Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15904 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15904 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disatteso la domanda di ammissione allo stato passivo di “RAGIONE_SOCIALE” (società i cui beni erano stati sottoposti, in un primo tempo, a sequestro preventivo e, in seguito, a confisca ex artt. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 648-quater cod. pen.), con riferimento al credito dell’importo di euro 177.619,82 (oltre interessi contrattuali, calcolati secondo parametro costituito dal tasso annuale del 3,330%, maturati dal 20/10/2018 al 31/12/2018, sul capitale non rimborsato ammontante a euro 168.251,09, nonché agli interessi maturati e maturandi, calcolati in base al tasso legale, dal 01/01/2019 sino alla vendita degli immobili sottoposti a garanzia reale, sul medesimo capitale non rimborsato, ai sensi dell’art. 2855 cod. civ., relativamente al mutuo fondiario munito di garanzia ipotecaria, rogato il 14/10/2015 e dotato di formula esecutiva il 27/10/2015, che era stato concesso da COGNOME (poi fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE SAN PAOLO) a “RAGIONE_SOCIALE” e che era finalizzato all’acquisto di alcuni immobili ubicati in Milano, alla INDIRIZZO (trattasi di un appartamento sito al piano primo, con annesso un vano di solaio posto al piano quinto e di un locale commerciale posto al piano terra, con annessi locali adibiti a deposito, spogliatoio e servizio, siti al piano primo sottostrada). In data 16/10/2015, venne iscritta ipoteca volontaria accessoria a tale mutuo, sino alla concorrenza di euro 400.000,00, sui cespiti al cui acquisto il finanziamento era volto.
Ai fini del migliore inquadramento delle questioni dedotte, è utile tratteggiare – nei termini che seguono – una breve ricostruzione di carattere storico e oggettivo.
1.1. Con contratto di cessione di crediti pro soluto del 19/04/2022, concluso a norma degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58 d.lgs. 01 settembre 1993, n. 385 (Testo RAGIONE_SOCIALE delle leggi in materia bancaria e creditizia) RAGIONE_SOCIALE ha acquisito un portafoglio di crediti precedentemente vantati da RAGIONE_SOCIALE SAN PAOLO, in tal modo divenendo successore a titolo particolare nei rapporti giuridici dei quali era in precedenza titolare la banca cedente. Di tale cessione è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 58 TUB (d. Igs. 01 settembre 1993, n. 385), mediante inserimento nella G.U. del 19/04/2022; tra i crediti oggetto della cessione pro soluto effettuata a RAGIONE_SOCIALE figura anche quello che, in epoca antecedente, poteva vantare la cedente RAGIONE_SOCIALE SAN PAOLO (per essere
essa succeduta, per incorporazione, alla concedente COGNOME) nei confronti di “NOME di un RAGIONE_SOCIALE“, in dipendenza del sopra menzionato mutuo.
1.2. Con procura del 20/04/2022, RAGIONE_SOCIALE ha conferito a RAGIONE_SOCIALE la gestione dei propri crediti, per cui – spendendo tale potere rappresentativo – quest’ultima ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna l’ammissione del credito ceduto, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011; a seguito del rigetto di tale domanda, RAGIONE_SOCIALE ha proposto l’opposizione oggi impugnata.
1.3. Il rigetto della domanda di ammissione del credito, disposto dal Giudice per le indagini preliminari, si fondava dunque sui seguenti elementi:
– ritenuta strumentalità del credito stesso, rispetto alla commissione del reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (così il provvedimento: “l’operazione avrebbe permesso il parziale finanziamento dell’acquisto dell’immobile, per il quale sarebbero stati utilizzati anche i flussi di conti correnti societari alimentat esclusivamente in concomitanza dell’esecuzione dell’operazione immobiliare, con specifiche movimentazione di accredito e bonifici/giroconti disposti dal socio accomandatario JIN NOME a seguito di pregressi bonifici provenienti dalla Cina sui suoi c/c personali; ciò al fine di consentire la formale spoliazione dei beni intestati agli evasori COGNOME (alias NOME), COGNOME (alias NOME) sottraendo il bene all’azione esecutiva diretta a recuperare il valore dell’imposta evasa nell’ambito della verifica fiscale cui erano stati soggetti e comunque idonee a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura erariale di riscossione coattiva”); – condotta non diligente tenuta dall’istituto di credito, che avrebbe erogato il sopra detto mutuo, funzionale alla cessione di un’attività commerciale, basandosi su un piano finanziario improbabile, in quanto manoscritto e nemmeno firmato.
