Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NIZZA MONFERRATO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG COGNOME NOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; nessuno è presente per l’imputato.
RITENUTO IN IFATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha confermato l’ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dal G.i.p. di Asti a seguito di ripe violazioni della misura degli arresti domiciliari in precedenza disposta.
La difesa dell’imputato deduce con un unico motivo la violazione di legge (art.606 lett c.p.p.) in relazione agli articoli 385 e 273 c.p.p. nonché 275 bis, 276 comma 1 ter e 284 c.p Si sostiene, in linea difensiva, che il tribunale abbia equivocato il nodo centrale argomentazione difensiva, incentrata sulla difettosità del sistema di telesegnalazione e qui sulla impossibilità di determinare se gli alert generati dal braccialetto elettronico conseguenti alla effettiva violazione della misura o semplicemente dei ‘falsi positiv conclusione, solo l’accertamento diretto della violazione da parte delle forze dell’ordine costituire la premessa per la condanna per evasione o per l’aggravamento della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo addotto.
Va premesso che il motivo di ricorso, pur deducendo violazione di legge, in realtà introdu critiche motivazionali che dovrebbero essere categorizzate in linea con la previsione della let e) dell’art.606 c.p.p.. risolvendosi nella proposizione di una lettura alternativa del comp
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fattuale (“molto più verosimile è … l’ipotesi di un malfunzionamento del dispositivo di con si legge a pg.5).
Tuttavia, va ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedim cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda requisiti: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determina l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fi provvedimento (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 de 12/11/1998, dep. 1999, Marseglia, Rv. 212565).
Nella decisione impugnata i due requisiti sono pienamente rispettati e adeguatamente motivati giacché, a differenza di quanto si sostiene nel motivo, il Tribunale del riesame non è aff incorso nell’equivoco di assumere che gli alert implicassero ineludibilmente la violazione d misura da parte del Vinotti piuttosto che un errore generato dal sistema, cioè un ‘falso posit
Al contrario, il Tribunale dà atto (pg.5) che nell’informativa dei Carabinieri del 23 ottobr si specificava che il personale tecnico della società che aveva proceduto alla perimetrazio dell’area di osservanza della misura cautelare (ricornprendente l’abitazione dell’imputato ed u pertinenza), aveva accertato l’effettivo regolare funzionamento del dispositivo (braccial elettronico). Il tribunale ha altresì concluso, in base alle attestazioni del personale ins (pg.6) che la dizione ‘partito durante il periodo di inclusione del coprifuoco’ corrispo un’uscita dal perimetro impostato in base ai limiti imposti dal provvedimento applicativo d misura, cioè alla violazione della misura, osservando, addizionalmente, che la tesi difens propugnata dalla difesa risultava del tutto indimostrata.
In conclusione, la tesi difensiva rimane una mera ipotesi priva di riscontro ed il suo coro (che, cioè, per comprovare la violazione segnalata dal sistema -c.d. alert- vi debba essere u constatazione da parte delle forze dell’ordine) è concettualmente errata poiché è l’alert stes costituire l’accertamento della violazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitatinitamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del prese provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inser nella cartella personale del detenuto ex art. 94 dormi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024
Il Con igliere relatore
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(-)I. Presidente