Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 233 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 19/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 28126/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Napoli il 23 maggio 2024,ha confermato la responsabilità di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in ordine ai reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e di detenzione e porto di arma da fuoco aggravata e di COGNOME NOME per i soli reati in armi e, per quel che qui rileva, ha ridotto la pena complessivamente inflitta.
Si addebita a COGNOME NOME e COGNOME NOME di avere, in concorso tra loro, tentato di costringere il soggetto chiamato NOME, a versare la somma di 25.000 euro provento del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen., per avere agito con metodo mafioso e allo scopo di agevolare l’associazione camorristica denominata clan RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME risponde invece dei reati di porto e detenzione di arma.
Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i tre imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di ricorso, tutti relativi al trattamento sanzionatorio.
2.1. Mancanza di motivazione con espresso riferimento all’art. 62 bis cod.pen. per la posizione di COGNOME NOME e di COGNOME NOME poichØ con i motivi di gravamela difesa aveva invocato il beneficio per tutti e tre gli imputati.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che le circostanze attenuanti generiche fossero state richieste soltanto per NOME e le ha respinte mentre le
dette circostanze erano state chieste anche per COGNOME NOME e COGNOME NOME, come peraltro riportato nell’elencare i motivi di gravame proposti dalla difesa nella sentenza impugnata.
Appare evidente l’assenza di motivazione in ordine ad un punto specificamente devoluto all’esame della Corte che comporta la nullità della sentenza.
2.2. Violazione dell’art. 133 cod.pen. nei confronti di NOME e NOME NOME e vizio di motivazione poichØ con i motivi di appello la difesa aveva sollevato una censura in ordine alla legittimità della pena inflitta, ma il collegio di appello non ha valutato la questione proposta relativa alla entità della sanzione, pur avendo operato una riduzione della stessa.
In forza delle considerazioni formulate sul trattamento sanzionatorio la difesa ritiene di potere dedurre che il collegio sia partito erroneamente nel calcolo della pena dal minimo edittale previsto per l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell’art. 629 cod. pen. mentre Ł statacontestata e ritenuta un’estorsione aggravata dall’art. 416 bis .1 cod. pen..
Lamenta il difensore che la pena irrogata si avvicina ai massimi edittali, considerati i criteri applicati dalla sentenza di primo grado che aveva determinato la diminuzione per il tentativo nella misura di metà della pena. In sostanza i giudici avrebbero applicato una pena base pari ad anni 9 di reclusione per il reato di estorsione su cui poi Ł stata applicata l’unica aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. , in assenza di adeguata motivazione.
2.3. Violazione dell’art. 416 bis.1 cod.pen. e vizio di motivazione nonchØ violazione dell’art.597 comma 3cod.proc.pen. in riferimento alla illegittimità dell’aumento di pena disposto per l’aggravante, applicato in misura superiore alla metà e in violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto al trattamento sanzionatorio previsto dalla prima sentenza.
Analoga censura viene formulata per NOME COGNOME in quanto la Corte di appello ha determinato l’aumento per l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. in misura superiore alla metà della pena, mentre il Tribunale aveva correttamente disposto l’aumento per l’aggravante nella misura di un terzo.
2.4. Violazione degli artt. 133 e 62 bis cod.pen. e 597 comma 3 codice di rito poichØ la Corte modifica lievemente in meglio il trattamento sanzionatorio ma nei conteggiprovvede a disporre un aumento superiore ad un terzo per l’aggravante mafiosa, apportando un trattamento deteriore rispetto alla sentenza di primo grado. Deduce inoltre la difesa che all’udienza del 9 maggio 2025 l’avvocato rinunciava a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, all’illegittimità della pena e alla revoca della confisca, ma la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi positivi da valorizzare per mitigare il trattamento sanzionatorio, e non ha valutato tra questi l’intervenuta rinunzia ai motivi di merito, così formulando una motivazione illogica, poichØ si pone in contrasto con il tenore dell’art. 133 cod.pen. che consente la valutazione della condotta contemporanea e susseguente al reato.
2.5. Violazione dell’art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione poichØ la difesa aveva censurato l’entità dell’aumento operato per i reati in continuazione in assenza di motivazione e la Corte ha confermato l’aumento, senza motivare in ordine alla congruità della pena applicata, utilizzando al riguardo una mera formula di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono in parte fondati e impongono l’annullamento del trattamento sanzionatorio applicato ai tre ricorrenti, con i limiti che verranno meglio precisati di seguito.
Va premesso che ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato
aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato, applicando l’art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante. (Conf. n. 1611 del 1996, Rv. 205678) (Sez. 1, n. 7557 del 25/02/2021, Ouassafi, Rv. 280500 – 01)
Con riguardo al calcolo della pena nel delitto tentato, la giurisprudenza richiede infatti la preliminare individuazione della cornice edittale applicabile alla (ipotetica) fattispecie consumata, tenendo conto delle circostanze ritenute nella fattispecie concreta (Sez. 4, n. 1611 del 21.6.1996, Raza, Rv. 205678; Sez. 1, n. 41491 del 21.10.2005, COGNOME, Rv. 232412), dovendosi aver riguardo, in termini concettuali, alla pena per il “delitto circostanziato tentato” e non ad un ipotetico “delitto tentato circostanziato”.
Nel caso in esame questo criterio non Ł stato rispettato eanche se non espressamente devoluti con il ricorso vengono implicitamente coinvolti nell’ambito delle specifiche censure dedotte.
Pera ragioni di comodità espositiva si ritiene opportuno esaminare il primo motivo di ricorso unitamente al quarto, che attiene alle attenuanti generiche.
1.1. Il secondo motivo di ricorso che riguarda solo l’imputazione di tentata estorsione a carico di NOME e NOME COGNOME, Ł fondato.
Occorre premettere che il GUP aveva determinato la pena in anni cinque e mesi otto di reclusione ed euro 3000 di multa , precisando di avere operato una riduzione della metà sulla pena base di anni undici e mesi cinque; l’appellante aveva dedotto che la pena era stata determinata in misura superiore al massimo edittale della fattispecie di estorsione semplicee la Corte di appello pur non pronunziandosi sulla questione ha ridotto il trattamento sanzionatorio, individuando nei confronti dei COGNOME la pena da applicare al tentativo di estorsione aggravata, senza specificare l’entità della pena base e della riduzione ex art. 56 cod. pen. ,e l’ha poi aumentata per l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416 bis .1 cod. pen..
In questo modo, non Ł dato comprendere se la pena base per il tentativo di estorsione, stabilita in anni quattro e mesi sei di reclusione, sia frutto di una riduzione ex art. 56 cod. pen. nella misura di un terzo ( e quindi facendo riferimento ad una pena pari ad anni sei e mesi nove di reclusione, di poco superiore al minimo edittale ) o della metà, come sostiene la difesa, in ragione del fatto che tale era l’entità della diminuzione operata dal GUP(e quindi partendo dalla pena base per la fattispecie consumata di nove anni di reclusione, di poco inferiore al massimo edittale)
Se quest’ultima fosse la soluzione corretta, dovrebbe convenirsi con la difesa che la determinazione di una pena in misura prossima al massimo edittale di dieci anni di reclusione impone un piø rigoroso onere motivazionale per esplicitare le ragioni di una scelta sanzionatoria così afflittiva, onere che nel caso in esame non Ł stato adempiuto.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza in relazione al calcolo della pena applicata al tentativo di estorsione aggravata.
1.2 La terza censura con cui si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius poichØ l’aumento applicato per l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. sarebbe stato applicato in misura percentuale superiorea quanto disposto nella sentenza di primo grado, deve ritenersi assorbita nei confronti dei COGNOME in quanto, come già osservato, l’entità dell’aumento per detta aggravante deve parametrarsi alle pena base per il delitto
consumato, su cui poi applicare la riduzione ex art. 56 cod. pen.e detto calcolo pena per il tentativo di estorsione aggravata non Ł stato correttamente effettuato nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza.
