Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del Tribunale del riesame di AVV_NOTAIO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Seconda Sezione della Corte di cassazione, con sentenza nr.30685/2023, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale di AVV_NOTAIO, ha annullato l’ordinanza, con la quale, in data 21 febbraio 2023, il Tribunale di AVV_NOTAIO, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AVV_NOTAIO in data 4 gennaio 2023, annullava il succitato decreto, limitatamente all’immobile sito in AVV_NOTAIO,
sede della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, come da istanza avanzata, disponendone la restituzione all’avente diritto.
Il sequestro del bene immobile di proprietà di COGNOME NOME, odierno ricorrente, era stato operato per equivalente, sul presupposto che l’indagato avesse partecipato alla associazione per delinquere e alle truffe ex art. 640-bis cod. pen. per il conseguimento di fondi ed erogazioni pubbliche ai danni del RAGIONE_SOCIALE, mediante illecita riscossione del bonus cultura ex articolo 1, comma 979, legge 28 dicembre 2015, numero 208.
In particolare, a COGNOME NOME, impiegato all’interno di un CAF, era attribuita la qualità di partecipe dell’associazione con il ruolo di intermediario e procacciatore di diciottenni beneficiari del bonus cultura a favore dei gestori della libreria “RAGIONE_SOCIALE” (e cioè RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME), con il compito di individuarli attraverso l’accesso alle banche dati, di contattarli e di indurli a convertire in denaro il buono presso il suddetto esercizio commerciale. La vendita dei libri era, quindi, simulata (ai ragazzi era data una percentuale con ricariche in carte prepagate) ed era richiesto al RAGIONE_SOCIALE il rimborso integrale dei buoni.
Il tribunale del riesame annullava l’ordinanza applicativa della misura cautelare e il decreto di sequestro preventivo, reputando non configurabili le contestate ipotesi di reato: in sintesi, riteneva che nei fatti contestati non fosse ravvisabile il delitto di truffa aggravata, bensì l’illecito amministrativo di cu all’art. 316-ter, secondo comma, cod. pen., con conseguente impossibilità di configurare anche la fattispecie associativa. A giudizio del Tribunale del riesame, in particolare, l’illecito sistema di arricchimento escogitato dagli indagati difettava del requisito della induzione in errore dell’ente erogatore, quale effetto degli artifici e raggiri posti in essere dagli indagati, difetto che impediva di configurare la truffa, atteso che la procedura relativa al bonus cultura non prevedeva alcuna immediata e preventiva attività di accertamento da parte dell’ente, giacché l’erogazione materiale del contributo avveniva attraverso l’acquisizione del dato costituito dal credito disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, congiuntamente a quello contabile costituito dalla fattura inserita sull’altra piattaforma per la fatturazione elettronica.
1.1.Questa Corte, con la sentenza suindicata, ricostruita la cornice giuridica di riferimento, ha ritenuto che il Tribunale: «ha omesso di prendere in considerazione tutto l’insieme delle condotte commesse dagli indagati (e, nella specie, del COGNOME) per raggiungere il loro obbiettivo illecito, perseguito attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive per la fruizione del bonus
(tra cui, la ricerca e l’utilizzo dell’esercizio commerciale idoneo per l’accreditamento, usata come mero schermo; la ricerca dei giovani titolari delle carte, mediante l’accesso a banche dati, il loro contatto e l’accordo per la monetizzazione dei buoni; le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell’effettuazione di una operazione consentita; infine la richiesta del rimborso con l’invio delle fatture e, nel 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito); condotta, che presupponeva il possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l’Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione formale».
Inoltre, è stata censurata la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato in quanto «astrattamente foriera di una non giustificata dilatazione dell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. – non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati – a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività truffaldina, apparentemente ricca di artifici e raggir posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all’ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti dell’azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d’insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica. Di quest’ultima, qui effettuata ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto per i successivi provvedimenti che vorrà adottare sulla domanda cautelare».
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di AVV_NOTAIO, a seguito dell’ annullamento con rinvio, ha confermato l’impugnato decreto di sequestro preventivo, limitatamente all’immobile sito in AVV_NOTAIO, sede della “RAGIONE_SOCIALE“, prendendo atto dell’orientamento della Corte di legittimità, che imponeva di ritenere i fatti contestati ai capi A) e B) correttamente qualificati.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, l’indagato deducendo la violazione dell’art. 606 lett. c) e e) cod. proc. pen. in ordine alla mancata motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.Con riferimento al fumus commissi delicti si afferma in motivazione, in maniera congrua e logica, il pieno e consapevole coinvolgimento di COGNOME NOME nel meccanismo truffaldino in esame, tale da poter essere apprezzato in termini di gravi indizi di colpevolezza, coinvolgimento evidente alla luce degli acclarati rapporti del ricorrente con COGNOME NOME e delle conversazioni intercettate, dalle quali si evince il suo ruolo di procacciatore attivo nel reperire, attraverso la collaborazione di coetanei, un considerevole numero di giovani destinatari del beneficio economico, inducendoli a convertire il buono in denaro attraverso il loro sistema e provvedendo personalmente ad abilitarli in piattaforme elettroniche e, quindi, a curare tutte le operazioni per la creazione dello spíd necessario per la certificazione dell’identità e per poter ottenere e riscuotere il bonus.
L’ordinanza impugnata evidenzia, in particolare, che COGNOME:
sfruttando la propria posizione di impiegato di un CAF, era in grado, attraverso le piattaforme telematiche a disposizione dell’ufficio, di individuare ed accedere ad interi elenchi di beneficiari al punto da riuscire a procacciare clienti, sia per la libreria di RAGIONE_SOCIALE, che per altri soggetti dediti alla medesima tipologia di truffe;
dirottava, in costanza delle attività investigative e delle perquisizioni svolte dalla Guardia di finanza, le attività illecite di conversione del bonus verso un soggetto compiacente diverso dal RAGIONE_SOCIALE, sempre accreditato alla piattaforma ministeriale;
aveva contatti con i beneficiari dei buoni, con i quali trattava il prezzo del servizio e del proprio profitto e ai quali forniva tutte le istruzioni necessarie ad ottenere l’accreditamento e il denaro in luogo delle prestazioni culturali.
Si richiamano, puntualmente, in motivazione i riscontri acquisiti all’esito delle attività di perquisizione e sequestro presso il domicilio dell’indagato e presso il CAF, unitamente ai risultati dell’analisi tecnica effettuata dal CTU sui supporti informatici sequestrati al COGNOME.
Il Tribunale del riesame, infine, sottolinea correttamente che l’indagato è stato trovato in possesso di fotocopie di codici QR di “bonus cultura 18 App” e di un foglio manoscritto a stampatello riportante i nominativi dei beneficiari di tale bonus con importi e conteggi nella parte inferiore del foglio.
Il provvedimento impugnato evidenzia, inoltre, il carattere funzionale del sequestro preventivo alla apprensione del profitto delle truffe perpetrate.
Contrariamente a quanto assume la difesa, il Tribunale richiama, con riferimento al periculum in mora, il principio affermato dalla sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del cosiddetto periculum in mora, nel senso che devono essere indicate le ragioni che rendono necessarie l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.
Si precisa in motivazione che, nel caso di specie, il sequestro del bene immobile risulta necessario al fine di impedire che il ricorrente, nelle more del giudizio di merito, posso effettuare operazioni di depauperamento del proprio patrimonio vendendo o, comunque, trasferendo a terzi il bene destinato alla confisca in caso di condanna.
La motivazione rassegnata nel provvedimento impugnato sul periculum in mora appare, quindi, coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale.
3.1.Va, da ultimo, considerato che, non risultando, allo stato degli atti, individuata la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti, la misura cautelare del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposta indifferentemente nei confronti di ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l’intera entità del profitto accertato, quantunque senza duplicazioni e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna (Sez. 6 – , n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv. 283828 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigli est sore
NOME