Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25089 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25089 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del Tribunale per il riesame di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Caltanissetta, pronunziando ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 28 dicembre 2023 – 17 gennaio 2024 ha rigettato il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Gela il 7 dicembre 2023 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere – anche – nei confronti dello stesso, imputato di più violazioni dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto e ceduto cocaina, in concorso con altri, il 22 gennaio 2021 (capo n. 26 della rubrica), e per avere ceduto cocaina, il 23 gennaio 2021 (capo n. 28).
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e carenza e inadeguatezza della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alle contestate violazioni dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2.1.1.A carico dell’indagato sussisterebbero infatti soltanto meri incontri con altre persone, in sé privi di significato, mentre le intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti o sarebbero prive di contenuto, in quanto senza audio, ovvero avrebbero un contenuto non significativo nel senso ritenuto dall’Accusa ovvero comunque neutro; né la indicazione di uno dei partecipanti agli incontri come “NOME” varrebbe ad identificare il ricorrente, siccome abbreviazione del prenome “NOME” comunissima nel territorio siciliano di riferimento. Inoltre, l’indagato non avrebbe mai frequentato la rosticceria “RAGIONE_SOCIALE“, in ragione di dissidi personali e familiari. Tanto per quanto riguarda il capo n. 26) dell’editto.
2.1.2. In relazione al capo n. 28) della rubrica, si segnala che COGNOME non ha mai avuto biciclette elettriche né una Fiat 500, poichè ha solo una Jeep Renegade. Inoltre, in una conversazione NOME COGNOME e NOME COGNOME affermano di avere comprato la droga da NOME COGNOME e non da NOME, dovendosi, comunque, ribadire che NOME non è identificabile con NOME COGNOME. Inoltre, dalle mappe trattgég t da “google maps” emerge che l’incontro del 23 gennaio 2023 tra COGNOME e NOME, da un lato, e NOME, dall’altro, avviene, in realtà, in un punto della città di Gela assai distante dal casa del ricorrente. Infine, i lavori da farsi a casa proposti da COGNOME NOME a NOME per ripagarlo della perdita subita a causa dell’arresto di COGNOME non possono valere ad indentificare NOME in NOME COGNOME, la cui casa – si afferma – non ha alcun bisogno di ristrutturazioni o di interventi.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e di vizio di motivazione in relazione alla sussistenza ed alla attualità del pericolo di recidiva, avendo i decidenti trascurato il lungo tempo trascorso dai fatti, ben tre anni, non rispettando il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 18744 del 014/04/2016, Foti, Rv. 266946, secondo cui «In tema di esigenze caute/ari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensì come continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo d concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo di reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione)».
Si sottolinea al riguardo che COGNOME non ha precedenti penali o pendenti in materia di stupefacenti e che in occasione di plurime perquisizioni domiciliari non è stata mai trovata droga nella sua abitazione, essendosi registrate soltanto lievi violazioni della sorveglianza speciale cui era sottoposto prima di essere destinatario della misura degli arresti domiciliari ma per altri e diversi fatti.
Non si spiegherebbe, insomma, la indispensabilità della misura cautelare nel caso di specie.
2.3. Con l’ultimo motivo NOME COGNOME censura violazione degli artt. 275, comma 3-bis, e 275-bis, cod. proc. pen. e, nel contempo, difetto di motivazione, non avendo il Tribunale spiegato, nonostante la richiesta difensiva di applicazione di misure meno afflittive, perché non sia sufficiente la misura degli arresti donniciliari, eventualmente con apposizione del “braccialetto elettronico”.
Sarebbe stato, quindi, violato il principio di diritto fissato da Sez. U, n 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266651 (massima ufficiale: «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico»), di cui si riferiscono passaggi motivazionali.
Si chiede, in definitiva, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 22 febbraio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria del 27 marzo 2024 la Difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
1.1. Il primo motivo – in tema di gravità indiziaria – è costruito interamente in fatto e su proposizioni meramente avversative rispetto alla ricostruzione svolta ed alle valutazioni effettuate dai giudici di merito.
1.2. Quanto al secondo motivo – sulla sussistenze ed attualità delle esigenze cautelari – si osserva come l’ordinanza impugnata, alle pp. 8-9, valorizzi, con motivazione non illogica e non incongrua, i gravissimi e reiterati precedenti, anche se non specifici, e cioè estorsione aggravata, partecipazione ad associazione mafiosa, violazione della legge-armi, dell’indagato, peraltro già sottoposto a misure di prevenzione, tutti indicativi di forte radicamento sul territorio dell’attività delinquenziale di NOME COGNOME e della impermeabilità dello stesso ad ogni forma di rieducazione.
1.3. In relazione al terzo motivo – con il quale si contesta la mancanza di motivazione circa la non applicabilità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico – il Collegio rileva come le severe considerazioni che si rinvengono alle pp. 8-9 dell’ordinanza danno atto che, ad avviso del Tribunale, unica misura adeguata è quella del carcere; con esclusione, che è implicita ma inequivoca, di qualsiasi altra misura meno afflittiva.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che «Il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762).
Nello stesso senso v. già Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463 («Il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura
di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen.»), Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Masella, Rv. 265891 («In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull’inidoneità degli arresti pur connotati dall’adozione di tale braccialetto») e Sez. 3, n. 44634 del 24/04/2015, Querulo, Rv. 265494 («In tema di misure cautelari, il giudice che, ritenendo l’inadeguatezza di qualsiasi altra e diversa forma di cautela, rigetta l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari accompagnati dal cosiddetto “braccialetto elettronico”, non ha l’obbligo di motivare espressamente sull’inidoneità di tale dispositivo di controllo ad assicurare la tutela delle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di appello cautelare)»).
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/03/2024.