La censura Ł fondata nei confronti di COGNOME NOME, per il quale in effetti la Corte ha previsto un aumento per l’aggravante mafiosa apparentemente illegittimo poichØ superiore alla metà della pena base. Va osservato che, a ben vedere, potrebbe trattarsi di un errore materiale, in quanto la Corte di appello non applica nel conteggio alcun aumento per la continuazione con il reato di detenzione, per il quale al contrario il primo giudice aveva stabilito un aumento di mesi sei di reclusione. Ma tale verifica impone una valutazione di merito che esula dal sindacato di questa Corte.
1.3 La prima e la quarta censura attenendo alle circostanze attenuanti generiche possono essere trattate insieme.
Ilprimo motivo di ricorso Ł fondato poichØ, in effetti, la sentenza impugnata afferma che le circostanze attenuanti generiche sono state richieste solo per COGNOME NOME, mentre dalla lettura dei due appelli presentati nell’interesse degli imputati emerge con evidenza che le attenuanti generiche erano state richieste in modo specifico nei confronti di tutti e tre gli imputati.
La risposta succinta offerta dalla Corte, che può ritenersi sufficiente nei confronti di NOME COGNOME,non consente di verificare se in effetti siano stati presi in considerazione gli elementi specifici evidenziati dalla difesa in favore degli imputati NOME e COGNOME. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza in merito alla valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.4 La quarta censura deve ritenersi assorbita nei confronti di COGNOME NOME e NOME, in quanto il giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche dovrà essere effettuato dal collegio di rinvio; risulta manifestamente infondata nei confronti di COGNOME NOME.
Va ribadito in questa sede che il legislatore ha previsto uno strumento specifico e cioŁ il concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per ottenere una diminuzione della pena inflitta in primo grado, previa rinunzia dei motivi di impugnazione, mentre la mera rinunzia ai motivi di appello, cui non faccia seguito un accordo sul trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero, non comporta automaticamente il diritto ad ottenere una riduzione della pena o il riconoscimento delle attenuanti generiche;quando si parla di condotta successiva al reato si fa riferimento ad una condotta di vita e non all’atteggiamento processuale che può essere valorizzato soltanto nella misura in cui costituisce sintomo di resipiscenza e di ravvedimento e non Ł frutto di una strategia processuale adottata dal difensore.
Anche recentemente questa Corte ha ribadito che in tema di circostanze, non Ł valorizzabile, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, l’intervenuta rinuncia a taluni motivi di appello, trattandosi di strategia difensiva, insuscettibile, come tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore. (Sez. 2, n. 32541 del 02/07/2025, Pg, Rv. 288609 – 01)
1.5 Il quinto motivo di ricorso con cui si censural’entità degli aumenti per continuazione Ł assorbito nei confronti di tutti gli imputati, in quanto il rapporto tra la pena base applicata per il reato piø grave e l’aumento in continuazione sarà oggetto di valutazione in sede di rinvio posto che, oltretutto, nei confronti di COGNOME e di NOME COGNOME, l’eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche potrebbe incidere anche sull’entità
degli aumenti sanzionatori per i reati satellite.
In conclusione la sentenza va annullata nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in relazione alla determinazione della pena per il reato di tentata estorsione e nei confronti del solo NOME anche in merito alla valutazione delle attenuanti generiche e all’aumento per i reati satellite; nei confronti di NOME in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. e per la continuazione e alla valutazione delleattenuanti generiche.
Per le ragioni sin qui esaminate si impone l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, in particolare nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in relazione alla determinazione della pena per il reato di tentata estorsione e nei confronti del solo COGNOME NOME anche in merito alla valutazione delle attenuanti generiche e all’aumento per i reati satellite; nei confronti di NOME in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. e per la continuazione e alla valutazione delle attenuanti generiche. Il fascicolo va rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà a rideterminare le pene inflitte nel rispetto dei criteri suindicati.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME