Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41504 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a Bari il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a Bari DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 5/2/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME per entrambi i ricorrenti, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio alla Corte di appello di Bari e nel resto la dichiarazione d inammissibilità del ricorso di NOME NOME; udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME ed in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che, dopo articolata discussione, ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari con sentenza del 5/2/2024, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 14/4/2023, che aveva condanNOME – tra gli altri – NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti, riduceva la pena.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., con riferimento ai reati di cui ai capi A) e Osserva come la Corte territoriale abbia giudicato attendibili le dichiarazioni dell persona offesa NOME COGNOME, nonostante fossero stati indicati, compendiati e documentati numerosissimi elementi che le smentissero: innanzitutto, il contratto di compravendita dell’immobile di proprietà dei genitori del COGNOME del 4/2/2010, da cui risulta un prezzo di vendita totalmente diverso da quello riferito dal COGNOME; in secondo luogo, le certificazioni relative ai periodi detenzione carceraria di NOME COGNOME, da cui si evince che nel periodo in cui il COGNOME ha affermato essere stato costretto ad accompagnare NOME COGNOME a casa del COGNOME, quest’ultimo era detenuto; in terzo luogo, le certificazioni relative ai periodi di detenzione carceraria dell’odierno ricorren che dimostrerebbero la mendacia delle dichiarazioni del COGNOME con riferimento agli incontri avvenuti con l’NOME. Ritiene, dunque, necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, come richiesta anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, per procedere all’escussione del COGNOME in ordine alle circostanze emerse successivamente alle sue denunce.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui al capo C). Ril come l’affermazione di penale responsabilità dell’NOME per le cessioni di sostanza stupefacente in favore del COGNOME si fondi solo sulle dichiarazioni di quest’ultimo, soggetto che è stato tratto in arresto il 23/2/2022 perché colto nella flagranza del possesso di ben 7.700 gr. di eroina; che il riscontro all dichiarazioni accusatorie – costituito dall’attribuzione all’imputato di un ruol nello spaccio di cocaina in Triggiano ad opera di un collaboratore di giustizia, NOME COGNOME – è del tutto generico e, dunque, inidoneo a confermare specificamente la chiamata in reità operata dal COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ancora con riferimento al reato di cui al capo C). Ritiene che la Corte territoriale abbia errato nel non inquadrare i fatti nell’ipot lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, tenuto conto che non vi è certezza sul principio attivo della sostanza stupefacente e che si tratta di attivi sporadica.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 416-bis.1 cod. pen. Osserva come sia stato ritenuto l’utilizzo del metodo mafioso, anche in assenza della spendita del nome di NOME COGNOME e nonostante la ventilata vicinanza dell’imputato al COGNOME sia rimasta del tutto indimostrata, tenuto conto della genericità dell dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63, 69 e 99 cod. pen. Ritien difensore che la Corte territoriale abbia errato nel calcolare la pena, avendo disposto – pur in assenza dell’appello del pubblico ministero – un aumento per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., che il primo giudic non aveva calcolato, in violazione del divieto di reformatio in peius; che in ogni caso il calcolo della pena contiene evidenti errori, atteso che l’aumento di un anno e due mesi di reclusione ed euro settecento di multa sulla pena base di anni sei mesi otto di reclusione ed euro settemila trecento di multa porta ad una pena di anni sette mesi dieci di reclusione ed euro ottomila di multa, non già ad una pena di anni nove mesi nove di reclusione ed euro ottomila di multa.
2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pro pen. Sostiene la difesa che i giudici di appello abbiano errato nel non riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati per cui si procede e quelli giudicati sentenza definitiva della Corte di appello di Bari n. 1448/2015, essendo omogeneo il contesto soggettivo di maturazione dei delitti, sovrapponibile il tempo del commesso reato, identiche le modalità della condotta, così come il contesto territoriale.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Osserva come la pena base sia stata determinata in misura ben distante dal minimo edittale e l’aumento per la continuazione risulta eccessivo; che, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto dar conto delle ragioni che giustificano l’irrogazione d una pena così severa; che, viceversa, non ha tenuto conto che il ricorrente risponde solo di tre episodi di concorso in estorsione, rispetto ad una contestazione temporalmente ampia, né che la sua condotta è stata sempre piuttosto passiva e silente, ciò che avrebbe giustificato un trattamento sanzioNOMErio più mite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, con le precisazioni di cui si dirà, atteso che non tiene conto del percorso logico argomentativo seguito dalla Corte territoriale, che dà ampiamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto NOME COGNOME attendibile e perché ha valutato ininfluente la documentazione prodotta dalla difesa; senza tacere che reitera le medesime
doglianze avanzate nei motivi di appello, ritenute infondate con motivazione completa ed esaustiva dai giudici di secondo grado, nei limiti di seguito precisati.
Peraltro, la sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione dei fatti ascritti all’imputato ed alla sua affermazione di responsabilità costituisce una c.d doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Giudice dell’udienza preliminare, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01).
Tanto premesso, osserva il Collegio che il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento nella parte in cui ha richiamato le argomentazioni del primo giudice in ordine alla assenza di motivi di astio o rancore ovvero dì intenti calunniatori nei confronti dell’odierno ricorrente dunque, alla credibilità della persona offesa, decisasi a denunciare i fatti sol dopo aver subito per anni le angherie riportate nel capo B), perché restituisse il denaro ricevuto dall’NOME ed alla pluralità di riscontri, costituit dichiarazioni provenienti anche da soggetti estranei ai fatti per cui si procede dagli screenshot dei messaggi ricevuti dal COGNOME e dai referti medici. Analogamente il motivo non si confronta con le argomentazioni spese dalla Corte territoriale laddove i) ha ritenuto in ogni caso irrilevante il prezzo di ven dell’immobile, pacificamente alieNOME dopo la conclusione del patto usurario, tenuto conto che al ricorrente era dovuta una somma notevolmente inferiore, evidenziando altresì la prassi per cui per motivi fiscali il prezzo dichiara nell’atto di vendita non sempre corrisponde a quello realmente corrisposto; li) ha valutato irrilevante la documentazione attestante i periodi di detenzione di NOME COGNOME, atteso che il COGNOME non ha riferito di aver accompagNOME l’imputato ad un incontro con il COGNOME, ma presso l’abitazione dello stesso, che anche in costanza della sua detenzione, costituiva il punto di riferimento di tutti sodali e dei soggetti vicini al sodalizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Su tali circostanze il ricorso glissa, reiterando pedissequamente le stesse doglianze già avanzate con i motivi di appello, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugNOME.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della
necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849).
Diverse considerazioni devono essere svolte con riferimento alla carenza di motivazione in relazione alla ritenuta irrilevanza del certificato di detenzio dell’NOME, il cui esame la Corte territoriale ha limitato all’epis dell’accompagnamento presso l’abitazione del COGNOME, collocato nel 2014, omettendo di valutare, come chiedeva la difesa, la compatibilità dei periodi di libertà dell’imputato con le date in cui sarebbero avvenuti gli incontri con persona offesa, come descritti da quest’ultima. Osserva, in proposito, il Collegio che il motivo di appello sul punto era generico, atteso che si limitava a rilevar che «il Giudice non ha tenuto in considerazione i certificati detentiv dell’COGNOME NOME (pure prodotti) dai quali emergeva come il COGNOME NOME non avesse potuto incontrare lo stesso in alcune situazioni riferite nelle denunce in quanto l’imputato fosse all’epoca detenuto» (pag. 2), senza meglio specificare a quali incontri facesse riferimento. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici – ipotesi questa che, peraltro nemmeno ricorre nel caso di specie, per aver il motivo reiterato pedissequamente quello di appello – con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 – 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destiNOME alla declaratoria di inammissibilità.
1.2. Anche il secondo ed il terzo motivo risultano aspecifici, non considerando le argomentazioni espresse nel provvedimento impugNOME che ha
valutato credibile il narrato del COGNOME, evidenziando l’irrilevanza della condanna per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e la estrema precisione delle sue dichiarazioni con riferimento alle modalità di approvvigionamento, al tipo ed alla quantità dello stupefacente ceduto, oltre che al corrispettivo versato. Inoltre, ha ritenuto confermata la familiari dell’NOME con il mercato degli stupefacenti dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo hanno concordemente indicato quale referente del RAGIONE_SOCIALE per lo spaccio di cocaina (la stessa sostanza ceduta al COGNOME) sulla piazza di Triggiano, circostanza quest’ultima per la quale la Corte territoriale ha escluso che potesse ritenersi configurabile l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Rispet a tali elementi, la difesa si limita ad affermare apoditticamente che le dichiarazioni accusatorie sarebbero generiche ed aspecifiche, senza indicarne compiutamente le ragioni ed a reiterare la richiesta di derubricazione del reato, senza considerare che la mancata indicazione del principio attivo è stata ritenuta recessiva rispetto al contesto nel quale le cessioni devono essere inquadrate ed al ruolo di rilievo rivestito dall’NOME nel mercato degli stupefacenti. definitiva, il confronto con la trama argomentativa del provvedimento impugNOME è solo apparente, condannando entrambi i motivi alla inammissibilità.
1.3. Del tutto aspecifico è anche il quarto motivo. Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che ha reiteratamente riferito che l’imputato in più occasioni aveva fatto riferimento ai suoi legami co il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – e, in particolare, con il capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME – per intimidir costringerlo a versare le somme di denaro costituenti gli interessi usurari pattuiti; ha, poi, giudicato rilevanti a tal fine anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, COGNOME e COGNOME, che hanno diffusamente riferito circa la vicinanza dell’NOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME. Ebbene, la doglianza si limita negare che il ricorrente abbia speso il nome di NOME COGNOME, ignorando del tutto le dichiarazioni della persona offesa ed a ritenere indimostrata la vicinanza dell’imputato al COGNOME, in considerazione della genericità delle dichiarazioni res da NOME COGNOME e NOME COGNOME, affermata però in modo del tutto apodittico ed immotivato.
Osserva il Collegio che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critic si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto
di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01). Risulta, allora, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, co nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugNOME, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, COGNOME, non nnassinnata).
1.5. Coglie nel segno il quinto motivo nei limiti che seguono.
1.5.1. Invero, quanto alla questione relativa all’aumento di pena effettuato per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non calcolato dal primo giudice, ritiene il Collegio che non vi sia alcuna violazione del divieto reformatio in peius, atteso che l’esclusione della recidiva qualificata determina la riespansione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., comunque riconosciuta in primo grado, anche se il relativo aumento di pena in sentenza era stato escluso in virtù del principio di cui all’art. 63, comma quarto cod. pen. (Sez. 2, n. 7966 del 9/1/2024, COGNOME, Rv. 286001 – 01; Sez. 2, n. 18089 del 12/4/2016, COGNOME, Rv. 266837 – 01).
Come è noto, la norma in discorso disciplina il concorso omogeneo tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, prevedendo in tali casi, in applicazione del principio del cumulo giuridico, che il giudice debba applicare solo la pena prevista per la circostanza più grave, potendo discrezionalmente aumentarla fino al massimo di un terzo per l’altra circostanza.
In altri termini, «nel caso in cui, come nella specie, la più grave del circostanze aggravanti a effetto speciale sia stata esclusa, il meccanismo di contenimento della pena previsto dal quarto comma dell’art. 63 cod. pen. non opera più, in quanto è venuto meno il concorso di circostanze aggravanti che costituisce il presupposto di applicabilità di tale norma, con la conseguenza che la circostanza aggravante meno grave, divenuta ormai l’unico fattore di aggravamento della pena, acquisisce piena rilevanza ed efficacia di circostanza aggravante a effetto speciale, per la quale l’aumento di pena è quindi previsto: a) come obbligatorio (non potendosi, perciò, escludere la rilevanza dell’aggravante); b) in misura superiore a un terzo (e, quindi, senza il limit previsto dal combiNOME disposto degli artt. 63, quarto comma, e 64, primo comma, cod. pen.)» (Sez. 2, n. 7966/2024, cit.).
In conclusione, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, in accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, nel concorso di due aggravanti ad effetto speciale, avendo escluso quella più grave, applichi, per la residua, un aumento sulla pena base per il reato più grave, irrogando un
aumento di pena o un aumento di pena superiore, ancorché per tale circostanza il primo giudice, rispettivamente, non avesse applicato alcun aumento o ne avesse applicato uno inferiore, in quanto in dette ipotesi il meccanismo di contenimento previsto dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., a cagione dell’esclusione dell’aggravante ad effetto speciale, non opera.
1.5.2. La doglianza è, invece, fondata in relazione al calcolo della pena, che risulta affetto da una evidente svista aritmetica, atteso che l’aumento di un anno e due mesi di reclusione ed euro settecento di multa per la continuazione interna sulla pena base di anni sei mesi otto di reclusione ed euro settemila trecento di multa porta ad una pena di anni sette mesi dieci di reclusione ed euro ottomila di multa, non già ad una pena di anni nove mesi nove di reclusione ed euro ottomila di multa.
Vero è che nel calcolo della pena, come effettuato sia in primo grado che in appello, si riscontrano anche altri errori (tra cui l’aumento per la continuazion interna effettuato prima della valutazione delle circostanze aggravanti, ovvero gli aumenti per la continuazione effettuati in violazione dell’art. 81, comma quarto, cod. pen.), che, tuttavia, non hanno determiNOME una pena illegale e che, in assenza di specifica impugnazione, non possono essere emendati.
Viceversa, può essere rettificato, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., l’errore di computo in cui è incorsa la Corte territoriale, per cui la pena p essere così calcolata: pena base per il secondo episodio contestato al capo B), ritenuto dai giudici di merito il più grave, anni sette mesi otto di reclusione euro settemila trecento di multa, aumentata per la continuazione interna alla pena di anni sette mesi dieci di reclusione ed euro ottomila di multa, aumentata nella misura di un mezzo per la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. alla pena di anni undici mesi nove di reclusione ed euro dodicimila di multa, aumentata per la continuazione con il reato d cui al capo A) alla pena di anni tredici mesi nove di reclusione ed euro quattordicimila di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo C) alla pena di anni quattordici mesi nove di reclusione ed euro quindicimila di multa, ridotta per il rito alla pen finale di anni nove mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa.
1.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Invero, in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto discipliNOME dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postul che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predetermiNOME di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordina
rivelando una AVV_NOTAIO propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 2, n 10033 del 7/12/2022, COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, COGNOME, Rv. 266615 – 01). In altri termini, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sè l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto discipliNOME dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896 – 01). Nel caso di specie, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che la difesa non ha fornito elementi da cui desumere che i due episodi di usura, rispetto ai quali si richiede l’applicazione della disciplina del reato continuato, fossero oggetto di un medesimo disegno criminoso, essendoseli l’COGNOME rappresentati unitariamente al momento della loro ideazione, specie se si considera l’occasionalità della vicenda che ha visto coinvolti l’imputato ed il COGNOME, che nemmeno si conoscevano.
2. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato: i giudici di appello, dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed aver riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica, si sono attestati su una pena base prossima al minimo edittale. In proposito, il Collegio intende dare continuità a quell’orientamento che ritiene non necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 2, 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197 – 01), che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01). Orbene, nel caso di specie il reato aggravato di cui al capo B) è stato sanzioNOME con la pena base di anni sette di reclusione, inferiore alla media edittale, che è pari ad anni sette e mesi sei di reclusione (anni due e mesi sei è la metà della differenza tra il minimo ed il massimo edittale previsti per l’estorsione semplice, cui vanno aggiunti cinque anni, che rappresenta il minimo edittale).
Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione agli aumenti effettuati per la continuazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più
autorevole composizione, ha avuto modo di precisare che sul giudice di merito grava l’obbligo di rendere una motivazione specifica e dettagliata in ordine all’aumento effettuato per la continuazione, obbligo che si attenua solo qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferitogli dall’art. 132 cod. pen. In altri termini l’obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorché la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale. Dunque, l’astratto rigore che assiste la decisione del giudice di merito nell’operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, nel senso che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto d rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeci accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sezioni Unite, n. 47127 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01; Sezione 6, n. 44428 del 5/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01). Nel caso di specie, gli aumenti di pena effettuati per la continuazione risultano davvero modesti, tenuto conto del titolo di reato, atteso che sono pari a mesi sei di reclusione ed euro cento di multa per ogni episodio estorsivo, con la conseguenza che la Corte territoriale non era tenuta a rendere una motivazione specifica e dettagliata.
All’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Rettifica nei confronti di COGNOME NOME la sentenza impugnata, nel senso che l’entità della pena deve essere determinata in anni nove e mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso AVV_NOTAIO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2024.