Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35008 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 21/02/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 20 novembre 2024, emesso all ‘ esito del giudizio di verifica dei crediti ex artt. 57 e ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nell ‘ ambito del procedimento n. 64/2019 RMSP con cui era stato disposto il sequestro di prevenzione (seguito da confisca) di alcuni immobili riferibili a NOME COGNOME, il Giudice delegato del Tribunale di Bologna – Sezione Misure di prevenzione, rigettò la domanda di ammissione al passivo proposta ai sensi dell ‘ art. 58, d.lgs. n. 159 del 2011, in via privilegiata ipotecaria, dalla RAGIONE_SOCIALE , quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE , relativamente al credito di 1.012.829,85 euro, a titolo di importo residuo dovuto in virtù dei mutui di credito fondiario provenienti da 3 contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana s.p.a. prima che ad essa subentrasse, in forza di atto di fusione per incorporazione in data 16 settembre 2008, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. (il n. NUMERO_DOCUMENTO, erogato in data 24 novembre 2005 a favore della RAGIONE_SOCIALE , poi oggetto di accollo non liberatorio da parte della società RAGIONE_SOCIALE in data 5 marzo 2008; il n. NUMERO_DOCUMENTO del 5 marzo 2008 per 350.000 euro a favore della società RAGIONE_SOCIALE ; il n. NUMERO_DOCUMENTO, erogato per 300.000 euro, sempre il 5 marzo 2008 a favore della medesima società).
Con decreto in data 21 febbraio 2025, il Tribunale di Bologna – Sezione misure di prevenzione ha respinto l ‘ opposizione presentata, ai sensi dell ‘ art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, dalla RAGIONE_SOCIALE , quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE , avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione al passivo. Il RAGIONE_SOCIALE felsineo ha confermato il primo provvedimento ritenendo, in primis , che già dal 2003 NOME COGNOME fosse collegato a un sodalizio ‘ RAGIONE_SOCIALE e che egli utilizzasse le sue società in operazioni di riciclaggio e di reimpiego di capitali, come avvenuto nell’ambito del cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. E dal momento che, nel periodo della sua ritenuta pericolosità sociale, erano stati erogati i mutui fondiari garantiti da ipoteca utilizzati per l’acquisto degli immobili oggetto di confisca, il decreto ha ritenuto che le facilitazioni bancarie ottenute dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avessero agevolato l’attività illecita compiuta da NOME COGNOME nell’interesse delle cosche. Inoltre, il decreto impugnato ha ritenuto che in capo alle società creditrici non ricorresse il requisito della buona fede in quanto: dal 2006 in poi diverse sentenze, riprese dalla stampa, avevano accertato il radicamento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in Emilia e il contributo di NOME COGNOME, soggetto esecutato, nella realizzazione di «imponenti agglomerati costruttivi» in parte dei territori emiliani, come accertato dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 12 settembre 2017; l ‘ erogazione di mutui per 15 milioni di euro, accertata con la sentenza della
Corte di appello di Bologna n. 1 del 2023, era stata disposta in favore di società aventi un capitale di soli 50.000 euro; i mutui erano stati concessi nel 2005 e nel 2008, allorché, pur essendo l ‘ imputato incensurato, era già stata avanzata la richiesta la misura di prevenzione, formulata nel 2003; non era stata fornita la prova dell ‘ istruttoria preliminare ai mutui; le condizioni patrimoniali di COGNOME erano incompatibili rispetto ai mutui concessi. Pertanto, doveva escludersi la buone fede della cedente (la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ), da intendersi come diligenza professionale nell’erogazione del mutuo ; e mancava, inoltre, la prova della buona fede anche della cessionaria (la RAGIONE_SOCIALE ), che aveva acquistato i crediti il 20 dicembre 2017, nell ‘ ambito di una ampia cartolarizzazione avvenuta in un momento in cui il processo cd. Aemilia si era già concluso e in cui COGNOME era già noto come pregiudicato posto che, già nel 2016, la deposizione del collaboratore NOME COGNOME nel processo Aemilia ne aveva fatto emergere lo spessore criminale e i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che il 28 luglio 2017, nel corso della procedura esecutiva immobiliare per l’accesso di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE per vittime di richieste estorsive/intimidazione ambientale, era emerso il suo coinvolgimento nello stesso processo Aemilia.
RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo procuratore speciale NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso in sede di opposizione per il tramite del Difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 52, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine al fatto che l ‘ erogazione dei mutui fondiari concessi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. sia stata ritenuta strumentale rispetto all ‘ attività illecita realizzata dal proposto.
La società ricorrente avrebbe documentato che, all ‘ epoca della stipula dei mutui fondiari, non pendeva alcun procedimento di prevenzione nei confronti di COGNOME, che, all ‘ epoca, gestiva la RAGIONE_SOCIALE Infatti, tale società avrebbe acceso un mutuo fondiario presso la RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana s.p.a. per la somma di 800.000 euro, ben 15 anni prima della trascrizione del sequestro di prevenzione. Del pari, i due contratti di mutuo fondiario con società RAGIONE_SOCIALE , rispettivamente per la somma di 350.000 euro e di 300.000 euro, sarebbero stati stipulati il 5 marzo 2008, ossia oltre 12 anni prima di tale trascrizione. Inoltre, il compendio immobiliare su cui gravavano le ipoteche (di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE ) era stato sottoposto a procedura esecutiva ben 7 anni prima del provvedimento di sequestro, come provato dagli atti prodotti dalla Difesa; né gli immobili, censiti al foglio 20 del catasto fabbricati
del comune di RAGIONE_SOCIALE, era stato coinvolto nella lottizzazione del cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sicché non era stato confiscato nel procedimento di prevenzione contro NOME COGNOME, atteso che, secondo quanto riportato nel decreto di confisca del Tribunale di Bologna depositato il 16 aprile 2021, i terreni della lottizzazione interessati dal cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano stati accatastati al foglio 34. Il Tribunale di Bologna, in applicazione del principio di diritto che consente il ricorso a presunzioni ove al momento della vicenda negoziale siano già presenti gli elementi sintomatici dell ‘ attività illecita, si sarebbe avvalso di una denuncia del 2006 per fatti del 2003, dalla quale emergerebbe il coinvolgimento di COGNOME in un contesto associativo finalizzato al riciclaggio e al reimpiego di capitali mediante l ‘ emissione di fatture per operazioni inesistenti realizzate dalla RAGIONE_SOCIALE Detta circostanza – nota solo agli inquirenti all ‘ epoca della stipula dei contratti di mutuo – nulla proverebbe in ordine alla strumentalità del credito fondiario di cui si chiede l ‘ ammissione al passivo, derivante da 3 mutui concessi a società diverse dalla RAGIONE_SOCIALE (quali la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ). Secondo il Tribunale, il fatto che il compendio immobiliare costituito a garanzia dei mutui fondiari oggetto di verifica non sia stato utilizzato da COGNOME nel c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe irrilevante alla luce dell ‘ orientamento di legittimità secondo cui la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo al proposto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l ‘ insorgenza del credito e l ‘ accertata pericolosità sociale; corrispondenza da escludere, nella specie, in quanto i contratti di mutuo erano stati stipulati nel 2005 e nel 2008 e che la pericolosità sociale di COGNOME era stata accertata con il sequestro finalizzato alla confisca, trascritto su detto compendio in data 5 giugno 2020, dovendosi escludere che essa sia da valutare non rispetto all ‘ accertamento della pericolosità del proposto, quanto al momento dello svolgimento dell ‘ attività illecita, come ritenuto invece dal Tribunale. Infatti, aderendo alla tesi del RAGIONE_SOCIALE di merito, in virtù dell ‘ accertamento della pericolosità del proposto il requisito della strumentalità ricorrerebbe sempre, anche dopo molti anni dalla stipula del finanziamento, in violazione dell ‘ art. 52, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità per non pregiudicare i diritti dei terzi, estranei all ‘ attività illecita.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione offerta in relazione all ‘ esclusione della buona fede della cedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. all ‘ atto della stipula dei mutui fondiari, giustificata con la presenza di taluni indici sintomatici di attività criminali quali l ‘ incompatibilità delle condizioni patrimoniali di COGNOME con i redditi dichiarati, la modesta entità del capitale delle società mutuatarie; nonché con la titolarità, da parte dei soggetti
coinvolti, di conti correnti accesi presso la medesima dipendenza di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe consentito di effettuare agevolmente le opportune verifiche patrimoniali.
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell ‘ opponibilità del diritto di garanzia del terzo sul bene oggetto di confisca, la sua buona fede deve essere verificata in relazione al momento in cui il contratto è stato stipulato e può essere ravvisata solo se siano dimostrate l ‘ estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all ‘ attività criminosa, l ‘ inconsapevolezza credibile delle attività svolte dal proposto e un errore scusabile sulla situazione apparente del medesimo, potendo la dimostrazione della buonafede del creditore fondarsi anche su elementi indiziari ove la mancata conservazione della documentazione relativa alle verifiche eseguite sulle condizioni reddituali e patrimoniali del debitore al momento della erogazione del finanziamento, sia giustificata dal notevole lasso temporale intercorso.
Il Tribunale di Bologna avrebbe escluso dal passivo il credito fondiario dell ‘ esponente sul presupposto che il primo mutuo, sottoscritto nel 2005, fosse stato erogato mediante versamenti rateali in base a stati di avanzamento dei lavori del fabbricato ipotecato, con erogazione a saldo al termine dei lavori, senza però considerare che l’ erogazione era avvenuta previa verifica dell ‘ ultimazione dei lavori, del valore del compendio immobiliare realizzato e della contabilità dei lavori, come risulterebbe dalla perizia di stima del geom. NOME COGNOME, corredata da copia di contabilità dei lavori redatta dal direttore dei lavori, geom. NOME COGNOME. E, soprattutto, senza considerare significativi elementi indiziari quali: l ‘ accollo del mutuo da parte della società RAGIONE_SOCIALE , che aveva iniziato la propria attività pochi mesi prima dei finanziamenti; esso era stato stipulato in seno all ‘ atto di compravendita e non aveva comportato la liberazione della società accollata RAGIONE_SOCIALE , sicché l ‘ istituto bancario non avrebbe potuto opporsi all ‘ operazione, né, in quanto tale, essere ritenuto negligente ai fini dell ‘ art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011 (come ritenuto da Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281821 – 01); la banca cedente, prima di concedere i due ulteriori finanziamenti, provvedeva a verificare il valore del compendio oggetto delle garanzie mediante relazione di stima del proprio consulente geom. NOME COGNOME il quale, con atto del 21 luglio 2007, lo determinava nell ‘ importo di 1.494.820 euro e, con atto del 22 gennaio 2008, quanto agli appezzamenti situati in RAGIONE_SOCIALE, locINDIRIZZO, in 448.781 euro: valori corrispondenti alla valutazione di stima del geom. NOME COGNOME, CTU nominato nell ‘ esecuzione immobiliare R.G.E. n. 396/2013 Tribunale di Parma.
Inoltre, nell ‘ ambito del procedimento di verifica ex art. 666 cod. proc. pen. beni e compendi aziendali e immobiliari riconducibili a NOME COGNOME, con decreto in data 13 dicembre 2021, emesso con riferimento al c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Bologna – Sezione misure di prevenzione, avrebbe ammesso il credito di 1.051.150,07 euro in via privilegiata ipotecaria in virtù di contratto del
finanziamento ipotecario fondiario di 1.200.000 euro concesso con atto del 5 dicembre 2006 e vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso la società RAGIONE_SOCIALE , confiscata nell ‘ ambito del processo cd. Aemilia, sul presupposto che la banca avesse concesso il finanziamento in buonafede, considerando che esso risaliva al 2006, epoca nella quale non risultava che COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE , fosse coinvolto nell ‘ attività del sodalizio criminale, che il mutuo era stato concesso per stati di avanzamento, in relazione ad opere effettivamente eseguite ed era stato preceduto da una valutazione di affidabilità di COGNOME e della moglie, già clienti della RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana s.p.a. e unici soci della RAGIONE_SOCIALE , non interessata, nel 2006, da trasferimenti di quote o operazioni straordinarie tali da indurre sospetti circa un suo coinvolgimento nell ‘ attività illecita. Tuttavia, il contenuto di tale decreto, prodotto in copia dalla Difesa della ricorrente, non sarebbe stato preso in considerazione, nonostante la sua rilevanza quale indice presuntivo della propria buona fede, intesa come affidamento incolpevole, alla luce del richiamato principio secondo cui la dimostrazione della buona fede del creditore possa fondarsi anche su elementi indiziari. Il decreto impugnato, infatti, avrebbe ravvisato un difetto di adeguatezza dell ‘ istruttoria, diversamente da quanto avvenuto nel precedente giudizio di verifica del credito, ove il Tribunale aveva, invece, ritenuta accertata l ‘ avvenuta valutazione di affidabilità di NOME COGNOME e della moglie, già clienti della RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana s.p.a. , rispettivamente socio unico e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e soci e amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE Sarebbe palesemente illogica e contraddittoria la motivazione che ritiene insussistente la buona fede della banca mutuante per l ‘ erogazione di un mutuo concesso a una società riferibile al proposto che non risultava coinvolta nella lottizzazione strumentale alla consorteria mafiosa, laddove essa sarebbe stata ritenuta sussistente per un finanziamento stipulato da altra società, riferibile al medesimo proposto, il cui compendio immobiliare era, invece, relativo a detta lottizzazione.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all ‘ esclusione del requisito della buonafede della cessionaria RAGIONE_SOCIALE , fondata sul presupposto che essa, utilizzando gli ordinari mezzi di informazione e operando con diligenza, avrebbe potuto conoscere la pericolosità sociale del proposto, atteso che all ‘ epoca della cessione, il 20 dicembre 2017, egli era già pregiudicato e noto per i suoi rapporti con la ‘ RAGIONE_SOCIALE in relazione alle lottizzazioni compiute tramite le società di cui era amministratore, essendosi a quella data già concluso il primo grado del processo cd. Aemilia. Secondo la sentenza n. 29847/RAGIONE_SOCIALE delle Sezioni unite, il creditore cessionario è chiamato a provare, ai fini dell ‘ ammissione del credito, la sussistenza originaria della buona fede e dell ‘ incolpevole affidamento della cedente, nonché la
