plurimi riscontri enumerati a pagg. 6 e ss. della sentenza.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, tra questi sono stati distinti i referti clinici ritenuti con adeguata motivazione pertinenti – dagli stessi emergenti lesioni compatibili con azioni violente che la persona offesa ha, al momento, ricondotto ad incidenti domestici, per il timore di reazioni inconsulte da parte del ricorrente – dai referti invece non correlati ai fatti per cui Ł processo.
Si tratta, in ogni caso, di elementi corroborativi neppure strettamente necessari posto che – come sancito da giurisprudenza oramai sedimentata – le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal caso essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; mentre, nel caso in cui la persona offesa sia costituita parte civile ipotesi che, nel caso in verifica, non ricorre – può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’arte, Rv. 253214 01). Piø di recente si Ł precisato che anche le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono costituire la fonte esclusiva di prova, previa verifica, piø penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo
risolversi in autonome prove del fatto, nØ assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).
La Corte di appello ha spiegato diffusamente, senza cadute logiche, perchØ non inficiano la valutazione di attendibilità della persona offesa la tolleranza degli abusi per oltre un decennio prima di proporre querela, la successiva remissione di questa e la ripresa della convivenza, elementi essenzialmente correlati alla condizione di debolezza e di soggezione psichica della vittima rispetto all’autore delle condotte vessatorie la cui vis intimidatrice era accresciuta dalla detenzione di armi di varie tipologie.
Del resto, Ł stato già condivisibilmente affermato, in tema di maltrattamenti, che la ripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico, al fine di verificare se siano realmente significative di inattendibilità delle originarie accuse, ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante. Si impone, in tali evenienze, un controllo piø incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, non potendo escludersi che la ritrattazione inattendibile o mendace costituisca un ulteriore ed indiretto elemento di conferma delle accuse originarie (in senso analogo Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025, P., Rv. 287599 – 01; Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv. 288789 – 01).
Deve poi considerarsi che costituisce una massima di esperienza, che trova riscontro nella psicologia della testimonianza, che la condotta maltrattante, proprio per il suo innestarsi su una relazione di natura affettiva, può talora assumere un andamento ciclico, con fasi di discontinuità; e, d’altro canto, la stessa reazione della vittima, specie quando si determinano situazioni di c.d. dipendenza affettiva, può essere connotata da sentimenti di ambivalenza.
Di tale dinamica, inveratasi nel caso di specie, hanno dato atto le sentenze di merito, sottolineando che la remissione della querela Ł conseguita, a quanto dichiarato dalla persona offesa, dalla percezione di una acuita situazione di pericolo, a seguito delle iniziative, che di fatto si sono rivelate divisive, assunte dagli operatori dei servizi sociali, e per effetto della mancata protezione delle istituzioni.
Non vi Ł stata, infine, alcuna svalutazione delle ammissioni del ricorrente, laddove, commentando le foto ritraenti i danni prodotti alle suppellettili dell’appartamento, egli ha riconosciuto di avere una indole impulsiva ed irascibile; trattandosi di ammissioni della evidenza dei fatti, prive di reale incidenza a fini ricostruttivi.
Le censure difensive sollecitano – a ben vedere – una alternativa e non consentita lettura delle risultanze processuali.
E’ sedimentato nel sistema il principio per cui, in tema di giudizio di legittimità, il compito del giudice di legittimità non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, benchØ anch’essa logica, dei dati processuali od una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se quei giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203428).
Ne consegue che non sono censurabili in sede di legittimità, se non entro gli appena
esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Peraltro, occorre anche considerare che l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., Ł soltanto quella manifesta, cioŁ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La cognizione della Corte di cassazione Ł invero, funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).
Il secondo motivo Ł inammissibile, essendo parimenti reiterative le censure sulla mancanza del requisito dell’abitualità.
La sentenza impugnata ha dato atto che le condotte non si esauriscono nei quattro episodi di aggressione fisica piø eclatanti riferiti dalla vittima in sede di testimonianza e che a nulla rileva la loro non precisa collocazione temporale.
Con motivazione ampia e logica Ł stata ricostruita una situazione di sopraffazione sistematica della persona offesa, che ha raccontato delle condotte aggressive, prevaricatrici e umilianti tenute dal ricorrente fin dall’inizio della loro relazione, sicchØ Ł integrato l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale postula il compimento di piø atti, delittuosi o meno, realizzati in momenti successivi, di natura vessatoria. Il reato Ł integrato da comportamenti reiterati, ancorchØ non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (tra le molte, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273 – 01).
Quanto all’elemento psicologico, il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente la sola consapevolezza dell’autore del reato di persistere in un’attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 279326 01).
Anche in tal caso, le censure difensive tendono a sollecitare una alternativa lettura delle emergenze processuali.
¨ inammissibile il terzo motivo, attinente alla mancata applicazione della continuazione tra tutti i reati ascritti, in quanto assai genericamente articolato in appello come rilevato dalla Corte territoriale – senza l’indicazione di elementi che possano ritenersi significativi di una ideazione unitaria tra i reati in materia di maltrattamenti e di armi, tale da configurare il vincolo ex art. 81 cod. pen.
Di contro, Ł fondato il rilievo di erronea determinazione dell’aumento per la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e C).
BenchØ non fosse stata devoluta in appello, la questione, posta per la prima volta con il ricorso per cassazione, non Ł tuttavia preclusa perchØ attiene alla legalità della pena stessa ed Ł suscettibile di rilievo officioso.
Risulta violato il criterio legale di determinazione della pena affermato dalle Sezioni
Unite di questa Corte, in forza del quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei , il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato piø grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod.pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, NOME, Rv. 273751 – 01).
Detto criterio, comportante l’aumento della pena base – hanno precisato le Sezioni Unite – appare maggiormente in linea con la previsione, anche testuale, dell’art. 81 cod. pen., oltre che con la struttura unitaria, quoad poenam , del reato continuato.
AffinchØ la pena del reato continuato sia legale, occorre, dunque, rispettare il genere della pena pecuniaria previsto per il reato satellite.
Nella specie l’aumento di pena per il reato contravvenzionale satellite di detenzione abusiva di armi previsto dall’art. 697 cod. pen. Ł stato quantificato in mesi 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa.
Considerato che si tratta di un reato contravvenzionale punito con la pena alternativadell’arresto o dell’ammenda, si sarebbe dovuta applicare la regola, enucleata nel detto arresto nomofilattico (v. punto 6.2.), in ragione della quale, se il reato piø grave Ł punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione piø grave, motivando la scelta ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
La modifica, implicante valutazioni di stretto merito, quanto alla scelta della sanzione, determina la necessità di annullamento con rinvio per nuova valutazione sul punto, da demandare ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di bologna. dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.