Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34200 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Avellino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ricorre, quale terza interessata, per l’annullamento dell’ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Avellino che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino che ha convalidato il sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla PG e disposto sequestro preventivo dell’autocisterna tipo Daf Truck, targata TARGA_VEICOLO, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE srl, nonché di 19.450 litri di prodott petrolifero pari a chilogrammi 16.202 e dei documenti di accompagnamento nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di COGNOME NOME, per il reato di cui all’art. 40 comma 1, d.lgs n. 504/95 in relazione all’art. 49 d d.lgs n. 504 del 1995, 56- 515 cod.pen.
Deposit.a in Cancelleria
Oggi, GLYPH 20 i1L 2025
– Avverso l’ordinanza la terza interessata, legale rappresentante della società proprietaria del veicolo sequestrato, ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza della buona fede del terzo proprietario estraneo al reato. Il Tribunale avrebbe escluso la buona fede della società proprietaria del mezzo, terza estranea al reato, sul rilievo dell’assenza di indicazioni circa l’affidamento del mezzo alla ditta di COGNOME NOME, soggetto autorizzato al trasporto conto terzi di prodotti petroliferi, in un contesto nel quale la miscelazione del prodotto trasportato da COGNOME NOME era da imputare unicamente al medesimo.
2.2. Con il secondo motivo deduce la motivazione apparente in relazione alla esclusione della buona fede desunta dalla errata affermazione, contraria al dato documentale, che il COGNOME fosse dipendente della società istante.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione al sequestro preventivo impeditivo disposto dal G.I.P. in assenza di domanda cautelare del P.M.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va rammentato che al caso di specie debba applicarsi il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in tema di sequestro di cose pertinenti al reato, il terzo che invochi la restituzione RAGIONE_SOCIALE cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, ol alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intes come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene (Sez. 3, n. 16088 del 13/02/2025, COGNOME, Rv. 287998 – 01; Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, COGNOME, Rv. 266482; Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 263772; Sez. 3, n. 46012 del 04/11/2008, COGNOME, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/05/2008, COGNOME, Rv. 240551; Sez. 3, n. 33281 del 24/06/2004, COGNOME, Rv. 229010).
Ciò posto, la ricorrente svolge argomentazioni che, anche in punto di fatto, risultano inidonee ad inficiare il costrutto logico-argomentativo del provvedimento impugnato circa la mancanza di buona fede non confrontandosi con le ragioni della decisione, da cui l’aspecificità dei primi due motivi, mentre il terzo motivo è inammissibile perché non devoluto in sede di riesame cautelare.
L’ordinanza impugnata ha argomentato l’assenza di dimostrazione della buona fede in capo alla ricorrente sul duplice rilievo che la società, terza proprietaria del bene sequestrato (autocisterna) non aveva assolto all’onere e cioè che l’uso illecito della res fosse a lei ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente, essendosi limitata soltanto ad allegare di aver concesso in uso l’autocisterna alla ditta di COGNOME NOME, e che, seppur la visura camerale della COGNOME srl non indicava l’esistenza di addetti, gli agenti operanti nel verbale di sequestro attestavano che il COGNOME era alle dipendenze non già dell’impresa individuale di COGNOME NOME, bensì proprio della società RAGIONE_SOCIALE.
Le ragioni della decisioni resistono alle censure mosse in quanto, sotto un primo profilo, l’onere allegativo è rimasto inadempiuto posto che la ricorrente contrasta la prima argomentazione con l’allegazione di un contratto di comodato d’uso dell’autocisterna privo di data certa e non prodotto nella fase cautelare, e, con riguardo alla seconda affermazione, non allega il verbale di sequestro il cui contenuto sarebbe stata travisato per ritenere il COGNOME dipendente della società ricorrente.
Al mancato confronto con le ragioni della decisione consegue l’inammissibilità per difetto di specificità del primo e secondo motivo di ricorso.
Il terzo motivo risulta inammissibile perché nuovo non avendo la parte devoluto nel riesame cautelare la questione ora dedotta (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752 – 01).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così è deciso, 10/09/2025