Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1238 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Siracusa il 27/05/1982
COGNOME nato a Catania il 18/10/1980
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del TRIB. LIBERTA di Siracusa Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha hiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei .icorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 maggio 2024, il Tribunale del riesame di Si lcusa, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, annullava l’ordinanza c el giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 25 marzo 2024, (disponendo il sequestro preventivo dell’area in atti meglio descritta, in relazione E I reato di cui agli artt. 44, lett. c), 181, D.Igs. 42 del 2004 e 733-bis, cod. pen., a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, i pi edetti, nella qualità di indagati e legali rappresentanti della società RAGIONE_SOCIALE hanno proposto congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di I (ducia, munito di procura speciale, deducendo un unico motivo, di seguito som -nariamente indicato.
2.1. Deducono, con tale comune motivo, il vizio di violazione di le ;ige in relazione agli artt. 321, cod. proc. pen., 733-bis, cod. pen., 6, 10 e 44, TU 181, D.Igs. n. 42 del 2004, 42, commi 2 e 4, cod. pen.
In sintesi, le censure difensive si appuntano sulla mancata valutazion E della insussistenza dell’elemento soggettivo in capo agli indagati che, secondo i del riesame, si ricaverebbe dalla evidente illegittimità della segnalazione ce r ificata di inizio attività rilasciata dal Comune di Pachino. In particolare, nell’orci nanza impugnata si osserva: a) come il mutamento di destinazione d’uso sarebbe sottoposto al preventivo rilascio del permesso di costruire; b) che l’area oggetto iell’intervento ricadrebbe a norma dell’articolo 55 delle norme tecniche di attu3zione nella zona G del piano regolatore del Comune di Pachino ove sussiste un ncolo assoluto di inedificabilità in attesa dell’istituzione della riserva delle zone t (nid c) che il vincolo in esame dovrebbe ritenersi conformativo e non espropria: vo, e dunque non scaduto per decorrenza del termine; d) che la cosiddetta valutazione di incidenza ambientale o RAGIONE_SOCIALE avrebbe necessitato di un parere espressc
Si tratterebbe di motivazioni sovrapponibili alle doglianze poste a «ondamento dell’appello del pubblico ministero, già rigettato dal giudice delle ir dagini preliminari. Richiamata giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 3979 del t018), si osserva come, in seno alle note difensive depositate in occasione dell’E ppello cautelare, sarebbero stati evidenziati più elementi che dimostrerebbero, da un lato, la legittimità delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti e, dal ‘al attesterebbero la buona fede dei committenti dell’opera. In particolare, del ti ele-
menti vengono descritti alle pagine 6 e seguenti del ricorso. Anzitutto, si fe riferimento all’articolo 55 delle richiamate NTA osservandosi come il secondo cap )verso di tale norma integrerebbe un vincolo espropriativo e non conformativo, in n Janto il vincolo di inedificabilità assoluta sarebbe stato subordinato alla costituzion2 della riserva delle zone umide. Il piano regolatore generale del Comune di Pachinc risale al 1988 e, nel quinquennio o decennio successivo, la riserva non sarebbe me i stata istituita, donde la mancata attuazione del vincolo avrebbe determinato la Jecadenza dello stesso e la trasformazione nell’area nella zona cosiddetta biar c:a, richiamandosi a sostegno quanto già affermato dalla giurisprudenza amnninis rativa sul punto. La particolare prescrizione vincolistica imposta dall’ultimo cap )verso dell’articolo 55 richiamato, in quanto sopprime totalmente qualsiasi possit ità di sfruttamento dell’area da parte dei privati proprietari, avrebbe reso il vinco o medesimo sostanzialmente espropriativo e non confornnativo, e dunque orrni i scaduto da tempo. Si osserva come la scadenza del vincolo non sarebbe frutto :li una interpretazione soggettiva del piano regolatore o delle sue norme tecniche eittuative, bensì un dato fornito dal responsabile del settore lavori pubblici ed urba listica del Comune in calce al certificato di destinazione urbanistica dell’immobile rilasciato il 23 novembre 2022 nel quale, richiamandosi la legge regionale Sii: lia n. 38 del 1973, si attesterebbe che i vincoli sarebbero scaduti. In altre paro e, l’omessa approvazione o istituzione della riserva in oggetto nel termine di 12 anni dall’approvazione del piano regolatore generale del Comune di Pachino a) rebbe determinato l’inefficacia del vincolo di inedificabilità assoluta precedentemer te apposto sull’area in esame. Dunque, il Comune di Pachino, in ossequio alla legge regionale ed in applicazione del potere discrezionale allo stesso spettante, a rebbe correttamente legittimato gli indagati ad eseguire un’area di sosta tempori lea a servizio del Lido DUNE nel rispetto delle norme ambientali. Agli atti process uali vi sarebbe la prova del deposito, unitamente alla SCIA, di una relazione tecnt :a e di una di una VINCA a firma di un agronomo e di un geologo oltre che del nu13-osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa r onché il parere favorevole dei tecnici comunali che si erano occupati di istruire la ii -atica edilizia in questione. Secondo la difesa, in particolare, il certificato di destin izio urbanistica ed il parere favorevole avrebbero conferito rilievo scusante all condotta realizzata dagli indagati, i quali sarebbero stati indotti in errore dalla Pi. bblic amministrazione circa la regolarità dell’iter amministrativo finalizzata all’i ittenimento delle necessarie autorizzazioni. Si aggiunge, inoltre, in ricorso che, i i base al testo unico sull’edilizia, opere come quelle in esame sarebbero oggetto di e itività edilizia libera, allegando copia del decreto ministeriale 2 marzo 2018 cont( nente Corte di Cassazione – copia non ufficiale
l’approvazione del glossario con indicazione di un elenco non esaustivo deHe principali opere edilizie realizzabili in regime di attività libera dove, in particol 3 re alla pagina 38, punto 58, vi è descritta proprio l’opera di cui si discute, ossia area di parcheggio provvisorio nel rispetto della orografia dei luoghi e della vege3zione ivi presente”. Sarebbe dunque corretto affermare che le opere realizzE te non avrebbero determinato alcuna trasformazione urbanistica della particella c . ià gravata da vincoli di edificabilità assoluta, essendo invece stata autorizzata lec ittimamente un’attività temporanea e stagionale in ossequio alle prescrizioni indi( ate dai tecnici e ritenute valide ed efficaci dagli enti preposti al controllo del terri:Dri giudici del riesame avrebbero, peraltro, errato laddove hanno affermatc che il nulla-osta rilasciato dalla Sovrintendenza non sembrerebbe affetto da macroscopica illegittimità in quanto detta autorizzazione scaturiva dalle dichiarazion effettuate in seno alla SCIA ed agli allegati nei quali veniva rimarcato il caratte -e stagionale degli interventi da realizzare focalizzando l’attenzione sul manufath di sogni 6 m2 in legno. Si tratterebbe, tuttavia, di un dato non corretto poiché i nullaosta risulta essere stato rilasciato dalla Soprintendenza il 9 gennaio 2023, (;sia in epoca antecedente alla presentazione della SCIA del 6 marzo 2023, poi fav , ,revcdmente esitata il 4 maggio dello stesso anno. Dunque, per ottenere il nul a-osta non sarebbe stato necessario produrre alcuna VINCA ma una sola relazion paesaggistica semplificata che rappresentano fedelmente la natura delle opere che evidenziavano altresì che, in variante alla precedente autorizzazione paesag:jistic:a del 2022, era previsto un solo manufatto di 6 mq. ossia il casotto per il c Astocie anziché l’esecuzione tra le altre, di un punto di ristoro-bar con bagni e doccl., area attrezzata per noleggio di sdraio, ombrelloni giochi bimbi. La presunta e in’ondata volontà degli indagati di focalizzare l’attenzione sul manufatto di soli 6 mq. a -iziché sull’area di sosta, come si legge nell’ordinanza impugnata, si ricaverebbe anche dal contenuto, dal quale sarebbe possibile rilevare ancora una volta l’eviden :e travisamento in cui sarebbe incorso il tribunale, laddove si afferma che la pr 2cletta valutazione avrebbe riguardato la realizzazione di un’area parcheggio detta g liatamente descritta, con la specifica indicazione che la movimentazione della ;abbia sarebbe stata limitata alla sagoma occupata dal manufatto, ossia il casotl o di 6 mq. L’assenza di volontarie omissioni nella descrizione dei lavori da auto’ izzare pertanto confermerebbe la buona fede degli indagati. Infine, si censura l’orci nanza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo al fatto che le opere es ?guite avrebbero determinato una sostanziale movimentazione del terreno, vercsimilmente attraverso mezzi meccanici con cui era stato dapprima sparso ma eriale calcarenitico bianco (e non come dichiarato bianco giallastro), sollevando la quota Corte di Cassazione – copia non ufficiale
del terreno fino a 1 m., mentre la SCIA si limitava a dire che sarebbe stata sollevata la quota di un minimo di 8/10 cm. senza indicare la quota massima che sarebbe stata raggiunta, e poi sarebbe stato livellato il terreno. Richiamato i contenuto della relazione paesaggistica e della VINCA, si sottolinea come l’effettiva sussistenza del fondo sabbioso nonché la presenza di canne infestanti, oltre ad essere attestato dai professionisti incaricati dagli indagati, sarebbe riscontrata del e foto acquisite al fascicolo e, soprattutto, dalla conoscenza dei luoghi da parte c ei funzionari della sovrintendenza che avrebbero rilasciato il nulla-osta. Sarebbe Lingue da escludere l’esecuzione con mezzi meccanici di ingenti movimentazioni ci terra, laddove invece il fondo sabbioso sarebbe stato ricoperto con calcareniti cli colore giallo, come desumibile dalle foto, al fine di rendere il suolo idoneo ad esser fruito dalle auto in sosta. Non vi sarebbe stato inoltre alcun innalzamento del r -reno, ma solo il ricoprimento del fondo sabbioso per circa 8/10 cm e, in ogni ca,o, alla Soprintendenza sarebbe stato correttamente indicato che l’innalzamento di: fondo sabbioso avrebbe avuto uno spessore minimo pari a 8/10 cm. Infine, si Ensura ancora l’ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che i lavori in qui !Alone avrebbero determinato la distruzione dell’habitat 1410 ricoperto da materia e sabbioso e pietrisco, determinando anche l’innalzamento della quota di circa l n. Su tale profilo, si osserva come il primo accertamento sui luoghi compiuto dai :onsulenti tecnici del Pubblico ministero risale al 7 dicembre 2023, ossia in epoca I witaria dalla realizzazione dell’area di sosta, e soprattutto non si conoscerebbero e modalità attraverso cui gli agenti di polizia giudiziaria hanno ricostruito lo sh i:o d luoghi antecedente all’ultimazione dei lavori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati in presenza a seguito di tempestiva richiesta di c soussione orale, autorizzata dal Presidente titolare di questa Sezione, sono com vamente infondati.
Deve, anzitutto, premettersi che, in sede di incidente cautelare i – ale di legittimità, i motivi di impugnazione sono limitati dalla previsione dell’art, 325, cod. proc. pen. al solo vizio di violazione di legge, non essendo quindi possibile dedurre il vizio di motivazione, nemmeno sotto il profilo della contradditto ietà o della manifesta illogicità, rientrandovi dunque il vizio di travisamento prob più volte evocato dalla difesa degli indagati nel ricorso.
Merita, pertanto, di essere ribadito che il ricorso per cassazione cori ro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo
per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali (la rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutt ) mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevo ezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudic ? (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 – 01).
2.1. La lettura dell’ordinanza impugnata esclude, in particolare, che ; versi in una delle ipotesi cui la giurisprudenza ha riconnesso il predetto vizio, at:esa la assoluta linearità argomentativa – salva ovviamente la valutazione dei dett travisamenti probatori da valutare nel giudizio di merito, non essendo cens come detto, in questa sede cautelare reale di legittimità – dell’ordinanza rnpugnata che, dopo aver ricostruito i fatti, ha fondato il proprio giudizio inen!nte la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati sulle emergenze processuali.
Sul punto, i giudici del riesame, dopo aver correttamente ritenu 😮 che l’opera in questione (realizzazione di un’area a parcheggio in area vincolatE paesaggisticannente a servizio di un lido privato la cui gestione è riferibile alla ociet amministrata dagli indagati) necessitasse di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica (Sez. 3, n. 6930 del 27/01/2004, Rv. 227566 – 01; Sez. 3, n. 2:8227 del 08/06/2011, Rv. 250971 – 01), hanno ritenuto evidente l’esistenza del a macroscopicità dell’errore in cui era incorsa la P.A. allorquando aveva espr?sso il 4.05.2023 parere favorevole sul progetto volto alla realizzazione della pr Edetta area di sosta servente al lido balneare, attestando il 9.05.2023 che la corr unicazione, unita alla copia della SCIA completa di tutti gli elaborati presentat in Comune, costituisse “la sussistenza del titolo”. I giudici del riesame, segnata’ – ente, hanno aderito alla richiesta del pubblico ministero che ha ritenuto il vincolo di inedificabilità assoluta come conformativo e non espropriativo, osservandc come l’inedificabilità può conseguire a vincoli di carattere ricognitivo indicati nel pian regolatore generale, nonché a vincoli derivanti da ulteriori disposizioni, conn riconducibili alla tutela del territorio ma indipendenti dagli strumenti urbanis. tici. legge nell’ordinanza come detti vincoli non sarebbero solamente vincoli eter ma sarebbe consentito al piano regolatore stesso di disporne di nuovi a tulp na dei medesimi interessi tutelati. L’incidenza di questi vincoli alla natura del bene e non alla discrezionalità delle scelte amministrative di piano ne determinerebbe il valore conformativo, a tal proposito richiamandosi la sentenza n. 56 del 1968 con cui la Corte costituzionale ha qualificato gli elementi distintivi tra le misure esprop – ative derivanti dall’interesse pubblico che si contrappone ab externo alla proprie :à privata, e l’interesse pubblico per i beni ambientali e similari che fin dall’origin E permea tali beni per le loro caratteristiche oggettive e per la loro localizzazionE in un
complesso cui sono coessenziali le qualità stabilite dalla legge. In questi casi il vincolo di non trasformabilità non comprime quindi il contenuto minimo de l3 proprietà fondiaria e la destinazione di interesse pubblico posta dalla legge o -1 base al provvedimento fondato sulla legge, essendo tale vincolo intrinseco alla F)rma e struttura del bene. Si osserva, peraltro, nel provvedimento impugnato c)rne la questione sull’esatta natura dei vincoli in questione, nel caso di specie, 1r stata ritenuta del tutto fuorviante in quanto gli interventi oggetto di SCIA necessi ..3vano comunque del permesso di costruire, che non soltanto non veniva mai chi( sto né rilasciato, ma il Comune riteneva addirittura utilmente formatosi il titolo al a luce della SCIA e delle relazioni tecniche e dei successivi pareri presentati dall’in iagato Gianni al Comune di Pachino. Si aggiunge inoltre nella ordinanza impugnati] come anche la RAGIONE_SOCIALE avrebbe necessitato di un parere espresso. E’ pur vero c -e il 4 maggio 2023 il Comune di Pachino aveva rilasciato un parere favorevole i 11 e re n te alla SCIA presentata e alla relazione e gli elaborati di progetto allegati che, ;eppur genericamente, si legge nell’ordinanza, potrebbe essere considerato rifer 😮 alla VINCA allegata alla SCIA, ma lo stesso, si osserva nel provvedimento, n )n era supportato da alcuna motivazione inerente proprio alle argomentazioni ir dicate nella VINCA, e quindi non sarebbe dato conoscere l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione.
2.2. Tralasciata – per le ragioni già evidenziate ex ar . 325 cod. pro: pen., la censura difensiva secondo cui sarebbe evidente un travisamento prcl.atorio nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che l’autorizzazione rilasciata dalla E ovrintendenza non sarebbe affetta da macroscopica illegittimità -, vi è connuncr re che il tenore dei lavori di realizzare, come si legge nel provvedimento impugna .o, sarebbe emerso dalle stesse affermazioni testuali in cui si afferma che la struttura in legno prefabbricata sarebbe stata appoggiata sul suolo, che sarebbe si:il:a effettuata una leggera sistemazione del terreno per uniformare il piano, ser: a l’effettuazione di scavi e di interventi progettuali, opere da non realizzarsi su / abitat prioritari e senza interferire con le specie individuate negli allegati alle di .13ttive europee. Nel paragrafo riguardante i materiali di risulta si legge, inoltre, ch2., non prevedendosi i lavori di sbancamento, la movimentazione della sabbia szirebbe stata limitata alla sagoma occupata dal manufatto sopra descritto lasciano alla fauna e alla flora autoctona la maggior parte della superficie interessata Sulla base di tali dati, i giudici del riesame ritengono che, così facendo, gli in mgati avrebbero volutamente ridimensionato la concreta portata dei lavori che s E.ccirgevano a realizzare inducendo la Sovrintendenza ad autorizzarli essendo, a l’altro, emerso, dalle indagini, che le opere seguite avevano determinato una s )stanziale movimentazione di terra, verosimilmente attraverso mezzi meccanic con i
quali era stato dapprima sparso materiale calcarenitico bianco (e non già come invece dichiarato, bianco giallastro per non alterare la coloritura originE ria del fondo), sollevando la quota del terreno fino a 1 m (mentre nella SCIA si lirri’:avario a dire che avrebbero sollevato la quota di minimo 8/10 cm senza indicare !E quota massima che avrebbero raggiunto), e poi avevano livellato il terreno: tali opere, proprio perché avevano determinato la radicale modifica della destinazicne del luogo, non potevano, quindi, per i giudici del riesame, essere ricondotte a quelle di edilizia libera. A ciò si aggiunge che dette opere, come si legge nell’or: inanza impugnata, avevano avuto l’effetto di estirpare tutta la vegetazione ivi prssente e, anche sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, questa attività non el a consentita. I giudici del riesame danno altresì atto di come, a seguito della consulenza tecnica esperita da parte del pubblico ministero, era emerso come nell’ana non era consentito effettuare movimenti di terra e che le trasformazioni dei CE ratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’eq Jilibrio idrogeologico, prescrizione richiamata nella VINCA da loro presentata e ch pertanto, doveva ritenersi ben nota agli indagati. Sul punto, si legge nell’ord nanza impugnata come, proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, i lavori re ilizzati avevano ridotto l’integrità ecologica del Pantano Ponterio per via del re5tringimento dell’area umida. La vegetazione ivi presente era indicativa di un’area umida soggetta stagionalmente anche ad eventuali allagamenti, oltre che alla pr!senz:a di determinate tipologie di uccelli legate alla presenza di zone umide, che a evano determinato l’istituzione delle ZSC e ZPS, osservandosi come l’ambiente dE I Pantano oltre allo specchio d’acqua comprendeva anche le fasce di vegetazic –ie alo igrofila che lo circondavano. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Si osserva, altresì, nel provvedimento impugnato, come la stessa COGNOME, ad avviso dei consulenti, doveva ritenersi generica e imprecisa sotto il profilo tecnico scientifico: a) errata nella misura in cui concludeva nel seri ;3 che gli interventi da realizzare dovevano essere considerati direttamente connel.si alla gestione del sito, mentre quest’ultima non comprendeva le opere di trasi ormazione del territorio, né rientrava tra quelli previsti nel piano di gestione dE I sit b) errata inoltre allorquando concludeva per la presenza di vegetazione se fatica di basso pregio ambientale, mentre invece la vegetazione presente prinm degli interventi realizzati era costituita in gran parte dall’habitat 1410, ossia pascoli inondati mediterranei, come emergeva dalle foto estrapolate da Google ea,th nel mese di gennaio 2023, e più in generale da habitat di interesse comunita – o; c) carente perché non trattava il profilo dell’incidenza della fauna presente sui I sulla base del presupposto che quest’ultima non sarebbe stata interessata lai lavori che ci si accingeva a realizzare.
Ed allora, proseguiva l’ordinanza impugnata, condivisibilmente, i consulenti del Pubblico ministero avevano ritenuto che i lavori realizzati avessero deter ninato la distruzione dell’habitat 1410 che era stato ricoperto da materiale sabl ioso e pietrisco determinando anche un innalzamento della quota del terreno di zirca 1 m. per renderlo non allagabile dal Pantano, e ciò aveva favorito l’insediam mto di una pianta invasiva che, prima degli interventi suddetti, poteva essere pr Esente solo sporadicamente e comunque al di fuori dell’area di interesse, caratte-izzata da vegetazione a giunchi, con conseguente perdita e frammentazione di ,r3bitat per l’avifauna stanziale migratrice legata alle aree umide. D’altra parte, o sserva l’ordinanza impugnata, l’innalzamento della quota del terreno non poteva ri enersi opera di tipo stagionale e, dunque, oggetto di agevole rimessione in pristino, e, conseguentemente, il sostanziale impedimento dell’esondazione del Panta-o era idoneo ad impedire il ricrearsi dell’habitat.
2.4. Proprio alla luce dei predetti elementi i giudici del riesame hanr o ritenuto sussistere gli elementi indiziari relativi ai reati oggetto di contestazio le, t nuto conto, peraltro, che gli indagati non avevano rappresentato in maniera chiara l’esatta tipologia dei lavori che intendevano effettuare così ottenendo anch E l’autorizzazione della Sovrintendenza, aggiungendosi nel provvedimento inni ignato come i lavori in esame non avevano riguardato solo la particella numero 1 , 73, in relazione alla quale erano state chieste le autorizzazioni, ma erano stati estesi anche alle particelle limitrofe. Dunque, sulla base di tali argomentazioni, i ;iudici del riesame hanno espresso il loro convincimento secondo il quale il quadr: soggettivo emergente, lungi dal configurare la buona fede, era maggiormente – : tendente al dolo piuttosto che alla colpa, donde l’illegittimità del provvedimer I:o del giudice delle indagini preliinari.
Al cospetto di tale apparato argonnentativo le doglianze della difE sa dei ricorrenti si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso’ sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svo fa dal giudice dell’appello cautelare, operazione vietata in sede di legittimità, atti – pendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge con :ui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte, criticando la decisione sul risultato valutativo delle emergenze processuali, piuttosto che censurare reali violazioni di legge sostanziali o processuali.
3.1. L’emersione di elementi, quali quelli sopra descritti, tendenti a s:rreggere il fumus dei reati contravvenzionali ipotizzati, del resto, legittimava i Tribunale del riesame ad esercitare il sindacato sugli atti amministrativi rilascie.ti, es-
sendo pacifico in giurisprudenza che qualora emerga una difformità tra la i prmativa urbanistica ed edilizia e l’intervento realizzato, per il quale sia stato ril Isc un titolo abilitativo, il giudice penale è in ogni caso tenuto a verificare inci ienta mente la legittimità di quest’ultimo, senza che ciò comporti la sua eventLi e “disapplicazione’, in quanto tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sé – ovvero prescindendo dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbani stici, e dalle rappresentazioni di progetto alla base della sua emissione – lo sta :uto di legalità dell’opera realizzata (tra le tante: Sez. 3, n. 36366 del 16/06/20: 5, Rv. 265034 – 01).
Devono, di conseguenza, essere considerati come normali e connatur3ii alla proprietà (dunque, vincoli conformativi), quale risulta dal sistema vigente, i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in rei lzio
a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i imiti rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili.
3.3. Nella specie, trattandosi di vincolo richiamato dall’art. 55 della I — A del Comune di Pachino riguardante le zone classificate come “G”, in cui “nelle n Dre di decisioni sulla costituenda riserva di zone umide, il vincolo deve intender; assoluto di modifica del territorio”, era evidente come nessun intervento avrei) :e potuto essere autorizzato, donde, attesa la natura di vincolo conformativo e non espropriativo, lo stesso non poteva dirsi scaduto a seguito della mancata istituzione della “riserva” in considerazione del periodo trascorso dall’adozione d31 PRG (1988), non essendo quindi pertinente la giurisprudenza amministrativa -ichiamata in ricorso che presuppone la natura “espropriativa” del vincolo.
Resta, infine, da esaminare il profilo centrale su cui insiste il r corso, ossia la carenza dell’elemento psicologico del reato, posto che, secondo gl indagati, proprio il comportamento tenuto dall’Amministrazione (certificato di ci .stinazione urbanistica; parere favorevole; nulla-osta paesaggistico della Sopi intendenza), li avrebbe indotti in errore sulla regolarità dell’iter amministrativo · inali zato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
4.1. Sul punto – in disparte il dato emergente dal provvedimento impugnato, ossia che proprio gli indagati, nella rappresentazione dei lavori da es( quire, non avrebbero rappresentato in maniera chiara l’esatta tipologia degli int( rventi che intendevano effettuare (tanto che, si legge nell’ordinanza, la stessa difesa aveva ammesso in udienza che gli indagati, nella loro qualità, avevano int(31zione di acquistare almeno una delle ulteriori particelle attinte dai lavori oltre all p.11a 1473 in relazione alla quale erano state richieste le autorizzazioni, sicché, p3r tale ragione, avevano deciso di estendere i lavori anche in esse ancorché non hssero stati ancora autorizzati, ciò che rende quanto meno ragionevole il dubbin sulla “colposità” della condotta, tanto da far affermare al Tribunale del riesame :i trovarsi di fronte, più che ad una condotta ispirata a buona fede, ad un conn.Dortamento in realtà doloso – deve evidenziarsi che, nell’attuale fase cautelare, il giudice è senza alcun dubbio tenuto ad esaminare la configurabilità del funi,s dei reati ipotizzati considerando anche l’eventuale mancanza dell’elemento psicc logico normativamente richiesto, purché di immediato rilievo (tra le tante: Sez 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521 – 01); v. Corte cost., ord. n. 153 del 2)07).
4.2. Alla stregua della ricostruzione della vicenda operata dai giue i:i del riesame, in particolare, detta “evidenza” non può certo ritenersi sussistere, enuto conto del dato, di per sé dirimente, costituito, da un lato, dalla inesatta r, ippre
(L5
sentazione degli interventi da realizzarsi (al netto dei travisamenti probator riservati alla competente sede di merito, non denunciabili, come detto, nell’inc ,lente cautelare reale di legittimità) e, dall’altro, dalla circostanza, fattuale ed eme .tgente da dati oggettivi, dell’esistenza di vincoli di inedificabilità assoluta che avr( bbero imposto una più ponderata valutazione, non potendo il privato cittadino g ustificare la propria condotta illecita invocando un principio di affidamento alla n aiutazione operata dalla Pubblica Amministrazione, ove emergano elementi come quelli evidenziati dai giudici del riesame nel caso in esame – idonei a ritene -e che detta valutazione sia stata alterata proprio dall’inesatta rappresentazione clE parte degli indagati degli interventi realizzandi.
4.3. In altri termini, se è vero che la buona fede, che esclude rue i reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, ben può essere determinata da un i attore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amminis rativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determini . re nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta :ra le tante: Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Rv. 265424 – 01), è tuttavia altre ttanto indubbio che ove il comportamento dell’autorità amministrativa sia stato ir quadche modo indotto dall’inesatta rappresentazione degli elementi fattuali oper3ta da chi detta buona fede invoca, nessuna efficacia scusante può essere attrib Jita al fatto di essersi il privato conformato a quanto “risposto” dalla Pubblica ar u -niniistrazione, avendo il privato dato causa all’errore volitivo di quest’ultima, c 5 che esclude del tutto la buona fede.
I ricorsi devono essere, dunque, rigettati, con condanna di ciascu – – icorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
suali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p – )ces-
Così deciso, il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il President ?.