Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO generale presso Corte d’appello di Trieste nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Tolmezzo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Tolmezzo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 del Tribunale di Udine
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga convertito in appello con trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente;
lette le conclusioni scritte presentate dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 maggio 2023 il Tribunale di Udine assolveva per insussistenza del fatto e, per quanto di interesse, NOME COGNOME, NOME COGNOME
e Stipo Vuk dal reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 2 e 30, comma1, lett. I e g, legge 11 febbraio 1992, n. 157, loro ascritto al capo a), per aver partecipato, in data 27/09/2020 in Ampezzo-Socchieve, ad una battuta di caccia all’interno della Riserva di Ampezzo, ove la caccia al cervo era consentita solo a partire dal giorno 01/10/2020, avendo abbattuto un esemplare di cervo maschio, capo di fauna selvatica, di cui in quel periodo non era consentito l’abbattimento all’interno di quella Riserva di caccia (COGNOME e COGNOME appartenendo alla Riserva di caccia di Ampezzo).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Trieste deducendo vizio di manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
2.1 Lamenta l’organo dell’accusa l’illogicità della motivazione, posto che il giudice di primo grado, malgrado gli imputati siano stati trovati in possesso di selvaggina, in assetto da cacciatori e con i fucili in spalla, li ha assolti ritenen che gli stessi si siano appropriati della selvaggina già abbattuta da ignoti bracconieri, senza alcun riscontro fattuale in tal senso, posto che gli imputati erano e sono rimasti assenti e che gli stessi «non hanno mai riferito in dibattimento di aver trovato il cervo già ucciso e di essersi limitati a macellarlo sul posto per assicurarsi la carne», versione, questa, che ha fondato la pronuncia assolutoria, nonostante non fosse emersa nel corso del processo. Insiste quindi per l’annullamento della decisione, rappresentando che il contestato reato è configurabile anche a carico di chi detenga e non solo a carico di chi abbatta la selvaggina non cacciabile.
Con conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale ha chiesto convertire il ricorso in appello, essendo state articolate doglianze che attengono al vizio di motivazione.
Con conclusioni scritte il difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, ha chiesto rigettarsi il ricorso, in quanto manifestamente infondato, emergendo dalla motivazione della sentenza che gli imputati si sono sottoposti all’esame; che, in contraddittorio tra le parti, è stato visionato un video filmato con il cellulare dalla persona che ha colto gli imputati nel proprio apprezzamento di terreno con la selvaggina, nel quale gli imputati avrebbero fornito, nell’immediatezza, la loro versione dei fatti; che la persona che li ha fermati non ha udito alcuno sparo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate.
Va prima di tutto disattesa la richiesta di conversione del ricorso in appello, avanzata dal AVV_NOTAIO procuratore generale nelle conclusioni scritte.
2.1 Nella memoria depositata il AVV_NOTAIO procuratore generale rileva che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali e, quindi, su questioni di fatto improponibili nel giudizio di legittimità e, citando Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Rv. 274834, conclude affermando che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto “per saltum” e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
2.2 Sul punto va premesso che, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti, come nel caso di specie, con pena pecuniaria (art. 30, comma1, lett. g, legge 11 febbraio 1992, n. 157) o alternativa (art. 30, comma1, lett. I, legge 11 febbraio 1992, n. 157); unico rimedio consentito, esperibile anche dal procuratore generale presso la corte di appello nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 593-bis cod. proc. pe è quindi il solo ricorso diretto per cassazione, a norma dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen..
2.3 Nel caso di specie, venendo in rilievo una sentenza inappellabile, il ricorso proposto dal procuratore generale non è qualificabile come ricorso per saltum ma come ricorso diretto a norma dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. (proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.) e non trova perciò applicazion la disposizione di cui all’art. 569 cod. proc. pen., richiamata nelle conclusioni della Procura generale, con la conseguenza che la richiesta di conversione in appello va disattesa.
I motivi di doglianza proposti nel ricorso sono manifestamente infondati.
3.2 Giova sul punto premettere che la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G. Rv. 280589-02). Si è anche costantemente affermato che il vizio di travisamento della prova si configura quando il Giudice utilizzi un’informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n.
46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552, secondo cui intanto il vizio può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme).
3.2. Nel caso di specie, la manifesta illogicità che si censura è ancorata alla circostanza che il giudice avrebbe dato credito ad una ricostruzione dei fatti “fantasiosa”, priva di riscontro fattuale, utilizzando un’informazione inesistente, in ragione del fatto che gli imputati, in quanto assenti, non avrebbero mai riferito a dibattimento le circostanze riportate nella decisione (ossia, aver trovato il cervo già ucciso ed essersi limitati a macellarlo sul posto), che hanno poi fondato la decisione assolutoria, e si aggiunge che non può essere considerato un elemento decisivo la circostanza che il teste COGNOME non abbia udito colpi d’arma da fuoco.
3.3 La censura è destituita di fondamento, posto che la sentenza impugnata dà conto dell’esame cui si sono sottoposti i due imputati (si legge a pag. 1 che in data 17 marzo 2023, dopo l’escussione del teste COGNOME, gli imputati COGNOME e COGNOME rendevano il loro esame), delle dichiarazioni rese in sede di esame (riportate a pag 2, laddove si legge: «Gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME sentiti in sede di esame hanno entrambi riferito che quel giorno erano usciti per una battuta di caccia non del cervo, ma di altre specie animali e, mentre stavano rientrando, quando ancora si trovavano nella riserva di Ampezzo, si erano imbattuti in un cervo già morto; posto che loro erano cacciatori, avevano riscontrato che il cervo era stato abbattuto e non era morto per malattie o per cause naturali, per cui avevano deciso di portarselo a casa; lungo il tragitto sono stati fermati dall’RAGIONE_SOCIALE che li ha ripresi ed ha segnalato l’episodio»), della visione (pag. 1) del video (in cui nell’immediatezza le parti riferiscono la loro versione) effettuata nel corso del dibattimento, in contraddittorio tra le parti
La decisione assunta non è dunque fondata su una prova inesistente o travisata, ma su una prova effettivamente assunta, rispetto alla quale, così come rispetto alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME e alla circostanza dello sparo, nessuna censura può muoversi alla decisione impugnata, posto che non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati da giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME e altri, Rv. 238215).
Inammissibile è anche l’ulteriore censura contenuta nel ricorso, laddove si afferma che, essendo stato contestato (anche) il reato di cui all’art. 30, lett. g, legge n. 157 del 1992, la condotta realizzata dagli imputati può essere sussunta in tale ipotesi criminosa, che punisce non solo chi abbatte, ma anche chi “detiene” la selvaggina non cacciabile.
4.1. Sul punto va rilevato che l’art. 30, comma 1, legge 11 febbraio 1992 n. 157, sanziona, alla lett. g, la condotta di chi «…abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento» e, alla lett. I, la condotta di chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge.».
In entrambe le fattispecie di cui all’art. 30, comma 1, lett. g e lett. I, I. n. 1 del 1992, viene contestata la condotta di detenzione che, nella prima ipotesi, ha ad oggetto esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina (non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato l’abbattimento, mentre nella seconda ipotesi, ha ad oggetto fauna selvatica (non limitata solo a quella stanziale alpina, non contemplata nella lettera b) detenuta al fine di porla in commercio, finalità, questa, non prevista nella prima ipotesi di reato.
4.2 Nel caso di specie, pur se formalmente indicati in rubrica le lett. g dell’art. 30, comma 1, I. n. 157 del 1992, la condotta enunciata in imputazi oltre a riferirsi esclusivamente all’abbattimento («…partecipavano insieme ad battuta di caccia. ..avendo abbattuto un capo di fauna selvatica (esemplare Cervo maschio) di cui in quel periodo non era consentito l’abbattimento…»), nessun passaggio fa menzione della finalità della messa in commercio, né di ess vi è traccia nel provvedimento impugnato o in fonti di prova, che la parte ricorre non ha indicato, con ciò escludendosi la sussumibilità della condotta ne fattispecie di cui all’art. 30, comma 1, lett. I, I. n. 157 del 1992.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 17/05/2024.