1.4. Il provvedimento ora avversato, adottato a seguito di opposizione al precedente diniego, ha concentrato la propria analisi sull’aspetto attinente alla sussistenza della strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, ovvero a quella che ne rappresenta il frutto o il reimpiego; strumentalità che per legge resta esclusa, laddove il creditore dimostri di averla ignorata in buona fede, quale condizione atta a rendere il diritto reale di garanzia opponibile nei confronti del provvedimento ablatorio. A fronte delle censure difensive, quindi, l’avversata decisione ha sottolineato la sussistenza di plurimi indici, tra loro perfettamente convergenti, evocativi della natura strumentale sopra detta.
1.4.1. In primo luogo, il negozio di mutuo inerente all’immobile de quo venne deliberato, in data 01/10/2015 ed era conseguente a un contratto preliminare di acquisto stipulato – per sé o per persona da nominare – il 30/09/2015 da “RAGIONE_SOCIALE“, mentre il contratto definitivo di compravendita venne rogato a nome della neocostituita “RAGIONE_SOCIALE“.
OP
1.4.2. Il secondo elemento, valutato alla stregua di una anomalia particolarmente significativa, ad opera del Giudice per le indagini preliminari, è costituito dalla redazione di uno studio di fattibilità estremamente sommario, nonché sottoscritto il 25/08/2015. La società RAGIONE_SOCIALE, inoltre, era attiva nel settore della commercializzazione dei marmi e non risulta mai effettuata alcuna cessione di ramo d’azienda, rispetto all’originaria promittente acquirente (cosa che non sarebbe stata comunque ammissibile, in ragione della mancanza del requisito della coerenza merceologica, fra le due società). Singolare è stato giudicato, poi, il fatto che alcuno dei soggetti che si sono resi garanti del credito operino nel medesimo settore commerciale e imprenditoriale della mutuataria. In sostanza, la concessione del finanziamento sarebbe stata basata su un incongruo documento di fattibilità, che rinviava ad una forma di progettualità priva di agganci, rispetto allo specifico settore merceologico di operatività.
1.5. Non in grado di condurre a difformi lumi sono stati poi ritenuti, nella motivazione del provvedimento avversato, gli ulteriori elementi addotti dall’opponente, rappresentati:
dalla prestazione della garanzia reale della ipoteca sul bene e dall’esistenza di garanzie personali, rilasciate da vari soggetti;
dal fatto che la RJ sia stata alimentata – durante il periodo di ammortamento del mutuo – da due bonifici di un NOME (rispettivamente, il primo dell’importo di euro 135.000,00 ed effettuato a titolo di finanziamento soci; il secondo dell’importo di euro 30.000,00, realizzato tramite giroconto).
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, società esercente l’attività di recupero crediti ex art. 115 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo RAGIONE_SOCIALE delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), deducendo un motivo RAGIONE_SOCIALE, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., determinato da erronea applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011.L’istituto di credito ha operato in maniera ineccepibile, erogando il mutuo in una situazione del tutto priva di rischi. In primo luogo, il valore dell’immobile assoggettato a ipoteca era superiore al doppio, rispetto alla somma erogata per il finanziamento, che era, peraltro, specificamente finalizzato all’acquisto di tale bene; tale acquisto rientrava pienamente nella ragione sociale della mutuataria e quest’ultima, inoltre, si era specificamente impegnata a canalizzare i futuri introiti, derivanti dalla messa a reddito del cespite acquisito, proprio verso il soddisfacimento delle rate del mutuo. Nella peggiore delle ipotesi, pertanto, la banca avrebbe potuto soddisfarsi grazie alla vendita forzosa del bene,
che era di valore ampiamente capiente rispetto al debito. Erano state rilasciate, inoltre, anche delle fideiussioni.
2.1. Nemmeno risultano individuati, nell’impugnato provvedimento, elementi dimostrativi del fatto che vi fossero rischi di strumentalizzazione, a fronte della concessione del mutuo, dovendosi ricordare come la colpa del mutuatario dovrebbe essere rappresentata – nel caso di specie – dall’intento di favorire due soggetti, nella spoliazione di un bene, al fine di sottrarlo all’azione coattiva di recupero. Non è stato chiarito, però, in che modo l’istituto concedente potesse rilevare la sussistenza di un ruolo del genere, in capo al mutuatario, soggetto che – per quanto risultava alla banca stessa – si era limitato a domandare un mutuo, al fine di acquistare un determinato immobile. Il fatto che il contratto definitivo di compravendita sia stato stipulato ad opera di soggetto diverso, rispetto al promissario acquirente, è un fatto ordinariamente ricorrente, nell’ambito delle transazioni immobiliari. La banca, del resto, non avrebbe avuto modo, né ragione, di verificare in quale settore di attività operasse il garante (avendone invece adeguatamente controllato la solvibilità finanziaria), trattandosi di elemento del tutto irrilevante, in punto di presumibile affidabilità della garanzia.
2.2. Né l’istituto avrebbe mai avuto modo di verificare l’origine lecita, o meno, del denaro oggetto dei bonifici effettuati dalla Cina, in favore del soggetto mutuatario. Non si comprende, infine, la ragione per la quale il provvedimento impugnato rimarchi, solo in sede di opposizione, la mancata esecuzione – da parte della banca – degli accertamenti in materia di antiriciclaggio, sul conto corrente intestato a NOME COGNOME.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ad onta del formale richiamo contenuto nel ricorso, all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la doglianza investe la motivazione della decisione impugnata, sul versante dell’accertamento del requisito della buona fede, in capo all’Istituto di credito mutuante, titolare del diritto reale di garanzia sul bene oggetto del suddetto provvedimento ablatorio. Risulta carente, il decreto oggetto di impugnazione, in punto di individuazione dell’impegno informativo che sarebbe stato necessario, oltre che esigibile, da parte dell’istituto bancario.
La difesa di RAGIONE_SOCIALE e, per essa, di RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria di replica, ribadendo integralmente le ragioni poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Sottolinea la difesa come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna – a fronte delle allegazioni difensive
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si sia limitato a generiche ed apodittiche argomentazioni, per giungere a ritenere inesistente la buona fede e l'incolpevole affidamento dell'istituto di credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Previo richiamo alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta in parte narrativa, giova brevemente precisare il seguente inquadramento giuridico, trattandosi di disciplina che – nel corso del tempo – è stata oggetto di ripetute ed incisive modifiche.
2.1. L'art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 9, lett. b) legge 15 luglio 2009, n. 94 e attualmente intitolato «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio» dettava originariamente soltanto la disciplina applicabile ai casi in cui il sequestro preventivo concernesse aziende, società ovvero beni dei quali fosse comunque necessario garantire l'amministrazione, con la sola esclusione di quelli destinati ad affluire nel RAGIONE_SOCIALE, prevedendo che l'autorità giudiziaria dovesse procedere alla nomina di un amministratore giudiziario.
2.2. Il comma 1-bis dell'art. 104-bis è stato aggiunto dall'art. 30, comma 2, lett. b), legge 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017; il comma 1-ter della medesima disposizione codicistica è stato sostituito dall'art. 373, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Anche i successivi commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono stati oggetto di recenti novelle legislative .
2.3. Il comma 1-bis dell'art. 104-bis sopra citato, nella veste assunta all'indomani della recente novella così recita: «Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di c al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro
COGNOME
disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo». E le disposizioni in materia di tutela dei terzi previste dal Codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono quelle previste dal Titolo IV del codice stesso; segnatamente, per quanto rileva in questa sede, dall'art. 52, comma 1, secondo il quale: «1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore a sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:
che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;
nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;
nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso».
2.4. i presupposti che rendono applicabile la tutela del terzo sono costituiti, dunque, dai seguenti fatti, così come alternativamente indicati dall'art. 104-bis, disp. att. c.p.p.: 1) la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nei casi particolari stabiliti dall'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari, altrimenti detta "atipica" o "allargata") o da altre norme che a tale articolo espressamente rimandano (art. 12-ter, d.lgs. n. 74 del 2000; art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973); 2) la confisca, ed il sequestro ad essa finalizzato, sono stati disposti nell'ambito dei procedimenti per i reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; 3) si tratta di confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., oppure di confisca prevista «da altre disposizioni di legge.
2.5. Il titolo IV del Codice antimafia è quindi specificamente finalizzato all'acquisizione di determinati beni, mediante la confisca definitiva "al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi" (così il testo del primo periodo del primo comma dell'art. 45 del Codice antimafia). La tutela delle ragioni dei terzi si sostanzia nell'accordare rilevanza a posizioni soggettive propriamente privatistiche, poste a raffronto con l'interesse pubblico invece sotteso all'esecuzione del provvedimento ablatorio – ai fini del ripristino della condizione di legalità e quindi, in concreto, in vista del recupero alla disponibilità della collettività – di beni che sono connotati
dalla medesima forma di pericolosità sociale, che viene rimproverata al soggetto destinatario dell'espropriazione (cd. pericolosità reale). In altri termini l'ordinamento, a mezzo delle norme inserite nel titolo IV del Codice antimafia, si prende cura degli interessi dei privati – in maniera addirittura prioritaria, rispetto all'interesse pubblico all'apprensione dei beni – apparendo meritevole di tutela, sotto il profilo intrinseco, il valore rappresentato dalla possibilità di riporre uno stabile affidamento, nella stabilità dei rapporti giuridici. Una forma di affidamento che assurge, quindi, immediatamente al rango di interesse pubblico, paritariamente concorrente con quello sotteso al procedimento ablativo. La giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 94 dell'11/02/2015 e n. 26 del 27/02/2019) offre conferma di come il titolo IV del Codice antimafia – frutto dell'innovativa scelta del Legislatore, di estendere la tutela a tutti i creditori del proposto – rappresenti il frutto di un ponderato bilanciamento, operato direttamente dal dettato normativo, tra i due contrapposti interessi (dei creditori da una parte, dello Stato dall'altra). Tale bilanciamento è di per sé idoneo attraverso la "verifica dei crediti" ex art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, che rappresenta il proprium della procedura di accertamento di cui al capo II – ad impedire "manovre collusive" tra un eventuale (apparente) creditore (cd. creditore di comodo) ed il proposto (apparente) debitore.
2.6. Giova poi precisare – con riguardo all'aspetto della verifica di legittimità, inerente alle decisioni rese a norma dell'art. 59, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011 – come l'impugnazione in sede di legittimità, avverso la decisione circa l'opposizione allo stato passivo e alle impugnazioni dei crediti ammessi, nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, possa essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento a tutti i motivi indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, il disposto degli artt. 10 e 27 del medesimo decreto, laddove i vizi deducibili dinanzi alla Corte di cassazione sono circoscritti alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.P.ARAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), Rv. 279627).
2.7. In tema di buona fede, giova anche ricordare come si tratti di requisito postulato – in capo al creditore – con riferimento all'epoca in cui viene costituito il credito, rimanendo sul punto ininfluenti le eventuali circostanze intervenute in seguito, che possano essersi riverberate sul profilo della conoscenza o conoscibilità della strumentalità del credito, rispetto all'attività illecita del destinatario d provvedimento ablatorio, ovvero a quella che ne rappresenti il frutto o il reimpiego (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272978). Sempre in tema di incidenza del requisito della buona fede, pare anche utile
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ricordare il dictum di Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279024, a mente della quale: «In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del terzo creditore, nel caso in cui questi abbia allegato elementi idonei a comprovare, all’atto della erogazione del credito, la propria buona fede, non è sufficiente, ai fini di escludere la stessa, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l’incompletezza dell’istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, ma è necessario che detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all’attività illecita del prevenuto» (in senso conforme, si veda Sez. 3, n. 39201 del 15/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282275 – 01).
Nella concreta fattispecie, la difesa aveva posto a fondamento dell’opposizione al diniego di ammissione allo stato passivo alcuni elementi, che erano stati indicati con estrema precisione e che – in ipotesi difensiva – avrebbero dovuto essere evocativi dello stato di buona fede, sussistente in capo all’istituto mutuatario; trattasi, infatti, di elementi che erano stati specificamente considerati, in vista della possibile adozione della delibera finale di erogazione del mutuo. Si era quindi rappresentato che:
l’istituto – in sede di istruttoria prodromica, rispetto all’apertura del finanziamento – aveva preteso che il mutuatario si munisse di polizza assicurativa, poi effettivamente stipulata con l’impresa assicuratrice RAGIONE_SOCIALE;
lo stesso istituto concedente aveva proceduto – in epoca anteriore, rispetto alla stipula del mutuo – all’effettuazione, avvalendosi di un tecnico di fiducia, di una perizia sull’immobile da acquistare (perizia poi conclusasi con la stima di un valore dell’immobile suddetto pari a euro 400.000,00, quindi ben superiore, rispetto alla somma oggetto di finanziamento);
il 09/10/2015 risulta redatta la relazione notarile preliminare;
il prestito era finalizzato all’acquisto proprio del cespite assoggettato a garanzia reale, potendosi verificare per tabulas (ossia, grazie a visura ipocatastale) come l’acquisto si sia perfezionato contestualmente alla stipula del mutuo, venendo poi trascritto subito prima dell’iscrizione di ipoteca;
la tipologia di acquisto collimava con l’oggetto sociale della società mutuataria, che operava, appunto, nel settore delle transazioni immobiliari;
l’istituto concedente si era fatto rilasciare anche garanzie di tipo personale, essendo state concesse svariate fideiussioni, ad opera di soggetti che apparivano dotati di sicura solvibilità;
la banca aveva ottenuto il vincolo della destinazione, a scomputo dei ratei del piano di ammortamento del prestito garantito, delle somme che sarebbero state
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introitate dalla mutuataria, attraverso la futura locazione dei cespiti oggetto di compravendita;
3.1. Con tali elementi, pur specificamente rappresentati e adeguatamente documentati, il provvedimento impugnato ha sostanzialmente evitato il confronto sostanziale, preferendo adottare una motivazione incentrata sulla esclusiva valorizzazione di elementi eccentrici, rispetto alle argomentazioni difensive. Come sopra già esposto, infatti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna è giunto alla conclusione della insussistenza del requisito della buona fede, fondandosi essenzialmente sulla valorizzazione di due elementi fortemente distonici, rispetto alle specifiche obiezioni difensive; tali elementi possono essere sintetizzati come segue:
diversità soggettiva, fra promittente compratore e definitivo acquirente delle sopra descritte unità immobiliari (una situazione non certo definibile come straordinaria, nella pratica negoziale e della quale, comunque, non è stato adeguatamente chiarito l’effettivo riverbero, in punto di conoscenza – o almeno, di potenziale conoscibilità – della necessaria strumentalità);
inadeguatezza dello studio analitico, sussunto nel piano di fattibilità del progetto imprenditoriale, come prospettato dalla parte mutuataria e addotto a suffragio della domanda di finanziamento (desumendo tale forma di disarmonia, però, da una non meglio chiarita inadeguatezza e carenza, nonché dalla estraneità rispetto all’ambito merceologico dell’acquirente).
3.2. Ma la valutazione circa l’affidabilità del richiedente – quale metro di valutazione, in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede e, correlativamente, quale possibile indice rivelatore della natura incolpevole, dell’affidamento accordato dal terzo titolare di ipoteca – non può prescindere dall’esistenza dei sopra indicati requisiti dedotti dalla difesa (la quale aveva rappresentato, si ripete, come gli immobili avessero un valore economico di gran lunga maggiore, rispetto alla somma ottenuta con il contratto di mutuo; era stato evidenziato, inoltre, il rilascio di garanzie personali). Il provvedimento impugnato avrebbe allora dovuto chiarire, come correttamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, quale ulteriore accertamento istruttorio – e di quale natura – potesse esigersi, da parte dell’istituto concedente.
3.3. È pertanto fondata la doglianza difensiva, che – pur richiamando in enunciazione la sussistenza del vizio censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., concretizzato dall’erronea applicazione della legge penale sostanziale al caso concreto, lamenta in realtà una carenza motivazionale dell’impugnato provvedimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti rimessi, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP presso il Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2024.