buona fede propria sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura, atteso che la cessione del credito non costituisce una novazione, sicché il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, esercita i diritti e le facoltà del creditore originario. Nella specie il cessionario avrebbe dimostrato la buona fede del creditore originario sulla base delle prove documentali e degli elementi indiziari già richiamati. Inoltre, con il contratto di cessione di crediti pecuniari individuati ‘ in blocco ‘ , stipulato il 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4, legge n. 130 del 1999 e dell ‘ art. 58, T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. circa 24 miliardi di crediti deteriorati, tra i quali anche i crediti fondiari concessi oltre un decennio prima alle società di capitali riferibili al proposto. Tale operazione, complessa e avvenuta in tempi stretti, avrebbe riguardato anche i debiti della società RAGIONE_SOCIALE, dotata di personalità giuridica propria e la cui denominazione sociale non conteneva alcun riferimento al proposto che consentisse un immediato collegamento tra quest ‘ ultimo e la società, all ‘ epoca non colpita da alcuna misura di prevenzione, ma sottoposta a mera procedura di esecuzione immobiliare. Il Tribunale di Bologna, dopo aver ammesso il credito vantato dalla cessionaria in virtù di un finanziamento fondiario concesso a una società riferibile al proposto e confiscata in seno al processo cd. Aemilia, non avrebbe ammesso il credito vantato dalla medesima cessionaria in virtù di un finanziamento fondiario concesso ad altra società riferibile al proposto, ma non confiscata in seno al processo Aemilia. La circostanza della collusione di COGNOME con la mafia cutrese sarebbe stata conoscibile, secondo il decreto, in quanto la prima notitia criminis riguardante il proposto sarebbe emersa nell ‘ ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 396/2013 in data 28 luglio 2017, quando COGNOME aveva depositato istanza di accesso al fondo di RAGIONE_SOCIALE per le vittime di richieste estorsive/intimidazione ambientale, in relazione a una denuncia eseguita nel 2012 per fatti emersi nell ‘ ambito dell ‘ attività economica di imprenditore edile. In realtà, in detta denuncia, presentata dal figlio NOME, NOME COGNOME sarebbe stato definito come «noto testimone e parte offesa anche nel processo Aemilia», vittima dell ‘ azione intimidatoria ed estorsiva da parte degli ex soci, imputati in detto processo. Pertanto, dedurre dalla presentazione dell ‘ istanza di accesso al RAGIONE_SOCIALE per le vittime di richieste estorsive la collusione di COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE cutrese rivelerebbe la manifesta illogicità della motivazione.
In data 4 luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento con rinvio del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Vanno premesse, per una migliore comprensione delle questioni dedotte, alcune sintetiche indicazioni sulla concreta vicenda processuale.
Secondo quanto si evince dal provvedimento impugnato (e dalla documentazione allegata al ricorso) NOME COGNOME è stato sottoposto a confisca di prevenzione per avere utilizzato alcune società al medesimo riferibili per il riciclaggio di denaro per conto della ‘ RAGIONE_SOCIALE , accertato nell ‘ ambito del processo cd. Aemilia e, precisamente, nel contesto del cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La misura reale ha riguardato anche gli immobili di proprietà di alcune società al medesimo riferibili, su cui erano state costituite delle ipoteche a garanzia di mutui fondiari provenienti da 3 contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana s.p.a. (il n. NUMERO_DOCUMENTO, erogato il 24 novembre 2005 per la somma di 800.000 euro a favore della RAGIONE_SOCIALE , successivamente oggetto di accollo non liberatorio da parte della società RAGIONE_SOCIALE in data 5 marzo 2008, garantito fino alla concorrenza di 1.440.000 euro da ipoteca iscritta in data 19 dicembre 2005; il n. NUMERO_DOCUMENTO del 5 marzo 2008 per la somma di 350.000 euro a favore della società RAGIONE_SOCIALE e garantito fino alla concorrenza di 630.000 euro da ipoteca iscritta in data 4 aprile 2008; il n. 801090054, erogato per la somma di 300.000 euro, sempre il 5 marzo 2008 a favore della medesima società e garantito fino alla concorrenza di 540.000 euro da ipoteca iscritta in data 4 aprile 2008). Alla RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana s.p.a. era successivamente subentrata, in virtù di atto di fusione per incorporazione in data 16 settembre 2008, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. , che a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo aveva avviato un ‘ esecuzione immobiliare a carico della società RAGIONE_SOCIALE , nell ‘ ambito della quale un primo immobile (sito in INDIRIZZO) era stato venduto, mentre la procedura di alienazione dell ‘ altro era stata sospesa a seguito della trascrizione di un sequestro finalizzato alla confisca a carico di COGNOME. Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. aveva ceduto un portafoglio di crediti alla RAGIONE_SOCIALE , nel quale rientravano anche quelli originati dai predetti contratti fondiari, sicché quest ‘ ultima società, una volta avviato il procedimento per la confisca degli immobili riferibili a COGNOME, aveva chiesto, per il tramite della mandataria RAGIONE_SOCIALE , di essere ammessa al passivo, per il complessivo importo di 1.012.829,85 euro, oltre agli interessi moratori ai sensi dell ‘ art. 52, comma 2bis , d.lgs. n. 159 del 2011, con domanda che è stata respinta dapprima dal Giudice delegato e, indi, dal Tribunale in sede di opposizione.
Secondo i Giudici di merito, infatti, doveva ritenersi dimostrato il nesso di strumentalità in quanto l ‘ attività edilizia svolta da COGNOME attraverso le società di cui era socio ed amministratore era finalizzata allo svolgimento di attività illecite, essendo egli, già dal 2003, collegato al sodalizio ‘ RAGIONE_SOCIALE per conto del quale, come indicato in una denuncia del 2006, compiva operazioni di riciclaggio e reimpiego di capitali mediante l ‘ emissione di fatture per operazioni inesistenti, confermate dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel processo cd. Aemilia allorché il collaboratore aveva riferito del coinvolgimento del proposto nel cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concernente la realizzazione di una lottizzazione, mediante la quale, per il tramite di società che esercitavano attività edilizia apparentemente lecita, venivano riciclati i proventi illeciti dell ‘ associazione mafiosa cutrese, dopo l ‘ acquisto di alcuni terreni tra il 2005 e il 2008. Essendo stati gli acquisti compiuti nel periodo di pericolosità sociale del proposto, l ‘ incrementata disponibilità di utilità era risultata idonea ad agevolare la realizzazione delle attività illecite da parte di COGNOME, anche tenuto conto della significativa sproporzione tra i beni acquistati e i redditi da lui dichiarati nel periodo 1992-2017, accentuatasi ulteriormente quando erano iniziati i rapporti con NOME per l ‘ RAGIONE_SOCIALE negli anni 2005-2008.
Quanto, poi, al profilo della buona fede e dell ‘ incolpevole affidamento in capo alla banca cedente, è stato evidenziato che i contratti di mutuo erano stati stipulati con la RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE nel 2005 e nel 2008, allorché COGNOME, ancorché formalmente incensurato, era già stato denunciato per attività di reimpiego di denaro illecito, compiute a partire dal 2003. Inoltre, considerato che per i due mutui stipulati nel 2008, l ‘ istituto di credito aveva prodotto soltanto una stima dei beni oggetto delle garanzie ipotecarie, senza dare conto di accertamenti in relazione alla situazione complessiva delle beneficiarie, il Tribunale ha ritenuto che la banca mutuante avrebbe potuto verificare i bilanci delle società (aventi un capitale sociale irrisorio), le dichiarazioni fiscali di NOME COGNOME e i conti correnti di cui i soggetti coinvolti erano titolari presso la dipendenza di RAGIONE_SOCIALE, riscontrando la sospetta sproporzione tra gli investimenti eseguiti e le risorse lecite a disposizione. In assenza di tali accertamenti si è ritenuto di ravvisare un difetto di adeguatezza dell ‘ istruttoria, tale da escludere la buona fede della banca, non potendo ritenersi sufficiente che i lavori fossero stati effettivamente eseguiti e che il compendio immobiliare dato in garanzia fosse stato ben valutato, tenuto conto delle plurime lottizzazioni che avevano riguardato diverse società non patrimonializzate, riferibili allo stesso soggetto, in uno spazio di tempo limitato e in piccolo contesto territoriale (RAGIONE_SOCIALE).
Quanto, infine, alla RAGIONE_SOCIALE , che in data 20 dicembre 2017aveva acquistato un pacchetto di crediti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui rientravano anche quelli originati dai mutui fondiari, dopo avere ricordato l ‘ indirizzo secondo cui la cessione in blocco di crediti non incide sulla buona fede
dell ‘ acquirente, comunque onerato di verificare l ‘ originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità (Sez. U, n. 29847 del 31/05/RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione), i provvedimenti di merito hanno evidenziato che il terzo acquirente del credito ipotecario, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, deve allegare elementi idonei a dimostrare sia la sua buonafede, sia il suo affidamento incolpevole, inteso come positivo adempimento dell ‘ obbligo di informazione volto a escludere una rimproverabilità di tipo colposo (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270028 – 01; Sez. 5, n. 4671 / del 03/10/2016, Rv. 2684/8 -01; Rv. 270028; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264655). Dunque, utilizzando gli ordinari mezzi di informazione e operando con diligenza, la cessionaria avrebbe potuto avere contezza della pericolosità sociale del proposto, all ‘ epoca già pregiudicato e conosciuto per i suoi rapporti con la ‘ RAGIONE_SOCIALE in relazione alle lottizzazioni compiute tramite le società di cui era amministratore, posto che, a quella data, il primo grado del processo cd. Aemilia si era già concluso e che, tra il 2006 e il 2017, erano state emesse plurime pronunce dei tribunali emiliani – riprese dalla stampa, anche nazionale – che avevano accertato l ‘ operatività della ‘ RAGIONE_SOCIALE nella Regione. In particolare, con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12 settembre 2017 era stata riconosciuta l ‘ associazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ delocalizzata ‘ in Emilia Romagna e, in essa, il contributo di NOME COGNOME, impegnato nella realizzazione «di imponenti agglomerali costruttivi nei territori di RAGIONE_SOCIALE e Reggiolo», sicché al momento dell ‘ acquisto del credito il suo spessore criminale era già noto, essendo stato il suo rapporto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rivelato dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME all ‘ udienza dibattimentale del processo cd. Aemilia in data 18 novembre 2016. Tanto più che, già nel 2012, egli era stato denunciato per reati compiuti nell ‘ ambito dell ‘ attività di imprenditore edile ed emersi nell ‘ ambito procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 396/2013 in data 28 luglio 2017, quando COGNOME aveva depositato istanza di accesso al RAGIONE_SOCIALE per le vittime di richieste estorsive/intimidazione ambientale e, dunque, alcuni mesi prima dell ‘ acquisto del credito da parte della cessionaria. Su tali premesse, la diffusa conoscenza, non solo tra gli operatori professionali, dell ‘ attività illecita svolta da COGNOME e la sua pericolosità sociale in epoca antecedente all ‘ acquisto del credito hanno condotto il Tribunale a escludere che il convincimento maturato dalla ricorrente fosse incolpevole e fondato su un ragionevole affidamento.
Tanto osservato va ulteriormente ricordato, sempre in premessa, che secondo il comma 1 dell ‘ art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato «Diritti dei terzi», «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non
disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all ‘ attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l ‘ inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso». Inoltre, in base al comma 3 di tale articolo «nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il terzo creditore, nel chiedere l ‘ ammissione al passivo, deve provare in primis l ‘ assenza di strumentalità tra il sorgere del credito e l ‘ attività illecita del proposto; e, ove tale strumentalità sia stata invece riscontrata, deve provare la propria condizione di buona fede al momento del sorgere del credito e l ‘ affidamento incolpevole nell ‘ acquisto. Tale onere grava non soltanto sul creditore originario, ma anche sul cessionario del credito, al quale, cioè, il credito sia stato ceduto successivamente al suo sorgere. Si è, infatti, osservato che la vicenda circolatoria non determina alcun effetto novativo, ma realizza un semplice trasferimento del diritto secondo lo schema dell ‘ art. 1263, comma primo, cod. civ., a mente del quale «il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori». In altri termini, la cessione del credito ha efficacia meramente derivativa in quanto, ad essere sostituito, è solo il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica. Ne consegue che se il credito è ab origine opponibile, lo rimane anche rispetto al cessionario e anche nel caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito, potendo il cessionario avvalersi della condizione di buona fede sussistente in capo al creditore originario al quale è subentrato; mentre se, in origine, esso non era opponibile, in quanto illecitamente concesso dal cedente, non potrà divenirlo ex post , anche se il terzo fosse in buona fede, non potendo essere trasferito un diritto che il cedente non aveva o divenire opponibile un credito che originariamente non lo era.
Dunque, il cessionario non deve provare la propria buona fede e il proprio affidamento incolpevole al momento del perfezionamento della cessione, ma la sussistenza di tali requisiti in capo al cedente (Sez. 6, n. n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079 -02; Sez. 1, n. 29111 del 31/03/2022, in motivazione), mentre la buona fede del cessionario deve consistere nella mancanza di accordi fraudolenti con il proposto (Sez. U, n. 29847 del 31/05/RAGIONE_SOCIALE, Rv. 272978 -01; nella
giurisprudenza successiva v. Sez. 1, n. 37108 del 28/06/2024, Rv. 287011 -01; Sez. 1, n. 3768 del 20/10/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, non massimata; Sez. 1, n. 17169 del 26/01/2022, NOME, non massimata). Ne consegue che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, il cessionario può ottenere l ‘ ammissione al passivo anche conoscendo il vincolo reale collegato alla misura di prevenzione e, quindi, essendo consapevole della probabile origine illecita del credito, ricavata dal regime di pubblicità legale della trascrizione del sequestro o acquisita da notizie di stampa sull ‘ attività illecita del preposto.
4. Venendo al caso di specie, va innanzitutto ribadito che i provvedimenti emessi nell ‘ ambito dei procedimenti di verifica dei crediti dei terzi regolati dagli artt. 58 e 59, d.lgs. n. 159 del 2011 sono impugnabili anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284106 – 01; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, Intesa San Paolo, Rv. 279627 – 01), diversamente dai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti che applicano le misure di prevenzione personali e patrimoniali, i quali, invece, sono impugnabili solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10 e 27, d.lgs. n. 159 del 2011.
Nondimeno, nessun vizio può ravvisarsi, sia sul piano della applicazione delle norme, sia sotto l ‘ aspetto della motivazione, in relazione al primo passaggio dell ‘ accertamento demandato al giudice, ovvero quello della strumentalità del credito rispetto all ‘ attività illecita del preposto o a o quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, oggetto del primo motivo di doglianza.
