Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14228 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria fatta pervenire dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 7 ottobre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di minaccia aggravata e l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell’erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 612 cod. pen., è inammissibile, in quanto si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque attinenti esclusivamente al merito;
che lo stesso motivo è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugNOME, avendo il giudice di merito ben chiarito le ragioni per le quali si è ritenuta correttamente contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 339 cod. pen., e, di conseguenza, le ragioni che spiegano la procedibilità d’ufficio (si veda pag. 3);
che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’errata applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena inflitta, è fondato, in quanto il giudice di merito ha effettuato un errore di calco applicando la pena base di un mese di reclusione, aumentata a mesi tre per la recidiva e ridotta di un terzo per la scelta del rito, cosicché risulta applicato aumento superiore a quello di due terzi previsto dall’art. 99, comma quarto, cod. pen., determinando una pena finale superiore a quella che si sarebbe dovuta applicare;
che il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; a ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purch sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in
particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 de 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);
che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’errore relativo all’applicazione del trattamento sanzioNOMErio; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena in mesi uno e giorni tre di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 31/01/2024.