Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIA nei confronti di:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata;
letta la memoria conclusiva RAGIONE_SOCIALEa terza interessata COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania con provvedimento del 19/10/2023 ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip di Caltagirone in data 08/09/2023, ordinando il dissequestro e la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito a INDIRIZZO in favore RAGIONE_SOCIALE‘avente diritto in relazione all’imputazione provvisoria, elevata nei confronti di COGNOME NOME, ai sensi degli artt. 81, 640-bis, 61, n.7, cod. pen. relativa ad una serie di artifici e raggiri posti in essere per percepire, senza averne diritto, il rimborso del c.d. “bonus cultura” per complessivi 387.332,82 euro. In relazione al provvedimento in questione aveva originariamente proposta istanza di dissequestro anche la terza interessata COGNOME NOME.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo con il quale ha dedotto violazione di legge quanto alla intervenuta qualificazione dei fatti oggetto di imputazione provvisoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., piuttosto che come truffa aggravata in danno RAGIONE_SOCIALEo Stato. Richiamato il contesto nell’ambito del quale maturava l’accertamento nei confronti del COGNOME NOME e l’ampia attività di indagine e riscontro svolta dalla RAGIONE_SOCIALE di Caltagirone, il ricorrente ha contestato la qualificazione del Tribunale del riesame, atteso che nella vicenda in esame l’indagato non si era limitato alla mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti per conseguire il bonus cultura, ma era stata realizzata una articolata attività truffaldina, basata sulla simulazione di acquisti di libri con l’emissione di false fatture, sulla base di una falsa attestazione di aver ceduto dei libri ai titolari dei bonus, con inserimento RAGIONE_SOCIALEa relativa dicitura nella piattaforma deputata al raccoglimento dei dati, collegando tali attività a false dichiarazioni contabili e in alcuni casi alla emissione di scontrini fiscali dalla cifra irrisoria. Tale sistema e la sua finalità era risultato talmente rodato da avere portato al reclutamento di ragazzi titolari del bonus residenti non solo in altre province siciliane, ma anche in altre regioni in Nord Italia. Il ricorrente richiamava la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria argomentazione quanto alla ricorrenza di violazione di legge e la puntuale ricostruzione da parte di plurime sentenze quanto ai parametri normativi caratterizzanti la disciplina del bonus cultura.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata.
COGNOME NOME, per mezzo del difensore, quale terza interessata ha presentato memoria e, quali legittima proprietaria del bene, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di dissequestro in accoglimento del motivo di riesame puntualmente presentato ed in subordine, in caso di accoglimento del ricorso del P.M. annullamento con rinvio per esaminare anche i motivi introdotti dalle terze interessate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
rappresentazione dei suoi presupposti da parte RAGIONE_SOCIALE‘erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa formale dichiarazione del richiedente. D’altro canto l’effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa realtà da parte RAGIONE_SOCIALE‘erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi RAGIONE_SOCIALEa truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (fgg. 8 e 9, RAGIONE_SOCIALEa sentenza Carchivi). La successiva sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 316-ter cod. pen. rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e RAGIONE_SOCIALEa induzione in errore, stabilendo che «l’art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza SS.UU. Pizzuto).
Quindi, tenuto conto del caso concreto, del tutto sovrapponibile a quello in esame si è evidenziato che : «Sulla base di questi parametri valutativi, vanno individuati e differenziati gli elementi che devono guidare l’interprete nei singoli casi concreti. Orbene, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità – adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘azione nel caso concreto – si esaurisca nella sola falsa dichiarazione all’ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., dal momento che l’ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l’incentivo solo sulla effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l’unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall’agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale (“chiunque mediante l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue …”). Non è un caso, infatti, che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. – ivi comprese quelle RAGIONE_SOCIALE SS.UU. prima citate – abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l’erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice; dall’altro, la condotta RAGIONE_SOCIALE‘agente esauriva nella presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione falsa, RAGIONE_SOCIALEa cui (sol esistenza l’ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, COGNOME, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, COGNOME, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, COGNOME, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, COGNOME, Rv. 274510).
Ed ancora questa Corte ha puntualizzato che: «Le prospettive da analizzare sono quindi sono due: la normativa specifica che sovrintende all’istituto del bonus cultura e le specificità del caso concreto. In particol gli articoli 7, 8 e 9 del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo RAGIONE_SOCIALEa Carta elettronica pre dall’articolo 1, comma 979, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dapprima con il DPCM 4 agosto 2017 e successivamente con il DPCM 21 dicembre 2018, prevedono una serie di attività da compiere sia da parte del titolare RAGIONE_SOCIALEa carta servizi che da pa RAGIONE_SOCIALE‘esercizio commerciale presso il quale vengono spesi i voucher, che non possono essere considerati autonomamente e che consentono di individuare diverse fasi (almeno tre) di una procedura complessa. Questo il testo normativo, con riferimento alle rilevanti previsioni sopra indicate: Art. 7 Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali. 1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gl istituti e i luoghi RAGIONE_SOCIALEa cultura e i parchi naturali, le altre strutture svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibi utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del RAGIONE_SOCIALE, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. 2. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inseriment nell’elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti RAGIONE_SOCIALE strut e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 20 sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE credenziali fornite dall’RAGIONE_SOCIALE, prev l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa partita I.V.A., del codice ATECO RAGIONE_SOCIALE‘attività prevalentemente svolta, RAGIONE_SOCIALEa denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, RAGIONE_SOCIALEa tipologia di beni e servizi, nonchè la dichiarazione che i b di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sen RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 979, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall’articolo 1, comma 626, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 232 del 2016. L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti Corte di Cassazione – copia non ufficiale
accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L’elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE mare. 4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il RAGIONE_SOCIALE può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonchè con associazioni di categoria. Art. 8 – Fatturazione e liquidazione. 1. A seguito RAGIONE_SOCIALE‘accettazione del buono di spesa al momento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto secondo le modalità di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell’elenco di cui all’articolo 7, che ha ricevuto il buono spesa medesimo. Il credito è registrato nell’apposta area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l’accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, RAGIONE_SOCIALE, mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, provvede al riscontro RAGIONE_SOCIALE fatture e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse. Art. 9 Controlli e sanzioni. 1. Il RAGIONE_SOCIALE vigila sul corretto funzionamento RAGIONE_SOCIALEa Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni RAGIONE_SOCIALE norme del presente decreto, alla disattivazione RAGIONE_SOCIALEa Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall’elenco di una struttura, di un’impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 8 4.4.2. Fermo quanto precede, si evidenzia come, ad una prima fase, che riguarda l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa carta servizi e che comporta il necessario concorso del beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘erogazione e di colui che fornisce i servizi mediante accesso alla piattaforma e nel caso di specie l’accesso e l’utilizzo del credito non tanto per l’acquisto di beni e servizi difformi rispetto a quelli previsti, ma per la mera monetizzazione RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘erogazione, attraverso il trattenimento di una somma “per il servizio svolto” e l’accredito su di una carta prepagata del beneficiario, segue una seconda fase nella quale la RAGIONE_SOCIALE che, per legge, opera in nome del RAGIONE_SOCIALE e che, mediante acquisizione dei dati dall’apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, provvede al riscontro RAGIONE_SOCIALE fatture e, solo successivamente al loro “controllo”, alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE stesse: riscontro che non può ritenersi come meramente formale, ossia privo RAGIONE_SOCIALEa possibilità di valutazione sull’esistenza del credito, laddove ciò che l’ente è chiamato a Corte di Cassazione – copia non ufficiale
fare è testualmente un “riscontro” tra dati esistenti su due piattaforme, questo tanto più a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore adempimento previsto a partire dal 2020 del cd. “Registro Vendite” nel quale l’esercente deve annotare la descrizione del bene venduto al beneficiario con i relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito (tale indicaz non può che preludere, al momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE somme da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente preposto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra la fattura ed bene/servizio fornito, risultando, in caso contrario, assolutamente ridondante la previsione). Infine, si pone una terza fase, consistente nel controllo in f di liquidazione; controllo (ulteriore) preordinato al riconoscimento del credito ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme e che, rispetto al controllo di cui all’art. 8, pone come successivo ed eventuale, essendo preordinato alla disattivazione RAGIONE_SOCIALEa Carta o alla cancellazione dall’elenco RAGIONE_SOCIALE‘esercente.».
In tal senso si è anche sottolineato che: «ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza d delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente erogatore nell’eseguire adeguati controlli in ordin alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in qua tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960, nell cui parte motiva, la S.C. ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto RAGIONE_SOCIALE‘agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, RAGIONE_SOCIALEa vittima negligente; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241, secondo cui è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi 9 utilizza fotocopie contraffatte di documen originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in se contrario la mancata diligenza da parte RAGIONE_SOCIALEa vittima nel non esigere dall’autore RAGIONE_SOCIALEa condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne veridicità; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, COGNOME Sabbata, Rv. 278011, secondo cui, in tema di truffa, la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘idoneità astratta RAGIONE_SOCIALE‘artif e raggiro ad ingannare e sorprendere l’altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, i quanto, in tale ultimo caso, l’effetto raggiunto dimostra implicitamente l’effettiva idoneità RAGIONE_SOCIALEa condotta; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv 278230, secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del delitto di truffa, non rilievo la mancanza di diligenza da parte RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera
deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri).» ( nello stesso senso Sez. 2, n. 30865 del 06/06/2023)
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, competente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso il 19 gennaio 2024..