Invero, come correttamente osservato dal provvedimento impugnato, ai fini dell ‘ accertamento di tale rapporto di strumentalità il giudice può legittimamente avvalersi di una presunzione semplice di finalizzazione del finanziamento alla dissimulazione di risorse occulte derivanti dall ‘ attività illecita quando risulti che il credito sia stato erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 2022, Deutshe Bank RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282734 – 01; Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275533 – 01; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, RAGIONE_SOCIALE Ragusa, Rv. 264373 – 01).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha evidenziato come, già dal 2003, NOME COGNOME fosse collegato al sodalizio ‘ RAGIONE_SOCIALE e come egli utilizzasse la sua RAGIONE_SOCIALE , con sede a RAGIONE_SOCIALE, in operazioni di riciclaggio e di reimpiego di capitali, compiute anche nell ‘ ambito del cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consistito nella realizzazione di una grande lottizzazione mediante la quale venivano riciclati i proventi illeciti dell ‘ associazione mafiosa cutrese. In tale periodo, coincidente con quello della ritenuta pericolosità sociale del proposto, erano stati erogati i mutui fondiari garantiti da ipoteca utilizzati per l ‘ acquisto degli immobili oggetto di confisca; sicché il provvedimento ha concluso, in maniera non
manifestamente illogica, nel senso che le facilitazioni bancarie ottenute dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avessero, comunque, agevolato l ‘ attività illecita compiuta da NOME COGNOME tramite le società di cui era socio ed amministratore.
Sul punto, i rilievi della società ricorrente risultano aspecifici, atteso che, anziché confrontarsi con il percorso motivazionale appena riassunto, viene evocato l ‘ argomento, del tutto inconferente, della distanza temporale tra l ‘ accensione dei mutui fondiari e la trascrizione del sequestro di prevenzione; circostanza che ovviamente non ha alcuna relazione con il fatto che tale accensione si fosse verificata nel periodo in cui COGNOME riciclava i proventi del sodalizio criminale di riferimento. Né appare confrontarsi con la suddetta motivazione l ‘ osservazione difensiva secondo cui gli immobili cui afferiscono i crediti in contestazione, censiti al foglio 20 del catasto comunale, non fossero interessati dalla lottizzazione del cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che riguardava terreni accatastati al foglio 34.
Il motivo è, dunque, inammissibile.
Viceversa, sono fondate le doglianze formulate con i due restanti motivi.
In particolare, con il secondo motivo è stato evidenziato il difetto motivazionale in cui è incorso il decreto impugnato in relazione alla ritenuta insussistenza della buona fede (e l ‘ incolpevole affidamento) della banca mutuante, la RAGIONE_SOCIALE Agricola Mantovana s.p.a. , cedente (dopo la fusione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ) dei crediti di cui la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l ‘ ammissione al passivo.
Sul punto, va evidenziato che la verifica della buona fede e dell ‘ affidamento incolpevole deve essere effettuata ricorrendo anche ai parametri indicati nel comma 3 dell ‘ art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011, in particolare tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra esse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi; parametri, questi, né esclusivi, né vincolanti, potendo il giudice prenderne in considerazione anche altri non menzionati dal legislatore e anche disattendere quelli normativamente previsti, purché in tal caso supporti con idonea motivazione la sua decisione (Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE s.p.a., Rv. 262735 – 01). Inoltre, la buona fede del cedente deve essere esclusa in presenza di elementi indicativi della collusione del terzo con il proposto o della sua compartecipazione alle attività illecite ovvero, più in generale, della sua consapevolezza della strumentalità del credito, mentre il suo affidamento deve ritenersi incolpevole quando venga dimostrato che esso sia stato ingenerato da un ‘ oggettiva apparenza, tale da rendere scusabile l ‘ eventuale difetto di diligenza nell ‘ erogazione del credito (Sez.
6, n. 25505 del 02/03/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270028 – 01; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264655 – 01).
Nel caso di specie, secondo quanto si evince dallo stesso provvedimento impugnato, la società ricorrente aveva ritenuto di adempiere all ‘ onere probatorio sulla stessa incombente, deducendo che l ‘ originaria titolare del rapporto non avrebbe avuto la possibilità di conoscere i rapporti tra NOME COGNOME e la ‘ RAGIONE_SOCIALE , che l ‘ erogazione a saldo del finanziamento era stata effettuata all ‘ esito della verifica dell ‘ ultimazione dei lavori e che i beni su cui era stata iscritta l ‘ ipoteca erano stati sottoposti a stima risultata congrua.
Il Tribunale di Bologna, invece, ha sostanzialmente escluso l ‘ incolpevole affidamento della banca mutuante (e cedente) in quanto: all ‘ epoca della stipula dei contratti di mutuo fondiario, nel 2005 e nel 2008, COGNOME era già stato denunciato per reimpiego di denaro illecito; per i mutui stipulati nel 2008, l ‘ istituto di credito aveva prodotto soltanto una stima dei beni oggetto delle garanzie ipotecarie, senza accertare la situazione complessiva delle società beneficiarie del mutuo attraverso una verifica dei loro bilanci, delle dichiarazioni fiscali di NOME COGNOME e dei conti correnti di cui le società e lo stesso COGNOME erano titolari presso la dipendenza di RAGIONE_SOCIALE.
