Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del Tribunale di Bologna in data 4/4/2024 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnate decreto il Tribunale di Bologna, Sezione Misure di prevenzione, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 30769 del 30/5/2023 della Sesta Sezione Penale, rigettava l’opposizione ex art. 59 d.lgs n.159/2011 proposta da RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credit di RAGIONE_SOCIALE di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’esclusione dal passivo della società RAGIONE_SOCIALE (sottoposta a confisca di prevenzione nel procedimento a carico del proposto
NOME COGNOME) del credito vantato da Carim e consistente nel saldo del mutuo ipotecario erogato RAGIONE_SOCIALE società oggetto di ablazione.
2.Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore e procuratore speciale di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 premessa la legittimazione al ricorso di RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice speciale di RAGIONE_SOCIALE, in forza di procura notarile del 12/7/2019, originaria istante della domanda d ammissione del credito,
la violazione dell’art. 52 D.Lgs n. 159/2011 in ordine al mancato riconoscimento della buona fede in capo all’originario creditore. Il difensore sostiene che il giudice di rinv applicato erroneamente le categorie della strumentalità del credito e della buona fede in quanto il ruolo di dominus del proposto NOME COGNOME dell’azienda vinicola attiene al profilo, incontestato, della strumentalità ma è circostanza che non si presta a forn ragione della conoscibilità di tale dato al momento dell’erogazione del credito e del conseguente possibilità di svolgere accertamenti in sede precontrattuale sul proposto stesso.
Quanto RAGIONE_SOCIALE affermata inadeguatezza della documentazione offerta dall’opponente per dimostrare l’assolvimento degli oneri di diligenza in fase precontrattuale, il Tribunale erroneamente qualificato come mero elenco fornitori l’estratto del bilancio d’esercizio 31/12/2006 dell’RAGIONE_SOCIALE, attestante il volume d’affari della società c registrava un utile superiore a 25 milioni di euro, incongruamente ritenuto irrilevante quanto privo di elementi concernenti la capacità di sostentamento del debito. Inoltre, Tribunale, con riguardo agli immobili concessi in garanzia e stimati in euro 10.400.000,00, ha svolto osservazioni intese a screditare la perizia estimativa senza elementi di supporto tecnico e senza considerare che il valore assegnato ai cespiti dRAGIONE_SOCIALE perizia svolta nella procedur esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Ravenna (euro 2.140.000,00) era condizionato dRAGIONE_SOCIALE crisi dei mutui subprime del 2008, che determinò un crollo delle valutazioni degli immobili.
Aggiunge il difensore con riguardo alle ingenti disponibilità economiche che il COGNOME aveva in deposito presso un istituto bancario di S. Marino, interamente partecipato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Risparmio di RAGIONE_SOCIALE, e in parte rimpatriate con lo scudo fiscale, che le operazioni di rie avvennero tra novembre 2009 e marzo 2010 mentre il mutuo erogato RAGIONE_SOCIALE società confiscata risaliva all’anno 2007. Conclude, pertanto, che il provvedimento impugnato ha effettuato un’errata valutazione del profilo concernente la buona fede della società creditrice senz considerare che l’estraneità del proposto al rapporto creditizio non consentiva all’istit erogante il mutuo di avvedersi della strumentalità del credito rispetto alle attività illeci Mela nd ri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Incontestata la strumentalità del credito oggetto di richiesta di insinuazione rispetto ragioni di pericolosità del proposto, la pronunzia rescindente perveniva all’annullamento de decreto impugnato da RAGIONE_SOCIALE, reiettivo dell’opposizione promossa ex art. 59 d.lg 159 del 2011, segnalando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ” la verifica demandata al giudice della prevenzione non può che attenere ai rapporti sottesi e alle cautele prestate in occasione della operazione negoziale che ha dato luogo al credito ceduto, non a quelle correlate RAGIONE_SOCIALE cessione e ai contegni tenuti dal cessionario nell’acquisire la rel posizione creditoria”.
1.1 Il decreto impugnato ha ritenuto di escludere la buona fede dell’istituto in quant COGNOME risultava palesemente cointeressato nelle società coinvolte nel finanziamento; in particolare risultava socio dell’RAGIONE_SOCIALE, solo formalmente amministrat dall’anziano padre (di anni 87 all’epoca di erogazione del mutuo) e amministratore di dirit della società datrice d’ipoteca a garanzia mentre la banca erogante aveva svolto un’istruttori del tutto carente, avuto riguardo all’ingente importo del mutuo erogato, trascurando ogn approfondimento sull’affidabilità di persone fisiche e società interessate all’operazi finanziaria e sulla esatta consistenza delle garanzie patrimoniali. Il Tribunale ha, alt richiamato la circostanza relativa all’accertata disponibilità da parte del COGNOME presso istituto bancario di S. Marino, interamente partecipato dRAGIONE_SOCIALE banca creditrice, nell’ temporale d’interesse, della somma di 23 milioni di euro, sproporzionata rispetto all condizioni reddituali del proposto e in parte rimpatriata negli anni 2009/2010 utilizzando Carim quale banca d’appoggio, informazione attendibilmente fruibile nell’ipotesi di attivazio dei necessari accertamenti istruttori RAGIONE_SOCIALE luce del qualificato rapporto esistente tra gli di credito interessati.
Va preliminarmente rilevato che in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo st passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutt i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli a 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili RAGIONE_SOCIALE sola violazione di legge (Sez. 6, n del 11/11/2022, dep. 2023, Rv. 284106 – 01). Tanto premesso, osserva la Corte che risulta insussistente la denunziata violazione di legge nella valutazione della buona fede della banca creditrice, risolvendosi le doglianze difensive nella non consentita sollecitazione RAGIONE_SOCIALE rile del compendio valorizzato dai giudici della prevenzione ed interpretato in perfetta coerenza con i principi enunziati dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, secondo cui -ai fini dell’ammi
del credito garantito da ipoteca iscritta, anteriormente al sequestro, su un bene sottoposto a confisca- una volta dimostrato il nesso di strumentalità del credito rispetto all’attività i del prevenuto, è necessario che il creditore dia prova della propria buona fede, dimostrando, con riferimento al momento della stipula del contratto, l’estraneità a qualsiasi collusione compartecipazione all’attività criminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, Rv. 270028 – 01), evenienza quest’ultima da escludere allorchè il creditore bancario non abbia dato prova della trasparenza delle operazioni, della loro rispondenza RAGIONE_SOCIALE normativa antiriciclaggio e dell’assenza di elementi ta da far insorgere il ragionevole convincimento relativo all’inerenza delle stesse ad attiv illecite, ovvero abbia trascurato negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle polit di prestito e di controllo dei relativi rischi (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Rv. 2659 01).
2.1 La valutazione circa l’onere di diligenza, infatti, così come precisato dal terzo comma dell’art. 52, D. Lgs 159, impone al giudice di tenere conto “delle condizioni delle parti, rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, con riferimento al ramo di attività, RAGIONE_SOCIALE sussistenza di particolari obblighi di diligenza nell precontrattuale nonchè, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi”.
Come costantemente rimarcato dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e tale indagine deve compiersi, caso per caso, con riferimento RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza dell’affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato gli obblighi derivanti dRAGIONE_SOCIALE stessa legge (ex artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375 1393, 1396 e 1429 c.c.), ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi RAGIONE_SOCIALE mera apparenza dei fat sicchè “sotto questo profilo non può dirsi realizzata in buona fede un’operazione bancaria certamente vantaggiosa e garantita per l’RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo economico (oltre che resa esito alle procedure a tal fine previste), ma effettuata nella consapevolezza della evident opacità del contraente e, in definitiva, dell’alto rischio di collisione del privato interess banca con il prevalente interesse pubblico RAGIONE_SOCIALE prevenzione criminale e mafiosa, specie in relazione RAGIONE_SOCIALE manifesta eccessività dell’importo finanziato rispetto all’entità della reddituale del beneficiario, ovvero RAGIONE_SOCIALE definizione dell’operazione entro contesti local territoriali di non rilevanti dimensioni, o, infine, al profilo di soggetti da tempo in rapp l’RAGIONE_SOCIALE bancario” ( Sez. 6, n. 50018/2015 cit.; nello stesso senso Sez. 6, n. 30153 d 18/05/2023, Banca Ifis SpA Rv. 285079 – 01, pronunzia relativa al medesimo procedimento di accertamento dei crediti).
2.2 Non pare pertanto censurabile l’apprezzamento del Tribunale, atteso l’elevato standard di diligenza richiesto agli operatori bancari nella concessione dei credito e l specifiche competenze degli stessi nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di talché le rilevate lacune ed irregolarità nell’istruzione della pratica di mutuo e i dati di con relativi al proposto e alle società a lui riferibili sono stati legittimamente ritenuti in idonei ad escludere uno stato di ignoranza incolpevole in capo RAGIONE_SOCIALE banca creditrice.
RAGIONE_SOCIALE luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili n determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente