Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte d’appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 dicembre 2023, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del 13 gennaio 2023, con la quale il Tribunale di Salerno ha condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 secondo comma, cod. pen., e 21, comma 1, lettera b), e 30,
comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per avere esercitato l’attività venatoria in area protetta in prossimità del fiume Calore, all’interno della riserva naturale denominata Foce Sele-Tanagro e ricadente nel comune di Serre; nonché in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 secondo comma, cod. pen., e 11 comma 3, lett. d), e 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per avere, senza autorizzazione, introdotto all’interno della zona indicata un fucile semiautomatico, e 13 cartucce., ed un altro fucile semiautomatico, e 25 cartucce (il 18 novembre 2017).
Avverso la sentenza il difensore di fiducia degli imputati ha proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Si lamenta che il giudice dell’appello è incorso nello stesso errore di travisamento della prova del Tribunale, che ha portato a ritenere che i ricorrenti si trovassero ad una distanza dal fiume Calore inferiore al limite minimo di 150 metri, fissato in base alla normativa vigente. Nella specie, la Corte ha errato nell’apprezzare la distanza dei ricorrenti dal fiume, per aver travisato il contributo del consulente tecnico, che, secondo il giudice avrebbe dato atto che gli imputati non si trovavano a 50 m dal fiume, come sostenuto dalle guardie zoofile e dai carabinieri, bensì a 120 m e comunque all’interno dell’area protetta delimitata dalle carte regionali; al riguardo – afferma il difensore – la consulenza non intendeva affermare che gli imputati si trovavano a 120 m dal fiume, ma solo mettere in discussione la lettura operata dagli agenti, evidenziando la fallacia della metodologia adottata, che identificava la posizione degli imputati basandosi su un’unica coordinata, quando invece era necessario accertare le posizioni dei due cacciatori e confrontarle con una posizione interna e/o al limite all’area protetta, in modo da ricavare la distanza reale dal relativo confine. Sotto questo profilo il consulente ha evidenziato l’insufficienza dei mezzi di misurazione utilizzati dagli agenti (un semplice telefono cellulare) nonché la necessità, ai fini di una misurazione effettiva, di individuare almeno due coordinate tra le quali collocare la posizione degli imputati e di individuare il punto della sponda del fiume dal quale misurare tale distanza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Dalla lettura delle conclusioni della consulenza della difesa redatta dall’ing. COGNOME la Corte distrettuale ha logicamente desunto che gli imputati si trovassero ad una distanza di m 120 dalle sponde del fiume, comunque inferiore a quella di m 150, prevista per la riserva naturale in oggetto. La consulenza non
contesta che gli imputati si trovassero a tale distanza, né, dunque, che gli imputati si trovassero all’interno dell’area protetta. Si limita invece a contestare – peraltro sulla base dell’applicazione Google Earth e non di un reale esame dei luoghi – la misurazione operata dagli agenti di P.G. sul posto e nell’immediatezza dei fatti mediante telefono cellulare. Se ne ricava che la motivazione della sentenza è pienamente logica e coerente, in quanto la violazione risulta accertata, indipendentemente dalla critica mossa ai metodi di misurazione adottati dagli agenti, la quale conferma la presenza dei soggetti nell’area protetta anche sulla base della diversa misurazione operata in applicazione di criteri che, a dire del consulente, sarebbero più corretti.
I ricorsi, per tali motivi, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.