Nel formulare tale giudizio, però, il decreto ha apoditticamente valorizzato una serie di indicatori di valenza tutt ‘ altro che univoca.
Quanto al fatto che COGNOME fosse stato denunciato nel 2006 per condotte di riciclaggio commesse nel 2003, tale circostanza, innanzitutto, potrebbe rilevare, almeno astrattamente, soltanto con riferimento ai mutui accesi nel 2008 e non certo in relazione a quello sottoscritto nel 2005. E, tuttavia, il provvedimento non ha chiarito affatto se il personale della banca fosse a conoscenza di tale circostanza, né in che modo esso potesse accedere alla relativa informazione, tenuto conto del fatto che COGNOME, al momento degli affidamenti, era del tutto incensurato.
Sotto altro profilo, è stato sottolineato il dato della sproporzione dell ‘ ammontare delle somme date a mutuo rispetto all ‘ esiguo capitale delle società mutuatarie. Tuttavia, come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, la sottocapitalizzazione delle società di capitali costituisce un fenomeno ricorrente, che non consente di ritenere anomala la concessione ad esse di finanziamenti, in particolare ove questi ultimi siano, comunque, assistiti da garanzie reali, che a pag. 9 del decreto parrebbero essere state riscontrate come adeguate. In altri termini i Giudici di merito non hanno chiarito per quale ragione tali garanzie non potessero ritenersi idonee a sostenere il finanziamento su un piano di ragionevolezza e di conformità alla prassi bancaria nella concessione di prestiti alle imprese di RAGIONE_SOCIALE e, dunque, perché la situazione descritta non fosse caratterizzata da un ‘ apparenza oggettiva in grado di scusare l ‘ eventuale
omissione di approfonditi accertamenti sulle società e sul soggetto cui esse erano, di fatto, riferibili.
Né può essere sottovalutato, in punto di logicità della motivazione, l ‘ omesso confronto con le opposte statuizioni pronunciate, con decreto in data 13 dicembre 2021, dal Tribunale felsineo con riferimento ai crediti riferibili ad altri immobili, pacificamente coinvolti nel cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione ai quali è stata, infine, disposta l ‘ ammissione al passivo dei crediti della stessa RAGIONE_SOCIALE , stavolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE , proprio sul rilievo che il contratto di finanziamento risaliva al 2006, epoca nella quale non risultava con certezza che NOME COGNOME, amministratore della predetta società, fosse coinvolto nell’attività illecita dell’associazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ; che il mutuo fosse stato concesso per stati di avanzamento e in relazione ad opere effettivamente eseguite; che esso fosse stato preceduto da una valutazione di affidabilità di COGNOME e della moglie; che nel 2006 la società in parola non fosse stata interessata da trasferimenti di quote o operazioni straordinarie, tali da indurre sospetti circa la possibilità che fosse coinvolta nell’attività illecita .
Si impone, dunque, già sotto tale profilo, un nuovo esame della questione da parte del Tribunale, finalizzato a emendare il rilevato deficit motivazionale.
6. Parimenti fondato è, come detto, anche il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta l ‘ esclusione del requisito della buonafede della cessionaria RAGIONE_SOCIALE , che il provvedimento impugnato ha basato sulla circostanza che essa, operando con diligenza, avrebbe potuto avere contezza della pericolosità sociale del proposto, atteso che, all ‘ epoca della cessione, avvenuta il 20 dicembre 2017, egli era già stato coinvolto nelle vicende della RAGIONE_SOCIALE cutrese di RAGIONE_SOCIALE in territorio emiliano grazie alle dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME all ‘ udienza dibattimentale del 18 novembre 2016.
In proposito, va condiviso il rilievo svolto nel presente motivo, fatto proprio anche dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, secondo cui la buona fede del cessionario deve essere intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il soggetto gravato dalla misura (così Sez. Sez. U, n. 29847 del 31/05/RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; più recentemente v. Sez. 1, n. 37108 del 28/06/2024, RAGIONE_SOCIALE One NPL Fz Lle, Rv. 287011 – 01). Ne consegue che se, per un verso, la cessione di crediti pecuniari ‘ in blocco ‘ che la RAGIONE_SOCIALE ha acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE non appare significativa al fine di provare il requisito della buona fede del cedente, per contro, la necessità che la buona fede del cessionario debba essere esclusa solo in presenza di accordi fraudolenti configura un ulteriore profilo di vizio motivazionale, atteso che il provvedimento, sul punto, ha totalmente omesso di affrontare la relativa
questione. Donde, anche sotto tale aspetto, si impone l ‘ accoglimento della relativa doglianza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Bologna.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in data 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME