Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43861 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43861 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
Lette le conclusioni della difesa che ha insistito nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 8 maggio 2023, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in accoglimento dell’appello avanzato dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del G.I.P. di Asti in data 16-8-2022 che aveva sostituito ne confronti di COGNOME la ‘misura cautelare applicando allo stesso gli arresti domiciliari !n relazione ai r associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione di armi e di oro, imponeva la misu dell’applicazione dei dispositivi di controllo.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., inosservanza dell’art. 274 cod.proc.pen. in relazione alla assenza di eccezionali esigenze d cautela sottese all’applicazione del dispositivo elettronico di controllo in relazione sia al pe di reiterazione che all’attualità delle esigenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2,1 II ricorso è proposto, per motivi manifestamente infondati e reiterativi e deve, perta essere dichiarato inammissibile.
Ed invero richiamando espressamente il provvedimento del 7 novembre 2022, poi annullato per difetto di contraddittorio, il tribunale della libertà , dopo avere anche sotto l’intervenuta condanna del ricorrente alla pena di anni 10 di reclusione e l’esiguità della du della misura applicata rispetto a detta sanzione, indicava gli specifici elementi sulla base dei q affermare il coinvolgimento del COGNOME in un nutrito traffico di oro di origine furtiva, collegamenti con altri imputati, la stabile dedizione ad attività delittuose che giustificavano permanente giudizio di pericolo di reiterazione che la necessità di applicazione di adegua strumenti di controllo (vedi pagine 3-4). Ed a fronte di tali valutazioni il ricorso olt riferimento ad un presupposto non richiesto dall’art. 275 bis cod.proc.pen. per l’applicazione d dispositivo elettronico, la sussistenza di esigenze cautelavi di eccezionale rilevanza, si limi una contestazione del tutto generica.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod.proc.pen.
Roma, 29 settembre 2023
Sergi COGNOME
Pia