Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2147 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Vittoria il 10 ottobre 1958;
avverso l’ordinanza del 2 luglio 2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso del 20 aprile 2024, NOME COGNOME proponeva opposizione avverso lo stato passivo formato nella procedura n. 211/2017, introdotta a carico di NOME COGNOME nella parte in cui, nella formazione dello stato passivo, era stato escluso il credito da lui vantato a titolo di trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di lavoro prestato alle dipendenze della società RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione ritenendo che, ferma restando la tempestività della domanda a suo tempo presentata dall’opponente (non
n
ritenuta dal giudice delegato), non fosse stato provato il sottostante rapporto di lavoro alle dipendenze della società e, in ogni caso, la continuità di tale rapporto nel periodo antecedente l’esecuzione del sequestro.
Propone ricorso per cassazione l’opponente articolando due motivi d’impugnazione a mezzo dei quali si deduce violazione dell’art. 58 d. Igs. n. 159 del 2011 e connesso vizio di motivazione.
La difesa sostiene di aver offerto tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e della sua durata: la busta paga relativa al mese di gennaio 2023 nonché i modelli cud 2023 e 2013, con indicazione dei termini del rapporto lavorativo e del trattamento di fine rapporto spettante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza civile di questa Corte, la busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest’ultimo) hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro (ex multis, Cass. civ. n. 17413 del 05/05/2015; n. 10123 del 20/01/2017; n. 17930 del 01/07/2016).
Efficacia che discende non tanto dal disposto degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., (dato che al curatore fallimentare che agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili regolarmente tenute: Cass. civ. n. 14054 del 13/05/2015) o dalla applicazione dell’art. 2735 cod. civ. (atteso che nell’ambito dell’accertamento del passivo il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all’imprenditore fallito), ma mente del combinato disposto dell’art. 39 del d.l. n. 112 del 2008 e degli artt. 1, 2 e 5 della I. n. 4 del 1953 – dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato (un tempo penalmente e ora in via amministrativa) e, come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore.
Ed analoghe considerazioni valgono per il CUD, comune prova documentale, (non vincolante) per il giudice del merito, dell’esistenza di un rapporto lavorativo (Cass. civ., n. 10041 del 20/04/2017 e n. 31173 del 03/12/2018).
Simili principi (dettati per le procedure fallimentari, ma stante la sostanziale sovrapponibilità dei criteri di ammissione dei crediti, applicabili anche al giudizio di verifica descritto negli artt. 57 e ss. d. Igs. n. 159 del 2011) presuppongono, tuttavia, che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo, per cui l’amministratore giudiziario non solo è abilitato a confutare il valore probatorio del medesimo libro a motivo della sua irregolare formazione, ma può anche contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice: Cass. civ. n. 6501 del 02/02/2012; n. 18169 del 05/07/2019, Rv. 654544; n. 17413 del 01/09/2015, Rv. 636263),
Ciò considerato, a sostegno della pretesa azionata, il creditore ha prodotto la busta paga relativa al mese di gennaio 2023 nonché i modelli cud 2023 e 2013, documenti dai quali emerge la prova documentale dell’esistenza del credito vantato dal ricorrente, il relativo titolo (trattamento di fine rapporto, del quale quindi, si presuppone l’esistenza) e la connessa quantificazione. E a fronte di tale prova documentale, sufficiente, per come si è detto, a provare l’esistenza del credito, incombe sull’amministratore giudiziario l’onere di provare il contrario, contestando il contenuto del documento.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così deciso 1’11 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente