Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4234 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4234  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 13/10/2023 dal Tribunale di Palermo visti gl) atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; ulzr. GLYPH A-aC-A-u V: IN lette le conclusioni del P ubblico Ministero, in ‘persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Con ordinanza del 13/10/2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’appell proposto da COGNOME NOMENOME ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avver l’ordinanza del 13/09/2023 con cui il Tribunale di Palermo in composizion monocratica aveva disposto nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 276 cod. p pen., la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicat cd. braccialetto elettronico, con quella della custodia in carcere.
Ricorre per cassazione lo COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l’ordinanza per aver
Tribunale ignorato il fatto che l’esito negativo del controllo degli operanti p l’abitazione dell’indagato (avendo essi vanamente suonato al citofono e campanello, nonché bussato con le mani) risultava smentito dalla stess annotazione di P.G., in cui era stato precisato che la centrale operativa di Pale opportunamente allertata, aveva escluso che il dispositivo applicato allo ZIT fosse in allarme. Sul punto, la difesa censura il carattere congetturale motivazione del Tribunale, secondo cui il mancato allarme era da ricondurre, “al stato attuale degli atti”, ad un “malfunzionamento tecnico”: dovendo inver ritenersi che il mancato allarme dal dispositivo dimostrava che, al contrario NOME non si era allontanato dalla propria abitazione (con l’atto di appello, era dedotto che l’imputato stesse dormendo).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo stati dedotti spec vizi motivazionali ed essendo le censure proposte relative ad aspetti valutativi il Tribunale aveva motivato in termini non illogici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è fondato.
La sostituzione della misura domiciliare con quella carceraria è stat disposta all’esito negativo di un controllo espletato nel tardo pomeriggio 31/08/2023 presso l’abitazione dello COGNOME.
Nell’ordinanza impugnata, come in quella che aveva disposto la sostituzione, si dà atto dell’accuratezza del controllo: gli operanti avevano ripetutamente lungo suonato al citofono e al campanello della porta, senza ricevere rispos constatando il regolare funzionamento di tali dispositivi. In considerazione de connotazioni approfondite della verifica, e dell’orario della stessa, il Tribun ritenuto inverosimile la spiegazione offerta dallo COGNOME (secondo cui egli non avev sentito il suono del campanello e del citofono perché stava dormendo).
Quanto poi alla specifica questione dedotta anche con l’odierno ricorso relativa al fatto che la misura degli arresti domiciliari era stata applic attivazione del c.d. braccialetto elettronico, e che tale dispositivo non era ri in allarme – il Tribunale ha ritenuto la questione priva di “rilievo determinant dovendosi ritenere, allo stato attuale degli atti, che ciò sia accaduto, all’ev a causa di un malfunzionamento tecnico” (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).
Ritiene il Collegio di dover condividere i rilievi difensivi.
Se è vero infatti che l’orario e le modalità del controllo potrebbero indur ritenere poco plausibile, sulla base dell’id quod plerumque accidit, l’ipotesi che lo COGNOME non avesse sentito il suono dei campanelli perché addormentato, è anche vero che il mancato attivarsi dell’allarme elettronico connesso al braccial
applicato al ricorrente, attestato dalla Centrale Operativa, costituisce circostanza anomala ed al contempo significativa della concreta possibilità che, in effetti, lo COGNOME non si trovasse all’esterno della propria abitazione al momento del controllo.
Come già accennato, il Tribunale ha risolto la questione facendo riferimento ad un “malfunzionamento tecnico” che, “all’evidenza”, avrebbe determinato la mancata attivazione dell’allarme del braccialetto, nonostante lo COGNOME si fosse allontanato dalla propria abitazione.
Appare peraltro evidente il carattere apodittico di tale passaggio argomentativo, che risulta altresì strutturato in termini meramente congetturali, non avendo il Tribunale in alcun modo fornito elementi di supporto a tale ipotesi ricostruttiva, peraltro accolta in termini di “evidenza”: nessuna indicazione, in particolare, viene offerta in ordine allo svolgimento di accertamenti sul dispositivo, idonei a comprovare in effetti l’esistenza di un problema tecnico, o addirittura di interventi manipolativi.
È appena il caso di evidenziare, conclusivamente, che tale lacuna motivazionale non può dirsi in alcun modo colmabile con il richiamo del Tribunale alle pregresse condotte dello COGNOME, che avevano determinato la progressiva sostituzione, in senso via via più restrittivo, delle misure applicate: si tratta inver di elementi di sicuro rilievo nel complessivo apprezzamento delle esigenze di cautela, ma che appaiono del tutto estranei all’ambito valutativo che qui rileva, evidentemente circoscritto alla verifica della effettiva sussistenza di una violazione, da parte del ricorrente, della misura degli arresti domiciliari.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
Non derivando dall’odierno provvedimento la remissione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16,:ennaio 2023 Il Consigli e’ e tensore
Il Presidente