Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6219 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6219 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso il decreto del 10/06/2025 del Tribunale di Milano, Sezione autonoma delle misure di prevenzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 10 giugno 2025, il Tribunale di Milano, Sezione autonoma delle misure di prevenzione, rigettava l’opposizione ex art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 avverso il decreto del Giudice delegato del 5 febbraio 2025, che, all’esito dell’udienza di verifica dei crediti ex art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011, aveva escluso dallo stato passivo i crediti dei quali la ricorrente RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto l’ammissione ex art. 58, d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero di crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati con NOME COGNOME, con RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE, oggetto di confisca di prevenzione nella procedura a carico di NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione avverso il predetto decreto il difensore di RAGIONE_SOCIALE, deducendo:
2.1. Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alla legittimazione del terzo creditore ad impugnare il decreto di confisca di primo grado; contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE deduce di non avere impugnato il decreto di confisca di primo grado non essendo legittimata a farlo, stante il richiamo dell’art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011 all’art. 10 del medesimo d.lgs. che conferisce il potere di impugnazione al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello e all’interessato ed al suo
difensore, ritenendo di doversi intendere per ‘interessato’ esclusivamente il proposto e non anche il terzo creditore.
Si deduce l’erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui, confondendo il tema della legittimazione a impugnare con quello dell’interesse a impugnare, ha ritenuto che l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE quale terzo creditore fosse inammissibile, non essendo stato da questo impugnato il decreto di confisca di primo grado.
2.2. Vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alla legittimazione del terzo creditore ad impugnare il decreto di confisca di primo grado. Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione.
La motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria nel punto in cui, da un lato dichiara di aderire all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla posizione del terzo nell’ambito del procedimento di prevenzione, restringe la nozione di interesse a impugnare affermando che il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, dall’altro conclude che RAGIONE_SOCIALE aveva interesse a impugnare il decreto di confisca di primo grado nella parte in cui era stata dichiarata la mancanza di buona fede della ricorrente, la quale in sede di impugnazione avrebbe potuto dedurre elementi a sostegno della ricorrenza della buona fede, senza contestare i presupposti applicativi della misura.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 57 ss. d.lgs. n. 159 del 2011 in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto della diversa finalità del procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale, volto unicamente ad accertare la ricorrenza dei requisiti della confisca, e del procedimento di verifica dei crediti, finalizzato alla valutazione della buona fede del terzo creditore; anticipando la verifica della buona fede alla fase di applicazione della confisca, il Tribunale avrebbe disapplicato di fatto l’intera disciplina dettata dal titolo quarto del d.lgs. n. 159 del 2011.
2.4. Manifesta illogicità e vizio di motivazione in relazione alla strumentalità del credito all’attività illecita ed alla buona fede dell’istituto di credito. Si deduce che il Tribunale non avrebbe congruamente motivato in merito ai requisiti per l’ammissione del credito del terzo al passivo della procedura e, in particolare, sui requisiti della non strumentalità all’attività illecita e della buona fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato e va rigettato.
Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto si fondano su argomenti in larga misura sovrapponibili.
2.1. Va innanzitutto richiamato il condivisibile principio espresso dalla Corte secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell’art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev’essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all’applicazione della confisca e ha diritto di chiedere, in tale giudizio, una pronuncia sul riconoscimento del proprio credito (Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287630 – 01; Sez. 2, n. 25558 del 30/05/2024, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286540 – 01).
Nelle citate sentenze Ł stato chiarito che tale modifica normativa, nel prevedere la partecipazione dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonchØ diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, al giudizio che porta alla (possibile) ablazione dei beni interessati da tali diritti, Ł stata introdotta con l’obiettivo di favorire l’immediato contradditorio
con siffatti soggetti quanto al riconoscimento della opponibilità del credito dagli stessi vantato sin dalla fase della confisca; ciò in particolare, avuto riguardo ai presupposti di cui all’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, per consentire al tribunale di meglio apprezzare i profili della strumentalità del credito e della buona fede del terzo creditore nel medesimo contesto processuale che pone al centro del relativo accertamento giudiziale il profilo della pericolosità sociale del proposto, aspetto intimamente collegato ai detti presupposti di opponibilità.
Ne consegue che la citazione di questi creditori – come avvenuto nel caso in esame – comporta che la richiesta di riconoscimento dei presupposti per la tutela del credito specificatamente, di quanto previsto dall’art. 52, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 – avvenga nel procedimento di prevenzione finalizzato all’applicazione della confisca.
Deve, quindi, considerarsi superato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza precedentemente a detta modifica, secondo il quale i terzi titolari di diritti reali di garanzia potrebbero far valere il proprio credito «solo nella fase esecutiva, nell’udienza dedicata alla verifica dei crediti di cui all’art. 57 d.lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto che l’approfondimento necessario ai fini della verifica della buona fede del terzo di cui all’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, che costituisce uno dei presupposti per dare soddisfazione al suo diritto, comporterebbe un appesantimento del procedimento di prevenzione incompatibile con la necessità di garantire effettività alla misura reale» (così Sez. 2, n. 31988 del 13/05/2016, COGNOME, non mass.).
E’ stato anche chiarito, con argomentazioni condivise dal Collegio, che l’attuale tenore della citata disposizione favorisce tale coinvolgimento processuale, pur senza sanzionarne in termini di nullità l’inosservanza; il terzo titolare delle dette posizioni soggettive non Ł un litisconsorte necessario nel giudizio che porta alla confisca di prevenzione e resta immutata, infatti, la sua possibilità di far valere la propria pretesa nel procedimento di verifica, chiedendo l’ammissione al passivo nelle forme di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011, qualora non abbia ricevuto la citazione ex art 23 d.lgs. cit. o, pur essendo stato citato, non intenda prendere parte al giudizio finalizzato alla confisca (Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.p.a., cit.).
In quanto parti del procedimento di prevenzione finalizzato all’applicazione della confisca, i terzi che vantano diritti reali o personali di godimento o diritti reali di garanzia sui beni in sequestro hanno diritto di chiedere, in tale giudizio, una pronuncia sul riconoscimento del proprio credito e, conseguentemente, hanno il diritto di impugnare in appello la decisione del tribunale, dovendo ritenersi soggetti ‘interessati’ ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, al quale rinvia l’art. 27, comma 2, d.lgs. cit.
2.2. Nel caso in esame, nel giudizio inerente alla confisca, RAGIONE_SOCIALE Ł stata citata da parte del Tribunale, in applicazione dell’attuale disposto del comma 4 dell’art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla legge n. 161 del 2017; era, quindi, legittimata ad impugnare il decreto di confisca ma tale legittimazione non ha, però, alcuna efficacia preclusiva rispetto al diritto di coltivare la propria istanza nel giudizio di verifica dei crediti ex artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011.
Ed invero, correttamente il Tribunale ha esaminato nel merito (pagine da 8 a 14 del decreto impugnato) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei crediti di cui RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’ammissione allo stato passivo.
Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di motivazione in relazione ai presupposti per la tutela del credito di cui all’art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero la non strumentalità del credito all’attività illecita e la buona fede della creditrice, Ł
generico in quanto la ricorrente non si confronta con la compiuta motivazione del Tribunale, reiterando censure motivatamente disattese con il decreto impugnato.
3.1. La Corte ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora venga presentata domanda di ammissione allo stato passivo da parte del terzo creditore, il tribunale Ł tenuto, in ordine logico, a verificare in primis il nesso di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto e, solo all’esito, gli elementi dimostrativi di buona fede addotti dal creditore, anche alla luce dei parametri indicati dal comma 3 dell’art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, dep. 2022, Rv. 283108 – 01).
In base alla consolidata giurisprudenza della Corte, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia del terzo sul bene oggetto di confisca, la condizione della sua buona fede va verificata con riguardo al momento in cui il contratto Ł stato stipulato e può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata: a) l’estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa; b) l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 263282 – 01; Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265930 – 01).
In altri termini, il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e tale indagine deve compiersi, caso per caso, con riferimento alla ragionevolezza dell’affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato gli obblighi derivanti dalla stessa legge ( ex artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.), ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anzichØ affidarsi alla mera apparenza dei fatti (Sez. 6, n 2334 del 15/10/2014, dep. 2015, cit. in motivazione).
Ai fini della prova della buona fede, assume rilievo che l’ente creditizio fornisca la prova che l’erogazione del finanziamento sia avvenuta sulla base di una approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonchØ alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell’operazione negoziale sottostante al finanziamento (Sez. 1, n. 9677 del 07/02/2017, Ag. naz. per l’amministraz. e destinaz. beni sequestrati e confiscati, Rv. 269761 – 01).
