Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25088 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25088 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale per il RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il RAGIONE_SOCIALE di Catania, pronunziando ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il 18 gennaio 2024 ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., il 14 luglio 2023 ha respinto la richiest difensiva del 12 luglio 2023 di sostituzione della custodia cautelare in carcere, in corso di esecuzione in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, addebitato all’imputato, con altra meno afflittiva.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge.
Sarebbe stato violato l’art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.: l’imputato, infatti, aveva richiesto la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con apposizione del meccanismo di controllo elettronico (c.d. “braccialetto”) ma il Tribunale per il RAGIONE_SOCIALE ha – si sottolinea, erroneamente dato atto che la richiesta era di sostituzione con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in tal modo non rispondendo alla richiesta difensiva, “quasi come si trattasse di un provvedimento copia e incolla riferito ad altro soggetto” (v. p. 2 del ricorso).
Si lamenta la mancata corrispondenza nel provvedimento tra chiesto (nell’originaria istanza e nell’atto di appello) e pronunziato (da parte del Tribunale per il RAGIONE_SOCIALE).
Si censura difetto di motivazione, sottolineando che, come precisato da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266651-01, «In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico».
Il ricorrente, in definitiva, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 22 febbraio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con memoria del 13 marzo 2024 il Difensore ha insistìkper l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per i seguenti motivi.
La motivazione del RAGIONE_SOCIALE va letta, secondo regola generale, unitamente a quella del giudice di primo grado, che nell’ordinanza del 14 luglio 2023 ha espressamente ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari in ragione dell’elevato rischio di recidiva, desunto, non irragionevolmente, dalla quantità di pena irrogata all’esito del processo di primo grado (cinque anni e otto mesi di reclusione), dai molteplici e gravi precedenti dell’imputato e dalla obiettiva gravità del fatto (trasporto di 7 kg di marijuana), ritenuto indicativo d collegamenti con circuiti criminali di rilievo.
L’ordinanza impugnata, come segnalato nel ricorso, alla p. 1 richiama, in effetti imprecisamente, un “obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria” ma subito dopo, all’ultima riga di p. 1, dà atto che la richiesta ha ad oggetto la concessione degli arresti donniciliari.
Nel merito, il Tribunale per il RAGIONE_SOCIALE spiega (alle pp. 2-3) perché ritenga indispensabile allo stato attuale la misura carceraria: deve, in conseguenza, farsi applicazione del principio secondo il quale «Il giudizio del tribunale del RAGIONE_SOCIALE sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico)» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277762; nello stesso senso, v. già Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. Rv. 270463).
La pronunzia, quindi, diversamente da quanto osservato in maniera critica dal ricorrente, non si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266651 («In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico»), poiché esclude la idoneità in sé nel caso di specie degli arresti al domicilio, sia senza sia con strumenti elettronici di controllo.
3.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28/03/2024.