Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOME COGNOME il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME di appello di Lecce del 04/05/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO , che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente al calcolo RAGIONE_SOCIALEa pena ed il rigetto del ricorso per il resto;
sentito l’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, in rappresentanza del Comune di RAGIONE_SOCIALE, che ha insistito per il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese;
sentito il difensore AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la COGNOME di appello di Lecce, decidendo sull’appello proposto dall’imputato NOME COGNOME, ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Brindisi in data 30 marzo 2016 con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole dei reati di detenzione, acquisto e porto di armi ed ordigni esplosivi commessi nel 2011 (di cui ai capi nn.1, 2, 3, 4 -in quest’ultimo assorbito di cui al capo n.5 perché contestato in fatto – e 6 RAGIONE_SOCIALEa rubrica) e ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra loro e con quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 dicembre 2012, considerata altresì la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione in aumento rispetto alla pena di anni otto di reclusione, irrogata con la predetta sentenza del Tribunale di Brindisi, oltre al risarcimento dei danni in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite. In particolare, l’imputato è st ritenuto responsabile di avere commesso i reati contestatigli per conto RAGIONE_SOCIALEa associazione mafiosa denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quale referente per la città di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ala di RAGIONE_SOCIALE del predetto sodalizio mafioso.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc:. pen., insiste per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 521 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione; sostiene l’avvenuta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza ed osserva che la contestazione di cui ai capi nn.1, 2, 3 e 4 è in totale contrasto con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.125 e 192 del codice di rito rispetto al mancato rilevamento RAGIONE_SOCIALEa totale inattendibilità dei collaboratori di giustizia che hanno accusato il COGNOME, stante l’assenza di riscontri oggettivi rispetto alle loro dichiarazioni.
2.3. Con il terzo lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 192 del codice di rito ed il relativo viz di motivazione con riferimento ai capi di imputazione nn. 3, 4 e 5 per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova.
2.4. Con il quarto deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.157,161, 99, comma 4, e 648 cod. pen. ed osserva che il delitto di ricettazione era già prescritto al momento RAGIONE_SOCIALEa celebrazione del processo di primo grado poiché il termine prescrizionale doveva farsi decorrere al momento prossimo alla consumazione del delitto presupposto (26 maggio 2007) e che a tale data non poteva configurarsi la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 1,2 e 4 I. 895/67 ed il relativo vizio di motivazione stante l’assenza di prova RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità per il reato sub 1) in ordine alla cessione RAGIONE_SOCIALEe armi contestatagli.
2.6. Con il sesto deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 99, 133, 62-bis e 81 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art.7 d.l. 152/1991. Al riguardo evidenzia che la recidiva specifica non poteva essere contestata senza una precedente dichiarazione in tal senso in una sentenza e che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato di agevolare con le propria condotta il sodalizio criminale; inoltre, il ricorrente osserva che la COGNOME di appello non ha indicato gli aumenti di pena per i singoli reati satellite ed ha negato le circostanze attenuanti generiche limitandosi a richiamare i precedenti penali del COGNOME.
2.7. Con il settimo motivo lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.603 e 197-bis cod. proc. pen. per non avere disposto un nuovo esame dei coimputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che si erano avvalsi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere ai sensi degli artt.210 e 503 del codice di rito.
2.8. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 185 cod. pen., 74, 528 e 541 cod. proc. pen. per carenza di motivazione in merito al riconoscimento del
risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili costituite con particolare riferimento al Comune di RAGIONE_SOCIALE che non era coinvolto in nessun modo nelle attività contestate al COGNOME.
Il difensore del ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva contenente motivi nuovi con cui si articolano le censure già dedotte con il ricorso principale, tra cui quella afferente la sussistenza al momento del tempus commissi delicti RAGIONE_SOCIALEa condizione di recidivo nella forma aggravata ai fini del computo prescrizionale e la circostanza per cui la condizione di recidivo si evincerebbe dal casellario giudiziario per fatti successivi a quello oggetto di contestazione nella sentenza impugnata.
Il procedimento, originariamente fissato per l’udienza RAGIONE_SOCIALE‘Il ottobre 2023, è stato rinviato per legittimo impedimento del difensore.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE, costituito parte civile, ha depositato memoria con le proprie conclusioni ed allegata nota spese.
Alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
In particolare l’impugnazione va accolta limitatamente alla lamentata mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena per i singoli reati satellite (oggetto del sesto motivo) in quanto, effettivamente, la COGNOME territoriale – nel confermare la decisione di primo grado rispetto alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente per i reati di detenzione, acquisto e porto di armi ed ordigni esplosivi commessi nel 2011 e ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra loro e con quelli giudicati con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 dicembre 2012 ha condannato NOME COGNOME alla pena complessiva di anni quattro di reclusione in aumento rispetto alla pena di anni otto di reclusione (irrogata con la predetta sentenza del Tribunale di Brindisi) senza, però, indicare gli aumenti per i singoli reati satellite.
Al riguardo va ricordato che in tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell’ambito quantitativo previsto dalla
legge – pari al triplo RAGIONE_SOCIALEa pena base – dovendo il giudice, nella motivazione, dare conto RAGIONE_SOCIALEe decisioni assunte su ogni aspetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento di pena per i singoli reati satellite. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263716 – 01, COGNOME; Sez. 4, Sentenza n. 28139 del 23/06/2015, Rv. 264101 – 01).
Risulta invece inammissibile, per carenza di un concreto interesse, la censura (contenuta nel sesto motivo) riguardante la recidiva atteso che la COGNOME territoriale ha determinato la pena in continuazione rispetto alla sopra indicata sentenza del Tribunale di Brindisi del 14 dicembre 2012, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa contestata recidiva nel suddetto calcolo.
Quanto alle altre censure (compresi i motivi aggiunti) deve evidenziarsi che con l’impugnazione in sostanza vengono riproposte quelle contenute nell’appello senza, però, che il ricorrente si confronti in modo specifico con il ragionamento logico e giuridico svolto dalla COGNOME territoriale per respingerle.
4.1. Invero, rispetto al primo motivo, la COGNOME di appello d,1 Lecce ha escluso la lamentata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.521 del codice di rito osservando – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – che il primo giudice non aveva affermato che fosse stato NOME COGNOME (genero del COGNOME) a consegnare le armi , ma che invece egli le aveva conservate per conto RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente; pertanto, non vi era stata alcuna contraddizione rispetto all’imputazione sub 4) nella quale era indicato che il COGNOME conservava le armi e che le stesse erano state consegnate dal coimputato NOME COGNOME – per il tramite di altri – a COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.2. Con riferimento al secondo, terzo e quinto motivo / deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa RAGIONE_SOCIALE‘elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie, fatta eccezione per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti di cui all’art.62-bis cod. pen.) e l’intangibilità RAGIONE_SOCIALEa valutazio
nel GLYPH merito GLYPH del GLYPH risultato GLYPH probatorio GLYPH (ex GLYPH multis GLYPH Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dal ricorrente – pur lamentando il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione apparente ed illogica – riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
4.3. In particolare la COGNOME di appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha confermato il giudizio di penale responsabilità del COGNOME escludendo anzitutto il lamentato contrasto tra quanto dichiarato da NOME COGNOME ed altri collaboratori di giustizia (in particolare NOME COGNOME), poiché le armi RAGIONE_SOCIALEe quali aveva parlato il COGNOME non erano le stesse di cui avevano riferito gli altri collaboratori, come dimostrato dalla circostanza obiettiva che esse afferiscono a due diversi capi di imputazione.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa COGNOME per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi RAGIONE_SOCIALEo sviluppo motivazionale espresso nell’atto e RAGIONE_SOCIALEa sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura d’ei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, la COGNOME distrettuale ha evidenziato che le dichiarazioni del COGNOME coincidevano con quelle rese da NOME COGNOME, il quale aveva confermato che il COGNOME era il referente per NOME COGNOME del gruppo mesagnese RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE (con a capo NOME COGNOME) e che il suo compito era quello di procurare le armi al sodalizio. NOME COGNOME, dal canto suo, aveva riferito che l’odierno ricorrente, nell’ottobre 2010, gli aveva consegnato un kalashnikov con due caricatori e cinque bombe a mano che, assieme ad una mitraglietta Skorpion, una pistola calibro TARGA_VEICOLO ed a una calibro 9 parabellum, erano custoditi da NOME COGNOME. Pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME e COGNOME erano coincidenti tra loro avendo ad oggetto le medesime armi sub 2), mentre COGNOME aveva riferito in ordine alle armi di cui al capo 1) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
4.4. E’ stata quindi esclusa, in modo coerente, una contraddizione tra le dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME poiché relative a diverse armi che entrambi avevano ricevuto dall’odierno ricorrente. Dunque il fatto che i collaboratori di giustizia abbiano tutti dichiarato di avere ricevuto, in momenti e luoghi diversi, armi da parte di COGNOME non evidenziava una contraddittorietà, ma al contrario è stato ritenuto – in modo non illogico – idoneo a dimostrare come il ricorrente procurasse armi alla cosca con una certa continuità e fosse dunque stabilmente inserito nel sodalizio, al fine di agevolarne la realizzazione dei fini criminali.
Deve aggiungersi che la COGNOME d’Appello ha evidenziato che GLYPH dalle intercettazioni tra COGNOME e COGNOME si evinceva che le armi erano state dagli stessi rinvenute presso la masseria che loro stessi avevano riscontrato essere nella disponibilità di COGNOME, tanto che COGNOME aveva raccomandato a COGNOME di non rivelare dove erano custodite al fine di evitare ripercussioni e reazioni proprio da parte di COGNOME.
Inoltre, i marescialli RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e NOME hanno deposto che COGNOME, al momento del suo arresto, aveva indicato la masseria in INDIRIZZO come luogo in cui le armi erano state rinvenute e solo, in un secondo momento, spostate in INDIRIZZO e poi in INDIRIZZO, a seguito RAGIONE_SOCIALEa loro cessione in favore di NOME COGNOME.
La COGNOME territoriale, inoltre, ha valutato come irrilevante la circostanza (dedotta dall’odierno ricorrente) secondo cui la masseria in INDIRIZZO dove erano nascoste le armi, sarebbe stata all’epoca dei fatti oggetto di espropriazione essendo stata acquistata da NOME COGNOME e che, quindi, essa
non era nella sua disponibilità. Infatti, è stato accertato che l’acquisto da parte del COGNOME era avvenuto nel settembre 2011, mentre i fatti oggetto di imputazione risalgono al gennaio-febbraio 2011 e perciò quando la masseria era ancora nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, tanto che era stato il genero NOME COGNOME a fare accedere i RAGIONE_SOCIALE all’interno di essa essendo in possesso RAGIONE_SOCIALEe relative chiavi.
4.5. La COGNOME di appello, sempre in modo non manifestamente illogico, ha dato risalto anche alla conversazione intercettata tra COGNOME ed il suocero (odierno ricorrente) in cui il primo ammetteva di avere nascosto le “cose” nell’attesa che si calmassero le acque; inoltre anche il ritrovamento nella masseria, da parte dei RAGIONE_SOCIALE, di attrezzature da supermercato (compatibili con l’attività lavorativa di NOME COGNOME) è stato considerato dato rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova che la masseria fosse nella sua disponibilità all’epoca dei fatti.
4.6. Pertanto, non sussiste il lamentato travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova e GLYPH il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, suggerisce una non consentita lettura alternativa del materiale probatorio, già coerentemente valutato da entrambi i giudici per confermare il giudizio di penale responsabilità rispetto ai reati in contestazione.
Passando all’esame del quarto motivo (riguardante l’aggravante ex art. 7 1.203/91) si rileva che la COGNOME di appello aveva dichiarato inammissibili, per assoluta genericità, le censure relative alla citata aggravante e che, in ogni caso, tutti i collaboratori avevano confermato che il COGNOME procurava armi ed esplosivi alla cosca mafiosa per il raggiungimento degli scopi del sodalizio; rispetto a tale compiuto e logico ragionamento contenuto nella sentenza impugnata il ricorrente non si confronta in modo specifico, sostenendo genericamente che egli avrebbe inteso agevolare i singoli sodali e non già l’associazione mafiosa, senza però tenere conto RAGIONE_SOCIALEe concordi dichiarazioni dei vari propalanti a suo carico.
Manifestamente infondate sono anche le censure riguardanti il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche; come noto, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod.
pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione o RAGIONE_SOCIALE‘esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899).
Orbene, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi (la gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte oggetto del presente procedimento caratterizzate dall’aggravante sopra indicata) e soggettivi (precedenti penali tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso), e al carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettato elemento.
Con riferimento alla mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa istruttoria dibattimentale (settimo motivo di ricorso) da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME territoriale, è opportuno ribadire che ( nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque GLYPH inammissibile GLYPH la GLYPH richiesta GLYPH di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘istruzione dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, ri l ispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3 – , Sentenza n. 47293 del 28/10/2021, Rv. 282633 – 01). La sentenza impugnata, senza incorrere in vizi logici, ha ritenuto di non esaminare nuovamente i coimputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento al luogo in cui le armi erano state rinvenute e custodite, osservando che gli stessi si erano già avvalsi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere e che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.197-bis, comma 4, cod. proc. pen., non potevano essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbero emergere la loro responsabilità. COGNOME di Cassazione – copia non ufficiale
La COGNOME territoriale, inoltre, ha ritenuto comunque sufficienti gli elementi a disposizione per la decisione; anche rispetto a tale profilo il ricorrente non si confronta in modo specifico e non deduce per quali precise ragioni le deposizioni da lui richieste risulterebbero decisive ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Infine, quanto all’ultimo motivo, va ricordato che la legittimazione alla costituzione di parte civile RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale che invoca un danno alla propria immagine è ammissibile anche in riferimento ad un reato commesso da
privati,
GLYPH
purché GLYPH
tale
GLYPH
tipologia
GLYPH
di danno sia
GLYPH
in GLYPH
concreto GLYPH
configurabile
(Sez. 2, Sentenza n. 13244 del 07/03/2014, Rv. 259560 – 01).
Ciò posto,
GLYPH
la COGNOME di appello (facendo proprie le argomentazioni del
Tribunale) ha ritenuto che il Comune di RAGIONE_SOCIALE, quello di NOME COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fossero legittimati a costituirsi parte civile
considerazione del danno all’immagine ed alla loro credibilità istituzionale a causa RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite serbate dal COGNOME; anche rispetto a tale coerente
motivazione il ricorrente omette di confrontarsi in modo specifico così come anche con riferimento alle argomentazioni con le quali è stata liquidata una
provvisionale di trentamila euro in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE in ragione del pregiudizio di carattere patrimoniale (e non) arrecato alla immagine del
medesimo ente.
9.11 ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre va respinto nel resto. Il ricorrente deve, infine, essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del presente grado di giudizio in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitosi parte civile, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.868, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.