3.2. Nella fattispecie, con argomentazioni del tutto congrue e corrispondenti ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha motivato in merito alla carenza dei presupposti per l’ammissione dei crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE allo stato passivo della procedura, ovvero in merito alla strumentalità all’attività illecita e alla mancanza di buona fede e di inconsapevole affidamento della creditrice.
3.3. Quanto al requisito della strumentalità all’attività illecita, Ł stato messo in luce che, tra le modalità adottate da NOME COGNOME per aumentare gli arricchimenti illeciti ed occultarne l’impiego in attività economiche e nell’acquisizione di beni patrimoniali, spiccava proprio il ricorso ai finanziamenti bancari, impiegati strumentalmente sia per la realizzazione di attività illecite (agevolando gli acquisti riconducibili ad intestazioni fittizie ed autoriciclaggio), sia nel reimpiego delle somme che il proposto traeva da attività delittuose. Nel caso in esame, mutui ipotecari e finanziamenti avevano, infatti, costituito uno degli artifici con cui il proposto aveva reinserito nel circuito legale le somme provenienti dai delitti commessi, con l’obiettivo di mettere contemporaneamente il bene al riparo da eventuali provvedimenti ablativi, effettuando acquisti ed investimenti con le somme di provenienza
lecita erogate dalla banca, mentre quelle di provenienza illecita venivano utilizzate per il rimborso delle singole rate; alla luce degli elementi raccolti era emerso, dunque, che questo meccanismo aveva reso strumentali a scopi illeciti i finanziamenti che RAGIONE_SOCIALE s.p.a. aveva erogato tramite l’interposizione di NOME COGNOME ad NOME COGNOME, esercente di fatto della ditta RAGIONE_SOCIALE e dominus effettivo della RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che l’avere strutturato il finanziamento secondo lo schema degli anticipi su fatture, oltre a prospettare concreti rischi di strumentalità all’agevolazione di attività intestate fittiziamente e costitutive di autoriciclaggio ed a consentire l’utilizzo di somme di provenienza illecita, poneva anche il rischio specifico insito nella concessione di anticipi sulla fatturazione di operazioni che potevano essere inesistenti, imponendo quindi all’istituto bancario l’onere di valutare la congruità delle fatture con la struttura operativa, finanziaria e patrimoniale dell’impresa agevolata.
3.4. Quanto al requisito della buona fede, il Tribunale ha compiutamente argomentato che le risultanze istruttorie dimostravano che RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di adottare la diligenza richiesta nel caso concreto, con riferimento a tutti i finanziamenti erogati. Numerose erano le anomalie emerse nelle procedure di erogazione dei finanziamenti, tanto da prospettare anche l’eventualità che la strumentalità fosse addirittura conosciuta da uno degli esponenti dell’istituto bancario che aveva partecipato alla procedura di concessione del credito. In ogni caso, nel procedimento di concessione di crediti erano intervenute delle modalità inappropriate di valutazione del soggetto finanziato, dell’origine effettiva delle risorse di cui disponeva e della sostenibilità dell’operazione finanziaria compiuta.
Il Tribunale ha concluso, quindi, che la buona fede di RAGIONE_SOCIALE era esclusa dall’aver agito senza rispettare le regole di diligenza, prudenza e perizia, trascurando gli obblighi della normativa antiriciclaggio e non osservando le necessarie norme di prudenza attraverso le quali accertarsi del carattere marcatamente sospetto delle movimentazioni finanziarie dei conti correnti riconducibili alla coppia COGNOME e dell’origine verosimilmente illecita delle somme che NOME COGNOME movimentava, anzichØ affidarsi alla loro mera apparenza.
3.5. In conclusione, nel provvedimento impugnato il Tribunale di Milano, con una motivazione del tutto congrua ed esaustiva, ha fatto una corretta applicazione delle norme contenute nell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, escludendo la sussistenza della buona fede sulla base di elementi idonei a dimostrare che l’istituto bancario ricorrente abbia serbato condotte negligenti, in qualche modo strumentali rispetto all’attività criminosa cui il provvedimento di prevenzione si riferiva.
Da quanto sopra e nulla aggiungendo di decisivo quanto evidenziato nella memoria difensiva di replica alle conclusioni del P.G., consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME