Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14016 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 03/07/2024 del Tribunale di Palermo
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, con provvedimento in data 3 luglio 2024, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. 159 del 2011 dalla RAGIONE_SOCIALE S.p.a. n.qRAGIONE_SOCIALE di mandataria di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto emesso il 5-7 febbraio 2024 di formazione dello stato passivo con il quale il giudice delegato ha rigettato la domanda di ammissione del credito nel procedimento relativo alla confisca dei beni disposta nei confronti di NOME COGNOME
La richiesta oggetto dell’attuale procedimento e, quindi, del presente ricorso, si riferisce al mutuo fondiario di euro 200.000,00 erogato il 30 settembre 2008 a favore di NOME COGNOME, moglie del proposto, finalizzata ad acquistare una parte degli immobili in relazione ai quali è stata disposta la confisca.
Il giudice delegato, prima, e il Tribunale, poi, hanno evidenziato che non sussistono i requisiti di cui all’art. 52 d.lgs 159 del 2011 in quanto:
-il mutuo sarebbe stato erogato dopo che la pericolosità del proposto si era già manifestata (a NOME COGNOME nell’anno 2000 era stata applicata una misura di prevenzione personale e lo stesso era stato anche condannato in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.) e, quindi, esisterebbe un nesso di strumentalità tra il finanziamento e l’attività illecita o quelle che costituiscono il frutto o il reimpiego;
-l’istruttoria sarebbe stata incompleta e superficiale e questo escluderebbe l’ulteriore requisito costituito dalla buona fede e dell’incolpevole affidamento.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1 lett. b), d.lgs. 159 del 2011. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale quanto alla strumentalità del credito sarebbe errata in quanto non si fonderebbe su di un’analitica ricostruzione delle vicende relative all’erogazione del credito e non terrebbe nel dovuto e dirimente conto che questo è stato disposto a favore della moglie e non del proposto e non sussisterebbe alcuna prova positiva dalla quale desumere che l’istituto di credito avesse conoscenza che il finanziamento avrebbe potuto avvantaggiare NOME COGNOME
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 52, comma 1 lett. b) d.lgs. 159 del 2011 quanto alla ritenuta insussistenza della buona fede del creditore. Nel secondo motivo la difesa rileva che le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, fondate esclusivamente sulla presunzione che l’istruttoria è stata “scarna”, sarebbero errate e carenti. Dagli elementi acquisiti, infatti, emerge che l’istruttoria è stata comunque ordinaria per cui nessuna censura potrebbe essere rilevata sul punto, ciò soprattutto tenendo conto che il richiedente era la moglie e non il proposto e, anche, che le valutazioni in ordine al merito creditizio dell’operazione non coincidono con la consapevolezza o meno di eventuali collegamenti con le attività illecite del prevenuto.
3.3. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità della documentazione fornita dalla difesa in merito alla rilevanza della stessa circa il requisito della buona fede del creditore. Nel terzo motivo la società ricorrente rileva che il Tribunale non avrebbe considerato che il credito era stato garantito da terzi datori di ipoteca e che tale elemento, anche considerati i redditi complessivi della sig.ra COGNOME rendeva del tutto irrilevante o comunque privo di interesse ogni ulteriore approfondimento in merito alla posizione del marito della richiedente, la cui ricostruzione patrimoniale, d’altro canto, è stata
effettuata solo con una perizia disposta undici anni dopo la concessione del credito.
In data 2 gennaio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta strumentalità del credito e alla insussistenza della buona fede del creditore.
Le doglianze quanto al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta strumentalità del credito e circa la carenza di buona fede del creditore sono fondate nei termini che seguono.
2.1. In premessa si deve ribadire che il ricorso nella materia regolata dall’art. 59 d.lgs. 159 del 2011 può essere proposto anche per il vizio di motivazione, così Sez. 2, n. 39208 del 28/9/2024, Do RAGIONE_SOCIALE.p.A., n.m. e Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106 – 01 per le quali: «in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge».
2.2. Il d.lgs. n. 159 del 2011 ha introdotto il principio per cui la confisca non pregiudica i diritti di credito, anche meramente chirografari, che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, estendendo la tutela che prima era riconosciuta dalla giurisprudenza ai soli titolari di diritti reali di garanzia.
In particolare, l’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, per quanto di interesse, tra i presupposti per ottenere il riconoscimento del credito, alla lett. b), indica che il credito non deve essere strumentale all’attività illecita ovvero, qualora sussista tale presupposto, che il creditore abbia ignorato tale nesso in buona fede.
In questa prospettiva strumentalità del credito e buona fede del creditore istante assumono dunque una evidente centralità nel giudizio di verifica della
possibilità che il creditore, così come il titolare di diritti reali di garanzia, abbia opporsi alla confisca del diritto da questo vantato.
I due temi di giudizio, benché autonomi, sono all’evidenza strettamente interconnessi in quanto le connotazioni e le evidenze del primo, che è comunque il presupposto da cui prendere le mosse, finiscono anche per rifluire sulla valutazione in ordine alla condizione soggettiva del creditore, che è logicamente eventuale e successiva (sul punto da ultimo ancora Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis, s.p.a., cit. e la specifica giurisprudenza in questa citata quanto alle coordinate di diritto di riferimento sul punto Sez. 6, n. 12510 del 02/02/2022, Vieni, Rv. 283108 – 01; Sez. 6, n. 14647 del 14/3/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 12210 del 25/01/23, Banca Sella, n.m.; Sez. 1, n. 49732 del 18/11/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 28034 dell’8/06/2021, Greco, n.m).
2.3. Malgrado tale inevitabile interconnessione i due profili vanno comunque tenuti distinti.
La strumentalità, come evidenziato, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore.
Il nesso che corre tra le ragioni dell’applicazione della confisca e la finalizzazione del credito all’attività illecita, infatti, non va rite aprioristicamente e deve essere, piuttosto, oggetto di un preciso e pregiudiziale accertamento da parte del giudice di merito, che è dunque tenuto a motivare muovendo dal ruolo e dalle condotte illecite del soggetto in danno del quale è stata eseguita la confisca.
Ciò anche evidenziando, in caso di confisca che ha coinvolto imprese, individuali o collettive, il collegamento che lega tale soggetto all’ente debitore nonché fornendo una puntuale ricostruzione della vicenda negoziale così da poter segnalare in termini puntuali gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta strumentalità tra il credito o il diritto reale di garanzia e l’att illecita.
Una volta che risulti accertata la strumentalità -requisito in assenza del quale, giova ribadirlo, l’art. 52 del d.lgs. 159 del 2011 esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro- il creditore, per far val il proprio diritto, ha l’onere di allegare elementi idonei a dimostrare la propria ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità.
L’adempimento della parte a tale onere impone al giudice di merito di motivare sul punto tenendo espressamente conto delle peculiarità del rapporto negoziale e, quindi, delle diverse dinamiche in fatto sottese alla situazione di volta in volta apprezzata e il ragionamento giustificativo può modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici, laddove fossero già presenti al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con
snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, in termini se non di contestualità, comunque di contiguità temporale, gli elementi in fatto sintomatici dell’attività illecita del soggetto attinto dalla confisca, da raccordar all’operazione negoziale fonte del credito oggetto di richiesta di insinuazione.
Altrettanto incontrovertibilmente, tuttavia, l’operatività di siffatt presunzioni non esonera dall’onere motivazionale sul punto, occorrendo dare sempre conto quantomeno del potenziale collegamento tra le ragioni dell’applicazione della confisca e la finalizzazione del credito in contestazione, muovendo, per forza di cose, dal ruolo e dalle cointeressenze del soggetto attinto dalla misura reale (nei medesimi termini sempre Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis, s.p.a., cit.).
Anche in ordine alla buona fede, infatti, ferma la possibile incidenza logica tra il giudizio sul requisito soggettivo e quello in ordine alla strumentalità del credito o del diritto reale di garanzia, la motivazione deve essere adeguata e deve, pur con le facilitazioni logiche se del caso ricavate dalla singola vicenda, far emergere il percorso giustificativo seguito dal provvedimento, altrimenti reso in violazione di legge per l’assenza di motivazione su uno snodo decisorio di imprescindibile rilievo (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Banca Ifis, s.p.a., cit.).
2.4. Nel caso di specie il Tribunale non si è attenuto alle coordinate ermeneutiche indicate.
La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, al di là di una pur generica indicazione in ordine alla strumentalità del credito, risulta carente in ordine alla conoscibilità della stessa e della pericolosità del proposto e circa la sussistenza della buona fede del creditore.
La conclusione sul punto si fonda sull’affermazione per cui le allegazioni della difesa in merito all’adeguatezza del reddito della signora COGNOME “appaiono contraddette proprio dai dati ricavabile dalla scarna istruttoria condotta”.
La motivazione così resa è apodittica.
Ai fine di verificare la sussistenza o meno della buona fede del creditore e il suo inconsapevole affidamento, infatti, il giudice è tenuto a dare puntuale conto di avere valutato in concreto tutti gli elementi emersi e, facendo specifico riferimento ai documenti e alle evidenze presenti in atti, deve evidenziare in motivazione quali sono le ragioni sulle quali si fonda il giudizio in termini di negligenza -da formularsi tenuto conto delle procedure bancarie previste per l’erogazione del finanziamento e della peculiarità dell’operazione negoziale- in cui sarebbe incorso il creditore nello svolgimento dei controlli relativi all’affidabilit commerciale del debitore.
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Ciò non risulta essere avvenuto nel caso di specie in cui in ffetti
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il giudid./e non si è confrontato con gli elementi presenti in atti quali, ad esempio, il
che siano intervenuti tre terzi datori di ipoteca a garanzia del credito p totale di 300.000 euro (cfr. pag. 9 del ricorso) e il fatto che il debitore no
proposto ma la moglie, nei confronti della quale non vi era alcuna evidenza prima vista negativa e, quindi, non ha dato adeguato e coerente conto di qua
sono gli elementi sui quali si fondano il ragionamento e la conclusione cui pervenuto.
2.5. Per le ragioni esposte il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di Palermo, conformandosi ai princip
indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Palermo.
Così deciso il 16 gennaio 2025
Il ConsigIA . estensi
Il Presidente