Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO Il PG chiede il rigetto del ricorso.
;udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, a seguito di convalida di arresto in flagranza di reato, disponeva l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelar’, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai seguenti reati: “A” fabbricazione di materiale esplosivo costituito da una bottiglia incendiaria; “B” porto di tale oggetto; “C” incendio di una autovettura commesso utilizzando detto oggetto.
NOME COGNOME proponeva istanza di riesame rivolta al Tribunale di Bologna, che annullava il provvedimento restrittivo limitatamente al capo “C”, previa sua riqualificazione come danneggiamento seguito da pericolo di incendio, e confermava detto provvedimento per il resto.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale, della quale ha chiesto l’annullamento.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., afferma che la motivazione dell’ordinanza impugnata è affetta da contraddittorietà e manifesta illogicità, per erroneità della valutazione degli atti del procedimento, con particolare riguardo al verbale di arresto. Il ricorrente deduce che non sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato in ordine alle ipotesi delittuose contestate. Sostiene che non è risultato in alcun modo che la bottiglia incendiaria fosse dotata di stoppino acceso al momento del lancio, elemento essenziale, in ragione di costante orientamento giurisprudenziale, per poterla equiparare a un’arma da guerra.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione inerente alle esigenze cautelari. La difesa afferma che l’indagato avrebbe dovuto essere liberato o sottoposto a misura meno afflittiva, in quanto tutto il contesto della vicenda escludeva la sua attuale pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e il secondo motivo di ricorso, riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio sulla scelta della misura applicata, sono entrambi manifestamente infondati, quindi inammissibili.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 01).
È stato precisato, peraltro, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
1.2. Per altro verso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi il ricorrente, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
1.3. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza del Tribunale è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno ma sono inammissibili, come anticipato.
Il Tribunale, infatti, ha fornito adeguata e congrua motivazione con riferimento alla rilevanza degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e non emergono i vizi dedotti dalla difesa. Il ricorrente censura singoli segmenti dell’intero compendio motivazionale e propone una diversa ricostruzione dei fatti di causa, così avanzando una richiesta di un rinnovamento – inammissibile in questa sede di legittimità – del giudizio già compiuto in sede di merito.
In particolare, la difesa svolge censure soprattutto avverso le valutazioni inerenti alle caratteristiche della bottiglia portata dall’indagato, ma il Tribunale senza incorrere in alcuna violazione di legge, ripercorrendo l’iter logico seguito dal Giudice per le indagini preliminari, ha posto alla base della decisione adottata un compendio motivazionale ampio e articolato, spiegando le ragioni in base alle quali
ha ritenuto, che quella lanciata da NOME all’interno di un’autovettura, provocando l’immediata produzione di fiamme, era proprio una bottiglia incendiaria.
Anche con riguardo alle esigenze cautelari e al giudizio sulla scelta della misura applicata, il Tribunale ha reso ampi e congrui ragionamenti per giustificare il rigetto delle tesi difensive in proposito e per sostenere le affermazioni in base alle quali sussistono esigenze cautelari, avuto riguardo al concreto e attuale rischio di commissione di comportamenti simili da parte dell’indagato, e la custodia in carcere è l’unica misura che possa soddisfare dette esigenze.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende.
La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto, ai sensi dell’art. 94, co 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024.